ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 80- bis del
 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, in relazione all'art. 83 dello  stesso
 d.P.R.   (Testo  unico  delle  norme  sulla  circolazione  stradale),
 promosso con ordinanza emessa il  29  ottobre  1985  dal  Pretore  di
 Empoli,  iscritta  al n. 906 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale
 dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che, con ordinanza 29 ottobre 1985, il Pretore di Empoli
 sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80-  bis
 cod.strad.,  in  relazione all'art. 83 stesso codice, con riferimento
 all'art. 3, primo co., Cost.;
      che,   secondo   il   Pretore,   la  irrazionale  disparita'  di
 trattamento denunziata sarebbe riferibile  alla  circostanza  secondo
 cui  per  il reato di guida senza patente, previsto dall'art. 80, co.
 tredicesimo cod. strad., l'art.  80-  bis  (introdotto  dalla  l.  24
 novembre  1981  n.  689)  prevede,  in  caso di condanna, la confisca
 dell'autoveicolo, mentre non commina la stessa  pena  accessoria  per
 l'ipotesi  di  condanna  per il reato di cui all'art. 83, co. quinto,
 cod. strad. (guida da parte di chi, in possesso del cosidetto "foglio
 rosa",  non  ha,  pero',  a fianco persona abilitata alla guida della
 stessa categoria di veicoli);
      che,  sempre  secondo  l'ordinanza, l'irrazionalita' del diverso
 trattamento dipenderebbe dall'essere  le  violazioni  sostanzialmente
 eguali, in quanto mettono in pericolo l'incolumita' dei cittadini per
 le stesse cause di inesperienza;
      che   e'  intervenuto,  nel  giudizio  davanti  alla  Corte,  il
 Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato  dall'Avvocatura
 Generale  dello Stato, per chiedere che la questione venga dichiarata
 inammissibile o, comunque, infondata;
    Considerato  che la questione, ripetutamente proposta negli stessi
 termini, e' gia' stata risolta da questa Corte dapprima con  sentenza
 14  luglio  1972 n. 132, e successivamente da ultimo con le ordinanze
 nn. 251 del 1984 e 295 del 1985: e cio'  sotto  il  riflesso  che  si
 richiede alla Corte di estendere la previsione di sanzioni accessorie
 oltre i casi che il legislatore penale ha contemplato, cosi' violando
 il  fondamentale  ed  inderogabile principio di legalita', consacrato
 nell'art. 1 cod. pen. e costituzionalizzato dall'art. 25 della  legge
 fondamentale;
      che stesse considerazioni valgono per l'attuale giudizio;
    Visti  gli  artt.  26,  secondo  co.,  l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9,
 secondo co., delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte
 Costituzionale;