ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  promossi  con  ricorsi del Presidente del Consiglio dei
 ministri (n. 2  ricorsi)  e  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano,
 notificati  il  28  dicembre  1976,  l'8 febbraio 1977 e il 19 luglio
 1986, depositati in Cancelleria il 7 gennaio e il 15 febbraio 1977  e
 il  25 luglio 1986 ed iscritti ai nn. 2 e 4 del registro ricorsi 1977
 e al n. 34 del registro ricorsi 1986, per conflitti  di  attribuzione
 sorti  a  seguito: a) della lettera n. 1569/E del 21 ottobre 1976 con
 la quale la Giunta provinciale di Bolzano ha invitato i  distributori
 di  energia  elettrica  nel  territorio provinciale a non incassare e
 versare alla Cassa conguaglio per il settore elettrico il  contributo
 termico  istituito  con provvedimento C.I.P. n. 34 del 6 luglio 1974;
 b) del decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano  n.
 62  del  28  dicembre  1976  concernente:  "Tariffe elettriche dal 1›
 gennaio 1977 e sanatoria per le tariffe  elettriche  per  il  periodo
 1974-1976";  c)  del  provvedimento C.I.P. n.  32 del 23 maggio 1986,
 recante: "Modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi
 e  condizioni di forniture di energia elettrica. Cassa conguaglio per
 il settore elettrico";
    Visti gli atti di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano
 e del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  15  dicembre  1987  il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Uditi  gli  avvocati Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia
 autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato  Franco  Favara  per  il
 Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Con ricorso notificato il 28 dicembre 1976 il Presidente del
 Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, ha
 sollevato  conflitto  di  attribuzione con la Provincia di Bolzano in
 relazione alla comunicazione n. 1569/E del 21  ottobre  1976  con  la
 quale  la  Giunta  provinciale  di  Bolzano  ha  invitato  le imprese
 distributrici di energia elettrica nel territorio della  Provincia  a
 non incassare e a non versare alla Cassa di conguaglio per il settore
 elettrico il contributo termico istituito, con  provvedimento  n.  34
 del  6  luglio  1974 del Comitato Interministeriale Prezzi, per varie
 categorie di utenze.
    Con  successivo  ricorso  notificato  in  data  8 febbraio 1977 il
 Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto  con  la
 medesima  Provincia  in relazione al decreto 28 dicembre 1976, n. 62,
 del Presidente della Giunta provinciale, limitatamente alla parte  in
 cui  tale  decreto dispone in materia di sovrapprezzo termico (di cui
 al citato provvedimento C.I.P. n. 34  del  1974  ed  alle  successive
 modifiche  ed  integrazioni  contenute nei provvedimenti n. 31 del 22
 ottobre 1976 e n. 33 del 29 ottobre 1976) stabilendo:
       a) l'obbligo per le imprese distributrici di richiedere - senza
 diritto a rimborso da parte della Provincia - alla  Cassa  conguaglio
 per  il  settore  elettrico  la  restituzione  degli  importi da essa
 riscossi a partire dall'11 luglio 1974 per la  causale  "sovrapprezzo
 termico",  da  restituire  in  parte  agli  utenti  che  ne  facciano
 richiesta e da  versare  per  il  resto  in  un  deposito  fruttifero
 vincolato a favore del Fondo per l'elettrificazione montana;
       b)  l'obbligo  a  carico  delle  stesse  imprese  fornitrici di
 applicare, con decorrenza 1› gennaio 1977, alle indicate categorie di
 utenza,  la  tariffa  provinciale,  pari  a quella C.I.P. vigente nel
 restante territorio nazionale comprensiva  della  voce  "sovrapprezzo
 termico",  ridotta  pero'  degli  importi  che  sarebbero  dovuti per
 ques'ultima voce, sino alla misura massima del  20  per  cento  della
 tariffa  C.I.P.  complessivamente  considerata  e di versare le somme
 eccedenti le riduzioni indicate nel deposito intestato al  Fondo  per
 l'elettrificazione montana.
