ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 348 del codice
 penale, promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1985  dal  Pretore
 di   Catania,  iscritta  al  n.809  del  registro  ordinanze  1985  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  11,  prima
 serie speciale dell'anno 1986;
    Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Gruen Eric e Gran Francis,
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che, con ordinanza 10 luglio 1985, il Pretore di Catania
 sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 348 cod.
 pen. con riferimento agli artt. 10 e 25 Cost.;
      che  -  ad  avviso  del  Pretore  -  trattandosi  di definire un
 giudizio penale nel quale egli  stesso  aveva  tratto  tre  cittadini
 statunitensi  che  avevano  esercitato  in  Italia  la professione di
 "chiropratici" senza essere in possesso della prescritta abilitazione
 dello  Stato,  l'articolo  denunziato (che e' norma penale in bianco)
 manca dei necessari riferimenti integrativi, in quanto, da una parte,
 gli  atti abilitativi rilasciati negli Stati Uniti d'America non sono
 riconosciuti nella nostra Repubblica e,  dall'altra  non  esiste  nel
 nostro   Stato   ne'   un   corso   di  laurea  in  Chiropratica  ne'
 conseguentemente l'omologa abilitazione professionale,  per  cui  non
 potrebbe applicarsi la norma penale senza violare l'art. 25 Cost.;
      che  nulla  e'  detto nella motivazione dell'ordinanza in ordine
 all'art. 10 Cost., tuttavia invocato come riferimento;
      che  e' intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
 chiedendo   dichiararsi   la  questione  inammissibile  o,  comunque,
 infondata;
    Considerato   che   la  fattispecie  denunziata  punisce  soltanto
 chiunque eserciti  abusivamente  una  professione  per  la  quale  e'
 richiesta una speciale abilitazione dello Stato: dove e' evidente che
 l'abuso consiste proprio nell'esercizio di una  professione,  per  la
 quale  lo  Stato  richieda speciale abilitazione, da parte di chi non
 l'abbia conseguita;
      che,   al   contrario,   e'  lo  stesso  Pretore  a  riconoscere
 nell'ordinanza che lo Stato italiano non richiede alcuna abilitazione
 per  la  professione  di  "chiropratico"  che la nostra legge ignora,
 mentre  l'art.2229  cod.  civ.   affida   appunto   alla   legge   la
 determinazione  delle  professioni  intellettuali  per  le  quali  e'
 necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi;
      che,  conseguentemente,  a  fronte  del disinteresse della legge
 ordinaria, non ha alcuna rilevanza che la chiropratica  possa  essere
 inquadrata nello schema delle professioni, giacche', fino a quando lo
 Stato non riterra' di  disciplinarla  e  di  richiedere  per  il  suo
 esercizio  una  speciale  abilitazione, si tratta evidentemente di un
 lavoro professionale tutelato, ex art. 35,  primo  comma,  Cost.,  in
 tutte  le  sue  forme  ed  applicazioni,  e di una iniziativa privata
 libera ex  art.  41  Cost.,  si'  che  l'art.  348  cod.pen.  risulta
 assolutamente  inapplicabile  perche' il fatto non e' preveduto dalla
 legge come reato, e la questione proposta e' del tutto irrilevante;
      che la questione e', percio', manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt.  26,  primo  co.,  l.  11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo co., delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte
 Costituzionale;