ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 72 e 80 della
 legge 22 dicembre 1975,  n.  685  (Disciplina  degli  stupefacenti  e
 sostanze  psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
 stati di tossicodipendenza),  promossi  con  ordinanze  emesse  il  5
 aprile  (n.  2 ordinanze) e il 29 marzo 1985 dal Tribunale di Milano,
 iscritte rispettivamente ai nn. 730, 731 e 732 del registro ordinanze
 1985  e  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12,
 13 e 14, prima serie speciale dell'anno 1986;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che il Tribunale di Milano con tre ordinanze di identico
 contenuto emesse il  29  marzo  e  il  5  aprile  1985  ha  sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 72 e 80 della
 legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella  parte  in  cui  non  estendono
 l'esimente  della  modica  quantita',  destinata  ad  uso  personale,
 all'importazione di sostanze stupefacenti, in riferimento all'art.  3
 della Costituzione;
    Considerato  che  questa  Corte  con  sentenza  n. 170 del 1982 ha
 ritenuto   non   fondata   identica   questione,    poi    dichiarata
 manifestamente infondata con ordinanze nn. 231/1982, 189 e 190/1983;
      che non vengono addotti nuovi argomenti o profili;