LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dalla Manzoni S.n.c. di Balbinot Francesco e Manzoni Maria Carla, gia' S.d.f. Balbinot e Manzoni avverso avviso di accertamento dell'ufficio ii.dd. di Belluno Irpef e Ilor 1982; Letti gli atti; Sentiti il rappresentante dell'ufficio ii.dd. di Belluno di Filippo Casorici e il dott. Mario Bampo delegato dai ricorrenti; Udito il relatore dott. proc. Mariangela Capuzzo; RITENUTO IN FATTO Ritenuto che con atto 3 agosto 1987 la societa' Manzoni S.n.c. di Balbinot Francesco e Manzoni Maria Carla, corrente in Belluno, gia' S.d.f. Balbinot e Manzoni, in persona dei soci amministratori Manzoni Maria Carla e Balbinot Francesco ricorreva avverso l'avviso di accertamento dell'ufficio ii.dd. di Belluno n. 6/1987, notificato il 24 giugno 1987 e relativo alle imposte Irpef e Ilor 1982; che nell'avviso di accertamento veniva contestato ai ricorrenti di aver effettuato acquisti senza fattura, alterando bolle di accompagnamento beni viaggianti, e di aver omesso la registrazione dei corrispettivi ricavati dalla vendita dei beni acquistati senza fattura; che l'ufficio ii.dd. procedeva quindi a calcolare i maggiori incassi (senza riconoscere la deduzione dei maggiori costi, ex art. 74 del d.P.R. n. 597/1973) applicando una percentuale di ricarico media, a calcolare le maggiori imposte e a irrogare le pene pecuniarie; che nel ricorso i soci amministratori chiedevano in via principale la sospensione del giudizio tributario, fino alla conclusione, con sentenza irrevocabile, del giudizio penale gia' pendente avanti il tribunale di Belluno per gli stessi fatti; in via subordinata, la dichiarazione di nullita' dell'avviso di accertamento, per carenza assoluta di elementi, anche indiziari, a sostegno dell'accusa di falso in bolle di accompagnamento; in via ulteriormente subordinata, il riconoscimento della detraibilita' dei costi relativi agli acquisti dai quali derivano i maggiori ricavi accertati; che l'ufficio ii.dd. di Belluno, con atto di deduzioni 4 novembre 1987, chiedeva il rigetto del ricorso, affermando che si era proceduto in questo caso a seguito di segnalazione della Guardia di finanza di Empoli e in altri casi, su segnalazioni di altri comandi di G.d.f., e che il ripetersi delle segnalazioni, (ben 18) offriva, anche se non la c.d. "prova provata", per lo meno presunzioni cosi' gravi e precise da assumere nel loro insieme forza di prova certa. Affermava infatti che la ditta Manzoni avrebbe dovuto, prima di ritirare la merce, pretendere l'annullamento della bolla di accompagnamento compilata in modo sospetto e la sostituzione con altra; che l'ufficio ii.dd. insisteva altresi' nell'interpretazione data alla norma all'art. 74 del d.P.R. n. 597/1973, escludente la deducibilita' dei maggiori costi non registrati; che all'udienza del 21 novembre 1987, nel corso dell'ampia discussione tra i rappresentanti delle parti, il dott. Mario Bampo, per i ricorrenti, ribadita la pendenza del procedimento penale avanti al tribunale di Belluno per gli stessi fatti, sollevava questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge n. 516/1982, in relazione all'art. 24 della Costituzione. Visto che agli atti della commissione risultano, in allegato al p.v.c. della G.d.f., le fotocopie delle bolle presunte falsificate, i cui originali trovansi sequestrati a disposizione del giudice penale; Considerato che dall'esame di tale documentazione non e' possibile rilevare icto oculi se falsificazione vi sia stata, e tantomeno chi possa esserne stato l'autore materiale e quale il soggetto che se ne sia eventualmente avvantaggiato (potendosi ipotizzare che l'eventuale falsificazione fosse finalizzata alla vendita senza fattura a commercianti diversi dalla ditta Manzoni, riforniti lungo il percorso); che il regime probatorio del processo tributario non consente in questo caso di giungere all'accertamento del fatto materiale della falsificazione e alla individuazione dei suoi autori; che il divieto di sospensione del giudizio tributario posto dall'art. 12 della legge n. 516/1982 fa si' che il giudizio della commissione si riduca quindi alla scelta della parte cui credere "sulla parola", demandando a momento successivo alla formazione del giudicato penale, ove possibile, la correzione dell'eventuale errore del giudicato tributario; che cio' costituisce senz'ombra di dubbio violazione del piu' elementare diritto di difesa (art. 24 della Costituzione), esponendo il contribuente a conseguenze che possono restare non sanate anche dopo la revoca delle eventuali sanzioni pecuniarie, e rendendo praticamente inutile il giudizio tributario, il cui esito (sia che si addossi al contribuente l'onere della "prova diabolica" della mancata falsificazione, sia che si segua il principio in dubio, pro reo) risulta predeterminato in un senso o nell'altro, con evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione;