ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 28 e 36 della
 legge 4 luglio 1967, n. 580  (Disciplina  per  la  lavorazione  e  il
 commercio  dei  cereali,  degli  sfarinati,  del  pane, e delle paste
 alimentari), promosso con ordinanza emessa il 21  novembre  1984  dal
 Pretore  di  Bari,  iscritta  al  n. 71 del registro ordinanze 1985 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  137-  bis
 dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che il Pretore di Bari ha sollevato, con ordinanza il 21
 novembre 1984, questione di legittimita' costituzionale  degli  artt.
 27  e  36  della  legge  4  luglio  1967  n.  580  (Disciplina per la
 lavorazione e commercio dei cereali, degli  sfarinati,  del  pane,  e
 delle paste alimentari);
      che,  secondo l'ordinanza, tali norme vietano la produzione e la
 messa in commercio della pasta "integrale" e  pertanto  -  attesa  la
 utilita'  di  detta  pasta  per  la  salute  degli  individui e della
 collettivita' - violano l'art. 32, primo comma, della Costituzione;
    Considerato  che,  al  contrario,  la  produzione  e  la  messa in
 commercio   della   pasta   "integrale"   sono   consentite,   previa
 autorizzazione a seguito di controllo sanitario, dalla legge 29 marzo
 1951 n. 327 (e relativo regolamento d'attuazione approvato con d.P.R.
 30  maggio  1953 n. 278) e dall'art. 32 della stessa legge n. 580 del
 1967;
      che tali norme il rimettente ha del tutto ignorate, facendo solo
 riferimento alle norme denunciate;
      che,   pertanto,   la   questione  sollevata  e'  manifestamente
 infondata;