ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 28 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane, e delle paste alimentari), promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1984 dal Pretore di Bari, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 137- bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Pretore di Bari ha sollevato, con ordinanza il 21 novembre 1984, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 27 e 36 della legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane, e delle paste alimentari); che, secondo l'ordinanza, tali norme vietano la produzione e la messa in commercio della pasta "integrale" e pertanto - attesa la utilita' di detta pasta per la salute degli individui e della collettivita' - violano l'art. 32, primo comma, della Costituzione; Considerato che, al contrario, la produzione e la messa in commercio della pasta "integrale" sono consentite, previa autorizzazione a seguito di controllo sanitario, dalla legge 29 marzo 1951 n. 327 (e relativo regolamento d'attuazione approvato con d.P.R. 30 maggio 1953 n. 278) e dall'art. 32 della stessa legge n. 580 del 1967; che tali norme il rimettente ha del tutto ignorate, facendo solo riferimento alle norme denunciate; che, pertanto, la questione sollevata e' manifestamente infondata;