ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 53, 54 e 77
 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al  sistema  penale),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  18  giugno  1987  dal Tribunale
 militare di Padova, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1987  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 43, prima
 serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 18
 giugno 1987, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3  e  27  della
 Costituzione, l'illegittimita' degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24
 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui escludono che le  sanzioni
 sostitutive  siano  applicabili,  oltre  che agli estranei alle Forze
 armate e ai militari minorenni che commettono reati militari compresi
 nella  competenza  del  pretore,  anche  nei  confronti  di  militari
 maggiorenni che si rendano colpevoli di analoghi reati";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  la questione sia dichiarata inammissibile, in
 quanto gia' decisa, nel senso dell'inammissibilita', con sentenza  n.
 279 del 1987;
    Considerato   che   effettivamente  la  questione  e'  gia'  stata
 dichiarata inammissibile con sentenza  n.  279  del  1987  (v.  anche
 ordinanza  n.  509  del  1987) e che nell'ordinanza di rimessione non
 vengono addotti argomenti nuovi rispetto a  quelli  esaminati  allora
 dalla Corte;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;