ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 8 del d.l. 8
 ottobre 1976, n. 691  (Modificazioni  al  regime  fiscale  di  alcuni
 prodotti  petroliferi  e del gas metano per autotrazione), convertito
 nella legge 30 novembre  1976,  n.786  e  dell'art.  9  del  d.l.  23
 dicembre  1977,  n. 936 (Misure fiscali urgenti), convertito in legge
 23 febbraio 1978, n. 38, promosso con ordinanza emessa il 10  ottobre
 1985  dal  Pretore  di  Rapallo,  iscritta  al  n.  798  del registro
 ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n.10, 1a serie speciale, dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che con ordinanza emessa il 10 ottobre 1985 (R.O. n. 798
 del 1985),  nel  procedimento  civile  vertente  tra  Rosti  Paolo  e
 l'Ufficio  del Registro, il Pretore di Rapallo ha sollevato questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 8 del d.l. 8 ottobre 1976 n.
 691,  convertito  nella  l.  30 novembre 1976 n. 786, e 9 del d.l. 23
 dicembre 1977 n. 936, convertito nella l. 23 febbraio 1978 n. 38,  in
 riferimento  agli  artt.  3  e  53  Cost.  nella  parte in cui veniva
 stabilita una maggiore imposizione "dovuta, in aggiunta alle  normali
 tasse  automobilistiche",  dai  possessori  di autoveicoli con motori
 "diesel" usandosi - si assume - disparita' con i possessori  di  auto
 altrimenti alimentate;
      che  ha  spiegato  intervento  il  Presidente  del Consiglio dei
 ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
 chiedendo  che  venga  dichiarata  la  infondatezza  della  questione
 prospettata;
 }tps;7BA       Considerato  che  attiene  alla  discrezionalita'  del
 legislatore  stabilire  criteri  di  eventuale  differenziazione,  in
 subiecta  materia, delle relative aliquote, tenendosi conto dei costi
 d'uso dell'automezzo;
      che pertanto la questione e' manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt.  26  l.  11  marzo  1953  n.  87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;