ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promossi con ordinanze emesse il 5 aprile (n. 2 ordinanze) e il 29 marzo 1985 dal Tribunale di Milano, iscritte rispettivamente ai nn. 730, 731 e 732 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 12, 13 e 14, prima serie speciale dell'anno 1986; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Tribunale di Milano con tre ordinanze di identico contenuto emesse il 29 marzo e il 5 aprile 1985 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui non estendono l'esimente della modica quantita', destinata ad uso personale, all'importazione di sostanze stupefacenti, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; Considerato che questa Corte con sentenza n. 170 del 1982 ha ritenuto non fondata identica questione, poi dichiarata manifestamente infondata con ordinanze nn. 231/1982, 189 e 190/1983; che non vengono addotti nuovi argomenti o profili;