    In  entrambi  i  ricorsi  si  sostiene  che  i  due provvedimenti,
 disponendo in tema di sovrapprezzo termico, valicano i  limiti  delle
 attribuzioni  spettanti  alla  Provincia  nella diversa materia delle
 tariffe d'utenza ai termini  dell'art.  13  dello  Statuto  regionale
 (approvato  con  d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonche' del disposto
 dell'art. 7 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, modificato
 dall'art.  3  della  successiva  legge  21  gennaio  1975,  n. 10. Ma
 soprattutto viene richiamata la sentenza n. 217 del 1976 con la quale
 la  Corte  costituzionale  ha dichiarato che spetta alla Provincia di
 Bolzano stabilire, nell'ambito del  proprio  territorio,  tariffe  di
 utenza  dell'energia  elettrica  per  i  servizi pubblici e per altre
 categorie di utenti determinati con legge provinciale. Tale  sentenza
 ha  annullato  il  provvedimento  C.I.P. n. 34 del 1974 limitatamente
 alla parte in cui, prescrivendo che le sue disposizioni  "entrano  in
 vigore per tutto il territorio nazionale" non faceva salve le tariffe
 di utenza come sopra stabilite dalla Provincia.
    Tariffa  e  sovrapprezzo  sarebbero  distintamente  disciplinati a
 causa della loro ontologica differenza: la prima  si  riferisce  alla
 regolamentazione  del  rorrispettivo dovuto dall'utente al fornitore,
 il secondo ha invece natura di  contribuzione,  imposta  dallo  Stato
 agli  utenti  onde  poter erogare attraverso la Cassa conguaglio alle
 imprese  produttrici  di  energia  (anche  estranee  al  rapporto  di
 fornitura)  il  rimborso  dei maggiori oneri relativi al combustibile
 impiegato.
    Ad   avviso   dell'Avvocatura,   l'esenzione   dal  pagamento  del
 sovrapprezzo termico ovvero la riduzione di questo, non si collega in
 alcun   modo   con   l'obbligo   imposto   dallo  Statuto  ai  grandi
 concessionari di derivazioni idroelettriche di  cedere  gratuitamente
 alla  Provincia  determinate  quantita'  di  energia,  in  quanto  il
 sovrapprezzo e' destinato  a  compensare  la  diminuzione  d'introiti
 d'imprese  che  producono  energia  con impianti termoelettrici e non
 gia' idroelettrici. Tale esenzione o  riduzione  travalica  i  limiti
 segnati  dall'art.  13  dello  Statuto  venendo  altresi'  a porsi in
 contrasto  con  le  norme  che  regolano  la  materia  relativa  alle
 imposizioni  di  sovrapprezzi e contribuzioni (d.lg. 26 gennaio 1948,
 n. 98) attributive di specifiche funzioni al Ministro per il  tesoro.
    Parimenti  lesivi  di dette competenze sarebbero i punti 2 e 5 del
 decreto impugnato in quanto,  prevedendo  l'obbligo  per  le  imprese
 distributrici  di  versare al fondo per l'elettrificazione delle zone
 montane alcune quote del  sovrapprezzo  termico,  consentirebbe  alla
 Provincia  (che  ha  solo  il potere di stabilire tariffe ridotte) di
 dirottare a proprio favore parte del provento  di  una  contribuzione
 imposta  dallo  Stato.  Tali  disposizioni comporterebbero altrei' il
 superamento dei criteri dettati dalla citata legge provinciale n.  18
 del  1972  che  prevede  riduzioni  di  tariffe consistenti in minori
 incassi delle imprese distributrici le quali  hanno  conseguentemente
 il diritto di rimborso da parte dell'Amministrazione provinciale. Nel
 chiedere l'annullamento degli  atti  impugnati  nella  parte  in  cui
 dettano  disposizioni  sul  sovrapprezzo  termico, previa sospensione
 dell'esecuzione, l'Avvocatura sostiene che la Provincia  autonoma  ha
 sostanzialmente  dissapplicato i provvedimenti C.I.P. nn. 31 e 33 del
 1976 invece di  ricorrere  alla  Corte.  Tale  difesa  delle  proprie
 attribuzioni  in via di autotutela concreterebbe violazione dell'art.
 134 della Costituzione e degli artt. 37, 40 e 41 della legge 11 marzo
 1953, n. 87.
