ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 333 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1984 dal Pretore di San Dona' di Piave, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo; * Ritenuto che il Pretore di S. Dona' di Piave, con ordinanza 12 gennaio 1984, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 333 c.p. (Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro) nel corso di procedimento penale che vede imputati del suddetto reato medici liberi professionisti convenzionati che hanno abbandonato il servizio per protestare contro il mancato rinnovo dell'accordo collettivo nazionale; che, secondo il rimettente, dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione si evincerebbe che la titolarita' del diritto di sciopero spetta solo ai lavoratori dipendenti e non anche a quelli autonomi e pertanto i suddetti imputati, quali lavoratori autonomi, non potrebbero beneficiare della esimente ex art. 51 c.p., con conseguente violazione degli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione; Considerato che dalla giurisprudenza costituzionale in tema di diritto di sciopero non si evince minimamente l'assunto-presupposto della questione sollevata e che anzi la sentenza n. 222 del 17 luglio 1975 contiene un'interpretazione contraria a tale assunto; che altrettanto puo' dirsi per la giurisprudenza della Corte di Cassazione (la cui sentenza n. 3278 del 29 giugno 1978 - Sez. lavoro ha anzi affermato che costituisce esercizio del diritto di sciopero proprio il ricorso ad azioni dirette riguardanti le convenzioni dei medici convenzionati con l'INAM); che pertanto la questione di legittimita' costituzionale appare manifestamente infondata;