ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 40, quarto
 comma, del d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  601  ("Disciplina  delle
 agevolazioni  tributarie"),  promosso  con  l'ordinanza  emessa  il 4
 novembre 1986  dalla  Commissione  tributaria  di  secondo  grado  di
 Agrigento  sul  ricorso  proposto  da  Pantalena  Giuseppe  ed altro,
 iscritta al n. 215 del registro ordinanze  1987  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  24,  1a  serie  speciale,
 dell'anno 1987;
    Visto  l'atto di costituzione di Pantalena Giuseppe nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  dicembre  1987  il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Udito  l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
                            Ritenuto in fatto
    1.  -  La  Commissione  tributaria  di  2› grado di Agrigento, con
 ordinanza del 4 novembre 1986, ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale  in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., dell'art.
 40, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601,  portante  una
 nuova  disciplina  delle  agevolazioni tributarie, nella parte in cui
 conserva  l'esenzione  decennale  dai  tributi  diretti  sul  reddito
 prevista  dall'art.  56 d.l. 27 febbraio 1968 n. 79, convertito nella
 l. 18 marzo 1968 n. 248 ("Ulteriori interventi e provvidenze  per  la
 ricostruzione  e  per  la  ripresa economica dei comuni della Sicilia
 colpiti dai terremoti del gennaio 1968"), solo per l'Ilor e  l'Irpeg,
 restando cosi' privati del beneficio gli imprenditori individuali per
 quanto riguarda l'Irpef.
    Sebbene  nel  corso del giudizio principale il contribuente avesse
 presentato  domanda  di  definizione  agevolata  delle  sue  pendenze
 tributarie  ai sensi del d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito nella
 legge 7 agosto  1982  n.  516,  il  giudice  remittente  ha  ritenuto
 rilevante la suddetta questione di costituzionalita' in quanto, a suo
 avviso,  "la  domanda  di  condono  non  costituisce  rinuncia   alla
 precedente   richiesta  di  esenzione  fiscale",  essendo  d'altronde
 pacifico che l'impresa ricorrente ha operato in territorio dichiarato
 terremotato.
    La   disposizione   denunziata  violerebbe  sia  il  principio  di
 eguaglianza, sia il principio della liberta' di iniziativa  economica
 privata,  sia  infine  il  principio della capacita' contributiva, in
 quanto introdurrebbe una disparita' di trattamento  tra  imprenditori
 individuali  non  razionalmente  fondata ne' dal punto di vista della
 natura dell'imposta sul reddito  cui  sono  assoggettati,  l'Irpeg  e
 l'Irpef  avendo entrambe l'indole di imposte personali, ne' dal punto
 di vista della ratio della norma in essa richiamata.  Poiche'  l'art.
 56 del d.l. n. 79 del 1968, la' dove concede l'esenzione decennale da
 ogni tributo diretto  sul  reddito  alle  imprese  che  riattivino  o
 installino  nuovi  impianti  nei territori terremotati della Sicilia,
 mira a incentivare la ricostruzione del tessuto produttivo nei  detti
 territori,  al  giudice  a  quo  sembra  priva  di giustificazione la
 discriminazione operata dal legislatore della riforma tributaria, che
 ha  tolto  agli  imprenditori-persone fisiche l'esenzione dall'Irpef,
 mentre ha conservato agli imprenditori-persone giuridiche l'esenzione
 dall'Irpeg.
    2.  -  Si  e'  costituito  in  giudizio  il  ricorrente  Pantalena
 Giuseppe.  Nell'atto  di  costituzione  del  27  giugno  1987   viene
 riproposta   anzitutto  la  tesi,  gia'  respinta  dalla  Commissione
 tributaria di appello, secondo cui la mancata  previsione  dell'Irpef
 nella  norma  in  questione dovrebbe "ritenersi un errore legislativo
 che  richiede  un  intervento  integrativo  in   sede   applicativa",
 riparabile,  cioe',  in  via  di  interpretazione estensiva. Peraltro
 questa tesi non trova riscontro nelle conclusioni, dove e'  formulata
 esclusivamente   una   domanda  di  dichiarazione  di  illegittimita'
 costituzionale dell'art. 40, comma 4› del D.P.R. n. 610 del 1973, sul
 presupposto  dunque  che  esso debba essere interpretato alla lettera
 come norma che abolisce l'esenzione limitatamente all'Irpef.