    2. - La Provincia autonoma si e' costituita in entrambi i giudizi,
 depositando memoria fuori termine in relazione  al  primo  ricorso  e
 chiedendo  dichiararsi  cessata  la materia del contendere per essere
 sopravvenuto il decreto n. 62 del 1976. Con riguardo  all'impugnativa
 di  tale provvedimento la provincia ha chiesto il rigetto del ricorso
 richiamandosi alla sentenza di  questa  Corte  n.  217  del  1976  ed
 osservando   come   del   tutto   indifferente   debba  ritenersi  la
 scomposizione del prezzo dell'energia nelle due voci di prezzo vero e
 proprio  e  di  sovrapprezzo  dovuto  alla  Cassa  di  conguaglio. La
 competenza  della  Provincia  sostituirebbe  infatti,   nel   proprio
 territorio,  quella  del  C.I.P.:  essa  potrebbe  percio'  variare a
 propria discrezione le voci costituenti la tariffa.
    3.  -  Con  ordinanza  n.  50  del  1977  la Corte, riservata ogni
 pronuncia sul rito e sul merito dei due ricorsi, disposta la riunione
 degli  stessi  ai fini della trattazione delle istanze di sospensione
 dell'esecuzione, concedeva quest'ultima  -  ritenuta  la  sussistenza
 delle  gravi  ragioni  -  in relazione alle disposizioni impartite in
 materia di sovrapprezzo termico attraverso la lettera ed  il  decreto
 piu' sopra citato.
    4.  -  con ricorso del 16 luglio 1986, notificato il successivo 19
 luglio,  il  Presidente  della  Provincia  di  Bolzano  ha  richiesto
 l'annullamento  del provvedimento del C.I.P. n. 32 del 23 maggio 1986
 che  avrebbe  invaso  la  competenza  della  Provincia  autonoma   di
 stabilire  nel proprio territorio le tariffe dell'energia elettrica -
 con l'unica limitazione che esse non possono comunque superare quelle
 fisssate  dal  C.I.P. - secondo quanto sancito dagli artt. 3, 13 e 16
 dello Statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  (approvato  con
 d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670)  e  determinato in modo specifico
 dall'art. 7, della legge  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  30
 agosto  1972,  n.  18,  modificato  dall'art.  3,  della  legge della
 Provincia autonoma di Bolzano 21 gennaio 1975, n. 10.
    Con  tale  normativa provinciale sarebbero incompatibili - secondo
 il ricorso - gli aumenti  dei  prezzi  e  delle  tariffe  relativi  a
 forniture   di   energia   per  usi  domestici  (soprattutto  perche'
 incorporanti "quote di maggiorazione"  del  prezzo  da  destinarsi  a
 favore  dell'Enel  attraverso  la  gestione  contabile della Cassa di
 conguaglio)  disposti  dal  denunziato  provvedimento.   Quest'ultimo
 inoltre non avrebbe fatto salve le "tariffe di utenza stabilite dalla
 Provincia", limitandosi,  con  dizione  che  si  assume  generica,  a
 salvaguardare  le  "competenze in materia di tariffe" della Provincia
 medesima, sebbene  la  necessita'  di  adottare  la  prima  locuzione
 risultasse evidente dal dispositivo della sentenza n. 217 del 1976 di
 questa Corte.
    Si  conclude  in  ricorso  osservando che la stessa Presidenza del
 consiglio,  nel  sollevare  il  conflitto  relativo  al  decreto  del
 Presidente  della Giunta n. 62 del 28 dicembre 1976, ebbe a sostenere
 che la Provincia autonoma  non  puo'  disapplicare  una  disposizione
 C.I.P. che sia dichiarata vigente in tutto il territorio nazionale.
    5.  -  L'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
 Presidente del Consiglio dei ministri, ha viceversa sostenuto che  la
 formula  (usata anche in altri provvedimenti non impugnati) al di la'
 di differenze lessicali, ha il  senso  di  rispettare  la  competenza
 della   Provincia   ed   ha   concluso   per   la   declaratoria   di
 inammissibilita' o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
    L'Avvocatura ha altresi' espresso l'avviso che il Presidente della
 Giunta provinciale debba emanare un decreto che adegui le tariffe  di
 utenza,  in  coerenza con il principio affermato nella sentenza n. 46
 del 1962, secondo cui l'unificazione  delle  tariffe  corrisponde  ad
 esigenze indeclinabili di politica nazionale dell'energia (infatti il
 provvedimento impugnato sarebbe applicazione dell'art. 17 della legge
 "finanziaria"  28  febbraio  1986,  n.  41 in tema di riduzione delle
 agevolazioni alle utenze domestiche).
