ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 7 del d.P.R. 6
 ottobre 1978, n. 627, ("Norme integrative e correttive del d.P.R.  26
 ottobre   1972,   n.   633,   concernente  istituzione  e  disciplina
 dell'imposta sul valore aggiunto, in attuazione della delega prevista
 dall'art.   7  della  legge  10  maggio  1976,  n.  249,  riguardante
 l'introduzione   dell'obbligo   di   emissione   del   documento   di
 accompagnamento  dei  beni  viaggianti"),  e  7 della legge 10 maggio
 1976, n. 249, ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.  18
 marzo   1976,   n.   46,   concernente   misure  urgenti  in  materia
 tributaria"), in relazione all'art. 17, secondo comma, della legge  9
 ottobre 1971, n. 825 ("Delega legislativa al Governo della Repubblica
 per la riforma tributaria"), e dell'art. 10, n.  11,  della  legge  9
 ottobre  1971,  n.  825,  ovvero:  promossi con ordinanze emesse il 6
 maggio 1987 dal Tribunale di Savona, il 29 aprile 1987 dalla  Sezione
 Istruttoria  della  Corte  d'appello di Torino, il 26 maggio 1987 dal
 Tribunale di Firenze, l'8 giugno 1987 dal Tribunale di Ascoli Piceno,
 il 4 giugno 1987 dalla Corte di appello di Firenze, il 24 giugno 1987
 dal Tribunale di Venezia, il 21 maggio, il 16 luglio e  il  9  luglio
 (n. 5 ordinanze) dalla Corte di appello di Firenze, il 14 maggio e il
 23 aprile 1987  dal  Tribunale  di  Fermo,  il  17  giugno  1987  dal
 Tribunale  di  Firenze  e il 13 luglio 1987 dal Tribunale di Venezia,
 iscritte rispettivamente ai nn. 293, 310, 317, 351,  373,  390,  393,
 535, 536, 537, 538, 540, 541, 549 e 571 del registro ordinanze 1987 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 31, 32,  34,
 36, 37, 39, 43, 44, 45, prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  alcuni  giudizi  penali concernenti
 l'accertamento del reato di cui all'art.  7  u.c.  d.P.R.  6  ottobre
 1978,  n. 627, ("Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre
 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina  dell'imposta  sul
 valore  aggiunto,  in  attuazione  della  delega prevista dall'art. 7
 della legge  10  maggio  1976,  n.  249,  riguardante  l'introduzione
 dell'obbligo  di  emissione del documento di accompagnamento dei beni
 viaggianti"), che punisce la  falsificazione  e  l'utilizzazione  dei
 documenti  di accompagnamento dei beni viaggianti, la Corte d'appello
 di Torino, sezione istruttoria (ord. 29 aprile 1987, r.o. n. 310  del
 1987),  la  Corte  d'appello di Firenze (ordd. 21 maggio, 4 giugno, 9
 luglio, 16 luglio 1987, r.o. nn. 373, 393, 535,  536,  537,  538  del
 1987),  il  Tribunale  di  Firenze (ordd. 26 maggio e 17 giugno 1987,
 r.o. nn. 317 e 549 del 1987),  il  Tribunale  di  Venezia  (ordd.  24
 giugno  e  13 luglio 1987, r.o. nn. 390 e 571 del 1987), il Tribunale
 di Ascoli Piceno (ord. 8 giugno 1987,  r.o.  n.  351  del  1987),  il
 Tribunale  di  Savona  (ord.  6 maggio 1987, r.o. 293 del 1987) ed il
 Tribunale di Fermo (ordd. 14 maggio e 23 aprile 1987, r.o. nn. 540  e
 541   del   1987)   hanno   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale della norma incriminatrice;
      che  la disposizione impugnata, si porrebbe in contrasto con gli
 artt. 76 e 77 Cost. violando i limiti posti dall'art. 7  della  legge
 di  delegazione 10 maggio 1976, n. 249, che, per l'inosservanza delle
 norme relative all'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare  di
 quelle   concernenti   l'obbligo   dell'emissione   delle   bolle  di
 accompagnamento, consentiva al Governo la sola previsione di sanzioni
 amministrative;
