ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 398 del d.P.R.
 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni  sul
 lavoro), promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio 1981 dal Pretore
 di Pisa nei procedimenti penali riuniti a carico di  Guidi  Alfonsino
 ed altro, iscritta al n. 128 del registro ordinanze 1981 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 dell'anno 1981;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  con  l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
 Pisa dubita  della  legittimita'  costituzionale  dell'art.  398  del
 d.P.R.  27  aprile  1955,  n.  547  (Norme  per  la prevenzione degli
 infortuni sul lavoro), nella parte in cui attribuisce al Ministro del
 lavoro  la facolta' di affidare le verifiche e i controlli prescritti
 per l'accertamento dello stato di  sicurezza  degli  impianti,  delle
 installazioni  e  dei  dispositivi antinfortunistici, all'Ispettorato
 del lavoro e all'E.N.P.I., in relazione alla natura particolare delle
 verifiche   e   dei  controlli  e,  nel  contempo,  non  prevede  che
 all'E.N.P.I. sia attribuito il  potere  discrezionale  di  diffida  a
 regolarizzare,  previsto per l'Ispettorato del lavoro, in alternativa
 al rapporto giudiziario, dall'art. 9 del d.P.R.  19  marzo  1955,  n.
 520;
      che   ad  avviso  del  Pretore  rimettente  siffatta  disciplina
 contrasterebbe con  l'art.  3  Cost.,  nell'assunto  che  la  mancata
 attribuzione all'E.N.P.I. del potere di diffida sarebbe irragionevole
 ed indurrebbe disparita' di trattamento tra  situazioni  sanabili  ed
 altre immediatamente passibili di procedimenti penali;
    Considerato  che  nella  predetta ordinanza e' del tutto omessa la
 motivazione  circa  la  rilevanza  della   questione   nel   giudizio
 principale;
      che  pertanto la questione medesima va dichiarata manifestamente
 inammissibile;