ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 80- bis del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in relazione all'art. 83 dello stesso d.P.R. (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1985 dal Pretore di Empoli, iscritta al n. 906 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che, con ordinanza 29 ottobre 1985, il Pretore di Empoli sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80- bis cod.strad., in relazione all'art. 83 stesso codice, con riferimento all'art. 3, primo co., Cost.; che, secondo il Pretore, la irrazionale disparita' di trattamento denunziata sarebbe riferibile alla circostanza secondo cui per il reato di guida senza patente, previsto dall'art. 80, co. tredicesimo cod. strad., l'art. 80- bis (introdotto dalla l. 24 novembre 1981 n. 689) prevede, in caso di condanna, la confisca dell'autoveicolo, mentre non commina la stessa pena accessoria per l'ipotesi di condanna per il reato di cui all'art. 83, co. quinto, cod. strad. (guida da parte di chi, in possesso del cosidetto "foglio rosa", non ha, pero', a fianco persona abilitata alla guida della stessa categoria di veicoli); che, sempre secondo l'ordinanza, l'irrazionalita' del diverso trattamento dipenderebbe dall'essere le violazioni sostanzialmente eguali, in quanto mettono in pericolo l'incolumita' dei cittadini per le stesse cause di inesperienza; che e' intervenuto, nel giudizio davanti alla Corte, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, infondata; Considerato che la questione, ripetutamente proposta negli stessi termini, e' gia' stata risolta da questa Corte dapprima con sentenza 14 luglio 1972 n. 132, e successivamente da ultimo con le ordinanze nn. 251 del 1984 e 295 del 1985: e cio' sotto il riflesso che si richiede alla Corte di estendere la previsione di sanzioni accessorie oltre i casi che il legislatore penale ha contemplato, cosi' violando il fondamentale ed inderogabile principio di legalita', consacrato nell'art. 1 cod. pen. e costituzionalizzato dall'art. 25 della legge fondamentale; che stesse considerazioni valgono per l'attuale giudizio; Visti gli artt. 26, secondo co., l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo co., delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;