ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della
 legge 8 agosto 1972, n. 459 (Conversione in legge, con modificazioni,
 del  decreto-legge  1›  luglio  1972,  n. 287, concernente la proroga
 delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi  nominativi
 per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3
 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,  nella  legge  11
 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo), promosso con
 ordinanza  emessa  l'8  aprile  1983  dal  pretore  di   Latina   nel
 procedimento  penale a carico di Bonomo Salvatore, iscritta al n. 482
 del registro ordinanze 1983 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 322 dell'anno 1983.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli.
    Ritenuto  che  con  l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di
 Latina dubita  che  l'art.  7  del  D.L.  1›  luglio  1972,  n.  287,
 introdotto  con  l'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n.  459,
 nella parte in cui prevede la pena  dell'ammenda,  proporzionale  per
 ogni  lavoratore e per ogni giorno di ritardo, per la contravvenzione
 di omessa  comunicazione  del  licenziamento  entro  4  giorni  dalla
 cessazione  del  rapporto  di  lavoro  (di  cui all'art.14 del D.L. 3
 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,  nella  legge  11
 marzo 1970, n. 83), contrasti - nell'ipotesi in cui la violazione sia
 accertata non a seguito  di  comunicazione  del  licenziamento  o  di
 visita  ispettiva,  bensi'  sulla base degli atti d'ufficio - con gli
 artt. 3 e 25 cpv. Cost.: assumendo  al  riguardo,  che  in  tal  modo
 l'Ispettorato   del   lavoro  resterebbe  sostanzialmente  libero  di
 determinare la data di contestazione  della  contravvenzione  (e  con
 cio'  di  far  cessare  la  permanenza)  e  quindi  di incidere sulla
 determinazione della pena;
      che  l'intervenuto  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri ha
 chiesto che la predetta questione sia dichiarata infondata;
    Considerato  che,  secondo la consolidata giurisprudenza di questa
 Corte  (cfr.,  tra  le  altre,   sent.   n.   114   del   1982),   la
 discrezionalita'  nell'applicazione della legge puo' tutt'al piu' dar
 luogo a disparita' di mero fatto, non apprezzabili sotto  il  profilo
 della violazione del principio di uguaglianza;
      che  d'altra  parte,  la  circostanza  che,  nel  caso  di  pene
 proporzionali, l'entita' della sanzione possa in  concreto  dipendere
 dall'epoca  di  accertamento  e  contestazione del reato non comporta
 certo violazione del principio di  legalita'  della  pena  posto  che
 l'entita'  di  questa,  nella  specie, e' in astratto determinata con
 precisione dalla legge  e  in  concreto  correlata  al  comportamento
 antigiuridico  del  reo,  che  puo'  farne  cessare  la protrazione a
 prescindere dalla maggiore o  minore  solerzia  dell'Ispettorato  del
 lavoro;
      che  pertanto la proposta questione va dichiarata manifestamente
 infondata.