    A  sostegno  di questa domanda il contribuente ribadisce anzitutto
 le argomentazioni del giudice a quo nel senso dell'irrazionalita' del
 diverso  trattamento riservato agli imprenditori individuali rispetto
 a quelli collettivi; in secondo luogo deduce ulteriori argomenti  per
 spiegare meglio perche' la norma impugnata, oltre che l'art. 3 Cost.,
 offenderebbe anche gli artt. 41, comma primo, e 53.  Quanto  all'art.
 41,  la  discriminazione  lamentata comporta, si dice, che nelle zone
 terremotate "di fatto l'iniziativa economica,  per  potersi  svolgere
 secondo  criteri  di  economicita',  dovrebbe  esercitarsi  in  forma
 societaria,  escludendosi  dal  mercato,  a  parita'  di   condizioni
 sostanziali,   l'impresa   individuale,   tenuta   a   una   maggiore
 contribuzione fiscale e quindi a un maggior costo aziendale".  Quanto
 all'art.  53, si sostiene che la discriminazione, operata dalla legge
 sulla  base  della  forma  giuridica  dell'impresa,  "a  parita'   di
 capacita'   contributiva   oggettivamente   manifestata,  risulta  in
 contrasto con la regola costituzionale che  condiziona  l'imposizione
 tributaria  a  una  attitudine contributiva di carattere sostanziale,
 non subordinata cioe' a requisiti di carattere formale".
    3.  -  E'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   dello   Stato.
 Nell'atto  di  intervento  l'Avvocatura  deduce  l'irrilevanza  della
 questione incidentale di costituzionalita' ai fini della  definizione
 del  giudizio principale, e quindi l'inammissibilita' della medesima,
 per due motivi: 1) perche', secondo la giurisprudenza costante  della
 Corte   di   cassazione,   la  domanda  di  condono,  presentata  dal
 contribuente  nel  corso  del  giudizio   principale,   preclude   la
 possibilita'  di  far  valere,  per  il  periodo cui si riferisce, il
 diritto all'esenzione; 2) perche'  la  norma  impugnata  della  legge
 delegata n. 601 del 1973 e' vincolata, nel riferimento alle sole Ilor
 e Irpeg, dall'art. 15, comma secondo, della legge di delegazione  per
 la  riforma  tributaria 9 ottobre 1971 n. 825: la mancata impugnativa
 della  norma  delegante  comporta,  ad  avviso  dell'Avvocatura,  che
 "l'eventuale  dichiarazione  di  illegittimita'  della  (sola)  norma
 delegata non consentirebbe una diversa decisione  della  controversia
 principale".   Un   terzo  motivo  parziale  di  inammissibilita'  e'
 prospettato in relazione all'art. 41,  comma  primo,  Cost.,  essendo
 l'ordinanza  di  rimessione  sfornita  di  motivazione con riguardo a
 questo parametro.
    Subordinatamente, nel merito, l'Avvocatura sostiene l'infondatezza
 della  questione,  sul  riflesso  che  la   limitazione   dell'ambito
 dell'esenzione  fiscale,  introdotta  dalla  norma impugnata, "appare
 razionalmente conformata alla diversa attitudine dei soggetti passivi
 d'imposta..  a  rendersi  specifici  strumenti di rinascita economica
 delle zone colpite dagli eventi sismici". Inoltre, e soprattutto, non
 va  trascurato  il  rilievo che "il reddito dichiarato esente in capo
 alla   persona   giuridica   finisce    con    l'essere    recuperato
 all'imposizione  nel successivo momento della sua distribuzione sotto
 forma di utili dell'impresa societaria, cosi' realizzandosi  in  capo
 agli  effettivi  e finali percettori un omogeneo e razionale prelievo
 tributario".
                         Considerato in diritto
    La  questione  e'  inammissibile  per irrilevanza. Invero, come ha
 rilevato l'Avvocatura dello Stato, secondo  la  giurisprudenza  della
 Cassazione, consolidatasi gia' in relazione al condono tributario del
 1973 (d.l. n. 660 del 1973, convertito nella legge n. 823 del  1973),
 dalla  quale  il  giudice  remittente  si  e' discostato senza alcuna
 motivazione, la presentazione della domanda di condono configura  una
 scelta  irrevocabile, che impone la liquidazione dell'imposta dovuta,
 per i periodi per cui  opera  la  definizione  agevolata,  secondo  i
 criteri fissati dalla relativa disciplina, e pertanto non consente di
 tenere conto di eventuali  esenzioni  spettanti  al  contribuente  in
 virtu' di altre leggi.