      che  la stessa norma contrasterebbe anche con l'art. 25, secondo
 comma, Cost., poiche', in assenza di  specifica  delega  legislativa,
 violerebbe  il principio della riserva in materia penale, nonche' con
 l'art. 23 Cost. senza che ne vengano indicati i relativi motivi;
      che  la  maggior  parte  dei  giudici  remittenti, nonostante la
 disposizione denunciata richiami espressamente i principi  e  criteri
 direttivi posti dalla precedente legge delega 9 ottobre 1971, n. 825,
 esclude  che  in  quest'ultimi   possa   rinvenirsi   il   fondamento
 delegatorio della prima;
      che,  pur  condividendo  tale avviso, contestualmente alla norma
 incriminatrice, la Corte d'appello  di  Firenze,  impugna  anche,  in
 riferimento  agli  artt.  25,  76  e  77 Cost., l'art. 10 n. 11 della
 predetta legge n. 825 del 1971, nella  parte  in  cui  prevedendo  il
 criterio   del  perfezionamento  del  sistema  sanzionatorio  penale,
 conterrebbe   una   delega   non   sufficientemente   determinata   e
 risulterebbe  del  tutto  incompatibile  con  obblighi  all'epoca non
 ancora previsti e percio'  non  sanzionabili,  quale  appunto  quello
 relativo al documento di accompagnamento dei beni viaggianti;
      che,  invece,  la  sezione  istruttoria della Corte d'appello di
 Torino, solo per l'ipotesi in cui  dovesse  ritenersi  che  la  norma
 delega,  che  autorizza  la  previsione  di reati in tema di bolle di
 accompagnamento, sia contenuta nella legge n. 825 del  1971,  solleva
 in  via  subordinata  questione  di  legittimita'  costituzionale del
 combinato disposto dagli artt. 10 n.11 legge 9 ottobre 1971, n.  825,
 7  legge  10  maggio 1976, n. 249, e 7 u.c. d.P.R. 6 ottobre 1978, n.
 627;
      che  tali  norme,  autorizzando  la  previsione  di  fattispecie
 criminose  relative  ad  obblighi  tributari  non  ancora  esistenti,
 configurerebbero,  in  constrasto  con  gli  artt. 76 e 77 Cost., una
 situazione di delega in bianco;
      che  l'Avvocatura  Generale dello Stato e' intervenuta chiedendo
 che le questioni venissero dichiarate infondate;
    Considerato  che  i giudizi promossi con le citate ordinanze vanno
 riuniti per identita' e connessione oggettiva;
      che  negli  atti  di  rimessione  del  Tribunale  di Firenze, il
 giudice a quo ha omesso ogni accenno alle imputazioni per le quali si
 procede;
      che  tale  omissione non consente di valutare la rilevanza della
 questione  sollevata,  che  va  pertanto  dichiarata   manifestamente
 inammissibile;
      che,  relativamente  alle  altre  ordinanze,  come si evince, in
 parte dalle stesse e, in parte, dall'esame dei fascicoli d'ufficio, i
 fatti-reato,  per  i  quali si procede nei relativi giudizi a quibus,
 attengono tutti all'alterazione  delle  dichiarazioni  contenute  nei
 documenti di accompagnamento dei beni viaggianti;
      che,  secondo  il  prevalente  indirizzo della giurisprudenza di
 legittimita', recentemente confermato (Cass.  Sez.  Un.  16  novembre
 1987  n. 11595), il reato previsto dall'art. 7 u.c. del d.P.R. n. 627
 del 6 ottobre 1978, attiene esclusivamente  alla  falsificazione  dei
 moduli   stampati   e   appositamente   predisposti  a  contenere  le
 dichiarazioni  relative  ai  beni  viaggianti  e   non   gia'   delle
 dichiarazioni stesse;
      che,  pertanto,  le  questioni sottoposte all'esame della Corte,
 concernendo ipotesi diverse da quelle teste' indicate sono, in base a
 detta   interpretazione,   irrilevanti  e  vanno  percio'  dichiarate
 manifestamente inammissibili;
    Visti  gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  la
 Corte costituzionale;