ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio promosso con ricorso della Regione Puglia notificato il
 27 dicembre 1978, depositato in Cancelleria  il  2  gennaio  1979  ed
 iscritto  al  n.  1  del  registro  ricorsi  1979,  per  conflitto di
 attribuzione sorto a seguito della deliberazione  17  novembre  1978,
 pervenuta  il  27  successivo,  con  cui  la Commissione di Controllo
 sull'amministrazione   della   Regione   Puglia   ha   annullato   la
 determinazione  6085  del  20 ottobre 1978 della Giunta regionale che
 aveva deliberato di  resistere  all'atto  di  citazione  con  cui  il
 Procuratore  Generale  della  Corte  dei  conti  aveva  convenuto  in
 giudizio il Presidente della Giunta regionale;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  dicembre  1987  il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Udito  l'Avvocato  dello  Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
 del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    La  Procura  Generale  della  Corte  dei  conti  aveva  citato  il
 Presidente della Regione Puglia davanti a quella  Corte  al  fine  di
 sentire  dichiarare  il suo obbligo alla presentazione del rendiconto
 delle somme erogate dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate.
    La  Regione  Puglia  aveva  deciso di resistere a tale pretesa con
 deliberazione della Giunta n. 6085 del 20 ottobre 1978 che  e'  stata
 annullata   dalla   deliberazione   della  Commissione  di  controllo
 sull'amministrazione regionale ora impugnata (n. 825 del 17  novembre
 1978).
    Secondo   la  Commissione  di  controllo,  che  cita  al  riguardo
 decisioni conformi della Corte di Cassazione e di  questa  Corte,  la
 giurisdizione  contabile  della Corte dei conti si estende anche alle
 regioni per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato. Poiche',
 inoltre,   l'esame   di  legittimita'  svolto  dalla  Commissione  di
 controllo non esclude la giurisdizione  contabile,  la  deliberazione
 della Giunta regionale di resistere all'azione della Procura Generale
 della Corte dei conti sarebbe illegittima in quanto contrastante  con
 i suddetti princi'pi.
    Secondo   la   Regione   ricorrente,  invece,  la  Commissione  di
 controllo, cosi' decidendo, non si e' mantenuta nei limiti  dei  suoi
 poteri, ma ha esercitato attribuzioni proprie della Regione, quale e'
 quella di decidere sull'opportunita' o meno di resistere in giudizio,
 esercitando quindi un controllo di merito.
    Rileva  inoltre  la  Regione  che,  nel  caso  in esame, non e' in
 discussione l'estensione della giurisdizione della Corte  dei  conti,
 quanto  il  diverso  problema  se  la  detta Corte abbia il potere di
 portare il proprio esame su  funzioni  esercitate  dalla  Regione  in
 virtu' di una delega di carattere costituzionale.
    Il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,  nell'atto  di
 costituzione  depositato,  chiede  che  il  ricorso  sia   dichiarato
 inammissibile e comunque infondato.
    Inammissibile,  perche'  il  potere  di controllo esercitato dalla
 Commissione e' stato riconosciuto dalla stessa Regione che ha inviato
 la delibera 20 ottobre 1978 alla Commissione stessa.
    Infondato,  in  quanto l'atto di annullamento della delibera della
 Giunta non lede le  attribuzioni  costituzionalmente  garantite  alla
 Regione giacche' la giurisdizione della Corte dei conti si estende al
 rendiconto relativo alle somme erogate dallo  Stato  per  l'esercizio
 delle funzioni delegate alle Regioni.
                         Considerato in diritto
    1.  - La questione su cui la Corte e' chiamata a pronunciarsi puo'
 essere riassunta in questi termini: se un  organo  di  controllo,  in
 presenza  di una deliberazione con la quale l'ente controllato decide
 di agire o resistere in un giudizio,  possa  annullare,  in  sede  di
 legittimita', la deliberazione stessa, per una ritenuta inconsistenza
 dei motivi che l'ente controllato si  appresta  a  far  valere  o  ad
 opporre in giudizio.
    Nel  caso di specie, infatti, la Regione Puglia aveva ritenuto non
 soggette ad obbligo di rendiconto davanti alla  Corte  dei  conti  le
 somme impiegate dalla Regione medesima per l'esercizio delle funzioni
 delegate; e, conseguentemente, aveva deciso di resistere alla pretesa
 avente per oggetto tale rendiconto.
    La   Commissione   di  controllo  ha  annullato  la  deliberazione
 regionale di resistere in giudizio,  ritenendo  che  la  Regione  non
 avesse valido motivo di opporsi alla pretesa anzidetta.
    2.   -   Vanamente   l'Avvocatura   dello   Stato   eccepisce   la
 inammissibilita' e l'infondatezza del ricorso.
    L'ammissibilita'   non   e'   esclusa   -  come  sembra  sostenere
 l'Avvocatura - dal fatto che la Regione abbia inviato,  come  doveva,
 la deliberazione, poi annullata, alla Commissione di controllo.
    A  ritenere,  poi,  la  fondatezza  del ricorso, e' sufficiente la
 considerazione che  la  Commissione  di  controllo  ha  annullato  la
 deliberazione della Giunta regionale in esame perche' ha ritenuto che
 la Regione non avesse  valido  motivo  di  opporsi  alla  pretesa  di
 rendiconto  davanti  alla  Corte  dei  conti  delle  somme  spese per
 l'esercizio  delle  funzioni  delegate.   Ma,   cosi'   facendo,   la
 Commissione  ha  esercitato  un  controllo  di  merito  ad  essa  non
 spettante  e   che,   comunque,   mai   avrebbe   potuto   comportare
 l'annullamento dell'atto (art. 125 della Costituzione e art. 46 l. 10
 febbraio 1953 n. 62).