                         Considerato in diritto
    1.  - I tre ricorsi nn. 2 e 4 del 1977 e 34 del 1986 vertono tutti
 intorno alle attribuzioni  statutarie  della  Provincia  autonoma  di
 Bolzano  in  tema di tariffe elettriche: essi possono pertanto essere
 riuniti e congiuntamente vanno trattati i relativi conflitti.
    2.  -  Con  i  primi  due ricorsi, il Presidente del Consiglio dei
 ministri prospetta la violazione dell'art. 13, primo, secondo e terzo
 comma,  dello  Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (approvato
 con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), nonche' dell'art. 7  della  legge
 provinciale  30  agosto  1972,  n.  18  (come  modificato  con  legge
 provinciale 21 gennaio 1975,  n.  10),  norme  tutte  concernenti  le
 competenze della Provincia autonoma in materia di tariffe d'utenza.
    All'origine  del  conflitto  sono  due atti che l'Avvocatura dello
 Stato   qualifica   di   sostanziale   disapplicazione   di    alcuni
 provvedimenti del C.I.P.
    Con  lettera  datata  21  ottobre  1976, il Presidente della Gunta
 provinciale di  Bolzano  comunicava  alla  Cassa  conguaglio  per  il
 settore  elettrico  di  aver  invitato  le  imprese  distributrici  a
 richiedere a quest'ultima il rimborso di quanto  ad  essa  versato  a
 titolo  di  contributo  termico  (rimborsandolo  successivamente agli
 utenti) e a non incassare ne' a corrispondere piu' tale importo  che,
 secondo  la  Giunta,  non  sarebbe  stato  dovuto ad alcun titolo per
 effetto della sentenza n. 217 del  1976  di  questa  Corte.  Siffatta
 interpretazione  della  citata  sentenza  costituisce la premessa del
 decreto  28  dicembre  1976,  n.  62,  del  Presidente  della  Giunta
 provinciale,  denunziato  con  il  secondo  ricorso. Il provvedimento
 conferma  l'orientamento  espresso  dalla  lettera  di   cui   sopra,
 prevedendo  per  i  distributori  di  energia  elettrica l'obbligo di
 ripetere  quanto  pagato  alla  Cassa  conguaglio  come  sovrapprezzo
 termico  a  partire  dall'11  luglio  1974 (data di pubblicazione del
 provvedimento C.I.P. n. 34 del 1974), nonche'  l'ulteriore  onere  di
 versare  tale  importo  (che  nominalmente  resta  a  far parte della
 tariffa), non gia' alla Cassa predetta, bensi' a favore del Fondo per
 l'elettrificazione delle zone montane.
    Riguardo  al  primo  dei  due  conflitti, la Provincia autonoma ha
 richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto  il
 decreto  avrebbe  in  un  certo  senso  "riassorbito" le disposizioni
 impartite con la lettera oggetto del primo  ricorso.  Nel  merito  la
 Provincia   autonoma   rivendica   viceversa   la  propria  esclusiva
 competenza statutaria a  fissare  le  singole  componenti  tariffarie
 escludendo  che,  nell'ambito del proprio territorio, il C.I.P. possa
 imporre   la   riscossione   di   sovrapprezzi.   Tale   ordine    di
 argomentazioni,  volto a contestare la legittimita' dei provvedimenti
 che  hanno  introdotto  il  meccanismo  di  sovvenzione  dell'energia
 termoelettrica  tramite  la Cassa conguaglio, viene seguito sia nelle
 difese relative al secondo  conflitto,  sia,  sostanzialmente,  nello
 stesso  ricorso n. 34 del 1986, con il quale la Provincia medesima ha
 sollevato conflitto di attribuzione  nei  confronti  dello  Stato  in
 riferimento  al  provvedimento  del  C.I.P. n. 32 del 23 maggio 1986.
 Sostiene la Provincia la violazione  delle  stesse  norme  statutarie
 gia'   richiamate,   poiche'   anche  attraverso  tale  provvedimento
 sarebbero state illegittimamente  introdotte  "quote  di  prezzo"  da
 destinarsi  alla  Cassa conguaglio. A parere della Provincia, poi, il
 testo del  provvedimento,  contemplando  l'entrata  in  vigore  dello
 stesso  "per tutto il territorio nazionale, fatte salve le competenze
 in materia di tariffe di utenza di cui  all'art.  13"  dello  Statuto
 regionale,  non  garantirebbe  a  sufficienza le attribuzioni proprie
 della Provincia autonoma non essendovi specifico riferimento ad esse.
