ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1983 dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Bonomo Salvatore, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 322 dell'anno 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli. Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Latina dubita che l'art. 7 del D.L. 1 luglio 1972, n. 287, introdotto con l'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, nella parte in cui prevede la pena dell'ammenda, proporzionale per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo, per la contravvenzione di omessa comunicazione del licenziamento entro 4 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (di cui all'art.14 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83), contrasti - nell'ipotesi in cui la violazione sia accertata non a seguito di comunicazione del licenziamento o di visita ispettiva, bensi' sulla base degli atti d'ufficio - con gli artt. 3 e 25 cpv. Cost.: assumendo al riguardo, che in tal modo l'Ispettorato del lavoro resterebbe sostanzialmente libero di determinare la data di contestazione della contravvenzione (e con cio' di far cessare la permanenza) e quindi di incidere sulla determinazione della pena; che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la predetta questione sia dichiarata infondata; Considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, sent. n. 114 del 1982), la discrezionalita' nell'applicazione della legge puo' tutt'al piu' dar luogo a disparita' di mero fatto, non apprezzabili sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza; che d'altra parte, la circostanza che, nel caso di pene proporzionali, l'entita' della sanzione possa in concreto dipendere dall'epoca di accertamento e contestazione del reato non comporta certo violazione del principio di legalita' della pena posto che l'entita' di questa, nella specie, e' in astratto determinata con precisione dalla legge e in concreto correlata al comportamento antigiuridico del reo, che puo' farne cessare la protrazione a prescindere dalla maggiore o minore solerzia dell'Ispettorato del lavoro; che pertanto la proposta questione va dichiarata manifestamente infondata.