ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 519, secondo
 comma, n. 1, del codice penale, promosso con ordinanza  emessa  il  7
 dicembre  1983 dal Tribunale di Roma, iscritta al n. 408 del registro
 ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 266 dell'anno 1984;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Roma, con ordinanza del 7 dicembre
 1983, n. 408/84 reg. ord.,  ha  promosso  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  519,  comma  secondo,  n.  1,  cod.  pen.,
 ritenendo contrario al principio d'uguaglianza sottoporre al medesimo
 trattamento   sanzionatorio   la   congiunzione  carnale  con  minore
 infraquattordicenne e la congiunzione carnale violenta;
      che  il  Tribunale  si da' carico di osservare come, nel caso di
 rapporto con minore consenziente, anche la parificazione  della  pena
 nei  minimi  edittali  (e  con  le  eventuali  attenuanti) con quella
 prevista per il rapporto imposto con violenza,  sia  pure  di  minima
 entita', non corrisponda al principio di ragionevolezza;
    Considerato  che  il  Tribunale  concorda con la giurisprudenza di
 questa  Corte  circa  la  legittimita'  costituzionale  della   norma
 incriminatrice del rapporto con minore infraquattordicenne;
      che  quindi  chiede  alla  Corte  di  modificare  il trattamento
 sanzionatorio mediante una decisione manipolativa;
      che  tale  compito, anche a concordare con il Tribunale circa la
 valutazione della  gravita'  del  fatto,  esorbita  all'evidenza  dal
 controllo  di  legittimita'  per  essere  di  esclusiva spettanza del
 legislatore;