ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1987 dal Pretore di Teano, iscritta al n. 572 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che nel corso di un procedimento penale promosso per l'ampliamento di modesta entita' di un'opera edilizia senza concessione edilizia ed in difetto di previo deposito del realtivo progetto all'Ufficio del Genio Civile, il Pretore di Teano, su eccezione dell'imputato, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 Cost., dell'art. 20, lett. b), legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui fissa come pena pecuniaria minima edittale l'ammenda di lire 10.000.000; che e' intervenuta l'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione; Considerato che la medesima questione, sollevata dalla medesima autorita', sotto il profilo esposto, e' stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 256 del 1987; che la medesima questione, sollevata successivamente dalla medesima autorita', e' stata dichiarata manifestamente non fondata da questa Corte con ordinanza n. 415 del 1987; che pertanto la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;