ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 519, secondo comma, n. 1, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1983 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 408 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 7 dicembre 1983, n. 408/84 reg. ord., ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 519, comma secondo, n. 1, cod. pen., ritenendo contrario al principio d'uguaglianza sottoporre al medesimo trattamento sanzionatorio la congiunzione carnale con minore infraquattordicenne e la congiunzione carnale violenta; che il Tribunale si da' carico di osservare come, nel caso di rapporto con minore consenziente, anche la parificazione della pena nei minimi edittali (e con le eventuali attenuanti) con quella prevista per il rapporto imposto con violenza, sia pure di minima entita', non corrisponda al principio di ragionevolezza; Considerato che il Tribunale concorda con la giurisprudenza di questa Corte circa la legittimita' costituzionale della norma incriminatrice del rapporto con minore infraquattordicenne; che quindi chiede alla Corte di modificare il trattamento sanzionatorio mediante una decisione manipolativa; che tale compito, anche a concordare con il Tribunale circa la valutazione della gravita' del fatto, esorbita all'evidenza dal controllo di legittimita' per essere di esclusiva spettanza del legislatore;