    3.  -  Va  premesso che il contenuto della comunicazione datata 21
 ottobre 1976, pur costituendo un'informativa alla  Cassa  conguaglio,
 da'   atto   di   una   precisa   direttiva  impartita  alle  imprese
 distributrici che non risulta  formalmente  superata  dal  successivo
 decreto,  contenendo viceversa l'esplicita enunciazione di un intento
 (quello di non incassare ne' versare piu' il sovrapprezzo), dotata di
 una ben individuata autonomia. Cio' indusse a suo tempo la Corte alla
 sospensione dell'esecutivita' di  tale  lettera,  distinguendola  dal
 successivo   provvedimento,   ed   esclude  ora  la  possibilita'  di
 configurare  il  decreto  28  dicembre  1976,  n.  62,   come   fatto
 sopravvenuto che privi lo Stato dell'interesse a ricorrere e consenta
 di dichiarare cessata la materia.
    Nel  merito  deve  affermarsi che la Provincia autonoma di Bolzano
 difetta dei poteri che essa si attribuisce  in  tema  di  tariffe  di
 utenza  sulla  base  di una erronea lettura della sentenza n. 217 del
 1976 che non a  caso  e'  indicata  come  oggetto  della  sopracitata
 comunicazione del 21 ottobre 1976.
    3.1.  - L'art. 13 dello Statuto Regione Trentino-Alto Adige impone
 ai concessionari di grandi derivazioni  idroelettriche  l'obbligo  di
 fornire  annualmente e gratuitamente alle Province autonome di Trento
 e Bolzano una determinata quantita' di energia, destinata  a  servizi
 pubblici e categorie di utenti, da determinarsi con legge provinciale
 e sempre con legge della Provincia dovra' essere stabilito il  prezzo
 di   cessione   alle   imprese   distributrici   l'energia   ricevuta
 gratuitamente, nonche' "i criteri per le tariffe di utenza", le quali
 non possono comunque superare quelle deliberate dal C.I.P.
    Ma  la  previsione statutaria con la riferita espressione "tariffe
 di  utenza",  concerne  esclusivamente  le  tariffe  per  gli  utenti
 beneficiari  dell'energia  gratuitamente fornita alla Provincia e che
 la  medesima  ha  previamente  determinato,  per  categorie,  tramite
 apposita legge.
    I limiti di tali attribuzioni erano del resto gia' stati precisati
 in altre due occasioni da questa Corte.
    Una  prima  volta,  con  la  sentenza  n. 46 del 1962, sia pur con
 riguardo alla diversa formulazione delle norme all'epoca vigenti,  si
 era  escluso  comunque  che  potessero derivarsi poteri impliciti nel
 delimitare   la   competenza   regionale.   "Secondo   la    costante
 giurisprudenza  della  Corte  -  chiariva  infatti  tale  sentenza  -
 l'identificazione dell'ambito da assegnare ad  ognuna  delle  materie
 disciplinabili con leggi regionali (...) deve essere effettuata sulla
 base di valutazioni obiettive del contenuto  proprio  delle  medesime
 tenendo  presente  solo  la  diretta  inerenza  a queste delle misure
 adottabili dalla Regione, e non  gia'  la  connessione  che,  in  via
 indiretta,  possa riscontrarsi fra le une e le altre quando si faccia
 riferimento ai fini perseguiti".
    Si  era  cosi'  affermata la competenza dello Stato all'emanazione
 del provvedimento del C.I.P., che aveva disposto l'unificazione delle
 tariffe  dell'energia  elettrica in tutto il territorio nazionale. In
 particolare  si  era  circoscritta  la   competenza   della   Regione
 Trentino-Alto  Adige  in  materia  tariffaria  dell'energia  ad  essa
 fornita a prezzo di  costo  dai  concessionari  e  destinata  ad  usi
 domestici,  per  l'artigianato  locale o per l'agricoltura, chiarendo
 come la discrezionalita' della Regione nel fissare il prezzo di  tale
 energia  agli  utenti  trovasse  un  suo  logico limite massimo nelle
 tariffe delle Regioni limitrofe. Successivamente, con la sentenza  n.
