ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Puglia notificato il 27 dicembre 1978, depositato in Cancelleria il 2 gennaio 1979 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1979, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione 17 novembre 1978, pervenuta il 27 successivo, con cui la Commissione di Controllo sull'amministrazione della Regione Puglia ha annullato la determinazione 6085 del 20 ottobre 1978 della Giunta regionale che aveva deliberato di resistere all'atto di citazione con cui il Procuratore Generale della Corte dei conti aveva convenuto in giudizio il Presidente della Giunta regionale; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto La Procura Generale della Corte dei conti aveva citato il Presidente della Regione Puglia davanti a quella Corte al fine di sentire dichiarare il suo obbligo alla presentazione del rendiconto delle somme erogate dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate. La Regione Puglia aveva deciso di resistere a tale pretesa con deliberazione della Giunta n. 6085 del 20 ottobre 1978 che e' stata annullata dalla deliberazione della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ora impugnata (n. 825 del 17 novembre 1978). Secondo la Commissione di controllo, che cita al riguardo decisioni conformi della Corte di Cassazione e di questa Corte, la giurisdizione contabile della Corte dei conti si estende anche alle regioni per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato. Poiche', inoltre, l'esame di legittimita' svolto dalla Commissione di controllo non esclude la giurisdizione contabile, la deliberazione della Giunta regionale di resistere all'azione della Procura Generale della Corte dei conti sarebbe illegittima in quanto contrastante con i suddetti princi'pi. Secondo la Regione ricorrente, invece, la Commissione di controllo, cosi' decidendo, non si e' mantenuta nei limiti dei suoi poteri, ma ha esercitato attribuzioni proprie della Regione, quale e' quella di decidere sull'opportunita' o meno di resistere in giudizio, esercitando quindi un controllo di merito. Rileva inoltre la Regione che, nel caso in esame, non e' in discussione l'estensione della giurisdizione della Corte dei conti, quanto il diverso problema se la detta Corte abbia il potere di portare il proprio esame su funzioni esercitate dalla Regione in virtu' di una delega di carattere costituzionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'atto di costituzione depositato, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato. Inammissibile, perche' il potere di controllo esercitato dalla Commissione e' stato riconosciuto dalla stessa Regione che ha inviato la delibera 20 ottobre 1978 alla Commissione stessa. Infondato, in quanto l'atto di annullamento della delibera della Giunta non lede le attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione giacche' la giurisdizione della Corte dei conti si estende al rendiconto relativo alle somme erogate dallo Stato per l'esercizio delle funzioni delegate alle Regioni. Considerato in diritto 1. - La questione su cui la Corte e' chiamata a pronunciarsi puo' essere riassunta in questi termini: se un organo di controllo, in presenza di una deliberazione con la quale l'ente controllato decide di agire o resistere in un giudizio, possa annullare, in sede di legittimita', la deliberazione stessa, per una ritenuta inconsistenza dei motivi che l'ente controllato si appresta a far valere o ad opporre in giudizio. Nel caso di specie, infatti, la Regione Puglia aveva ritenuto non soggette ad obbligo di rendiconto davanti alla Corte dei conti le somme impiegate dalla Regione medesima per l'esercizio delle funzioni delegate; e, conseguentemente, aveva deciso di resistere alla pretesa avente per oggetto tale rendiconto. La Commissione di controllo ha annullato la deliberazione regionale di resistere in giudizio, ritenendo che la Regione non avesse valido motivo di opporsi alla pretesa anzidetta. 2. - Vanamente l'Avvocatura dello Stato eccepisce la inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso. L'ammissibilita' non e' esclusa - come sembra sostenere l'Avvocatura - dal fatto che la Regione abbia inviato, come doveva, la deliberazione, poi annullata, alla Commissione di controllo. A ritenere, poi, la fondatezza del ricorso, e' sufficiente la considerazione che la Commissione di controllo ha annullato la deliberazione della Giunta regionale in esame perche' ha ritenuto che la Regione non avesse valido motivo di opporsi alla pretesa di rendiconto davanti alla Corte dei conti delle somme spese per l'esercizio delle funzioni delegate. Ma, cosi' facendo, la Commissione ha esercitato un controllo di merito ad essa non spettante e che, comunque, mai avrebbe potuto comportare l'annullamento dell'atto (art. 125 della Costituzione e art. 46 l. 10 febbraio 1953 n. 62).