ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1987 dal Tribunale militare di Padova, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 18 giugno 1987, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'illegittimita' degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui escludono che le sanzioni sostitutive siano applicabili, oltre che agli estranei alle Forze armate e ai militari minorenni che commettono reati militari compresi nella competenza del pretore, anche nei confronti di militari maggiorenni che si rendano colpevoli di analoghi reati"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto gia' decisa, nel senso dell'inammissibilita', con sentenza n. 279 del 1987; Considerato che effettivamente la questione e' gia' stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 279 del 1987 (v. anche ordinanza n. 509 del 1987) e che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati allora dalla Corte; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;