 217   del  1976,  questa  Corte  ha  ulteriormente  ribadito  che  la
 competenza  in  materia  di  tariffe  "non  ha  carattere  generale",
 nell'ambito  del  territorio  provinciale,  ma  rimane circoscritta a
 determinate categorie di  utenti".  Con  riferimento  specifico  alle
 norme  statutarie,  regionali  e  provinciali richiamate nei presenti
 conflitti, la Corte chiari'  che  con  il  provvedimento  del  C.I.P.
 oggetto  di  quel  giudizio  non  poteva lo Stato disporre senz'altro
 delle tariffe per tutto il territorio nazionale senza contestualmente
 prevedere  che le tariffe per i servizi pubblici e per le particolari
 categorie  di  utenti  di  cui  sopra  venissero  disciplinate  dalla
 Provincia.  La  quale  ben puo' scegliere, nell'ipotesi di aumento di
 tariffe, se adeguarle, ovvero se modificare la normativa  provinciale
 (cfr.  art. 6, ultimo comma, legge Provincia autonoma n. 18 del 1972)
 secondo cui l'energia acquisita gratuitamente  e'  ceduta  al  prezzo
 stabilito dalle tariffe C.I.P., ridotto fino al 20 per cento.
    Cio'  e  non altro significa "fare salva la competenza provinciale
 in materia di tariffe di utenza": questa e' la portata  ed  il  senso
 inequivoco  della  citata  sentenza  n.  217 del 1976, si' che non e'
 legittimo farne derivare  la  conseguenza  che  lo  Stato  non  possa
 variare  l'entita'  delle  tariffe  globalmente  ovvero  introducendo
 ulteriori elementi, come la Provincia autonoma ha inteso  prospettare
 negli  atti  che  originarono  i  primi  due  conflitti e nel ricorso
 introduttivo del piu' recente.
    4. - I provvedimenti del C.I.P. - esplicitamente ebbe ad affermare
 la Corte - oltre ad applicarsi nei confronti  di  quegli  utenti  non
 rientranti  nei servizi e nelle categorie determinati con legge della
 Provincia, comunque  operano  nel  territorio  della  medesima  "come
 parametro    di    riferimento".    Anzitutto    essi   limitano   la
 discrezionalita' nella fissazione del  prezzo,  fungendo  rispetto  a
 questo da limite massimo ( ex art. 13, comma secondo, dello Statuto),
 in secondo luogo, in  conseguenza  della  loro  emanazione,  viene  a
 variare  la  base  di calcolo della diminuzione percentuale stabilita
 dalla legge provinciale. Ed e' proprio  su  tale  ultima  variazione,
 ripetesi, che si esercita, disciplinandola, la competenza legislativa
 riservata alla Provincia, rispetto alla  quale,  dunque,  la  tariffa
 C.I.P.  rappresenta  un  dato  cui  essa  deve  riferirsi senza poter
 pretendere di mutare  la  destinazione  di  determinati  elementi  (a
 prescindere  dalla  loro qualificazione, come componenti o meno delle
 tariffe), a fortiori allorche'  essi  sono  stabiliti  nell'interesse
 nazionale.   Tanto   il   sovrapprezzo   termico   che  le  quote  di
 maggiorazione, infatti si  inseriscono  nel  generale  disegno  della
 politica   energetica,  mentre  l'esigenza  propria  della  Provincia
 autonoma di finanziare l'elettrificazione delle  zone  montane  resta
 appagata,  come  affermato  dalla  sentenza  n.  217  del  1976,  dal
 meccanismo compensativo introdotto con la citata legge provinciale n.
 18 del 1972.
    Le  attribuzioni peculiari della provincia non sono in conclusione
 vulnerate dalla previsione di sovrapprezzi  e  quote  di  prezzo  che
 abbiano  l'effetto  di  aumentare  le  tariffe elettriche, atteso che
 queste ultime assolvono pur sempre  la  loro  funzione  di  parametro
 rispetto   al  quale  dette  competenze  continuano  ad  esercitarsi,
 mediandone le variazioni. Alla luce di cio', le potesta'  provinciali
 trovano  adeguata  garanzia  alla  loro esplicazione nella previsione
 testuale del dato normativo che fa espressamente salve le  competenze
 a  stabilire  le  tariffe  di  utenza  per  i  servizi  pubblici e le
 categorie ex art. 13 dello Statuto.