ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge 27 luglio
 1978, n. 392  ("Disciplina  delle  locazioni  di  immobili  urbani"),
 promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1983 dalla Corte d'appello
 di Palermo - Sezione promiscua - iscritta  al  n.  393  del  registro
 ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 259 dell'anno 1984;
    Visti  l'atto di costituzione di Bajardi Amalia, nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che il Tribunale di Palermo, adito per il rilascio di un
 immobile destinato ad uso diverso dall'abitativo, dopo aver accertato
 la  soggezione  del contratto al regime transitorio di cui alla legge
 n. 392 del 1978 aveva respinto la domanda e  ritenuto  l'infondatezza
 delle questioni di legittimita' costituzionale prospettate;
    che  la  Corte  d'appello  di  Palermo, con ordinanza emessa il 20
 maggio  1983  ha   invece   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale: 1) degli artt. 67 e 68 della legge 27 luglio 1978, n.
 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"),  in  relazione
 agli  artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in
 cui dette norme assoggettano le locazioni per uso non abitativo ad un
 generale regime vincolistico imponendo un intollerabile sacrificio al
 locatore; 2) dell'intera legge 27 luglio 1978, n. 392 in  riferimento
 agli  artt.  70  e 72 della Costituzione per non essersi regolarmente
 concluso il procedimento di formazione della legge  medesima  con  la
 votazione finale di ciascuna Camera sullo stesso testo;
      che  a  parere  del  giudice  a  quo  le  disposizioni impugnate
 realizzerebbero una disparita' di  trattamento  tra  i  contratti  in
 corso  al  momento dell'entrata in vigore della legge 392 del 1978 in
 ragione della diversa epoca  della  loro  stipulazione,  nonche'  tra
 questa  categoria  di  rapporti  e  le  locazioni  soggette al regime
 definitivo;  inoltre  il  testo  dell'art.  73  della  legge  citata,
 approvato  dalla  Camera  dei deputati, non corrisponderebbe a quello
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
      che  nel  giudizio  dinanzi alla Corte si e' costituita la parte
 attrice privata, insistendo per  la  declaratoria  di  illegittimita'
 costituzionale  (e  depositando  altresi'  memoria nell'imminenza del
 giudizio);
      che  l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   ha   concluso   per   la
 infondatezza  della  prima  questione  e per l'inammissibilita' della
 seconda;
    Considerato che la Corte, con la sentenza 3 aprile 1984, n. 89, ha
 chiarito la ratio del regime  transitorio  previsto  dalla  legge  27
 luglio 1978, n. 392 per i contratti relativi ad uso diverso da quello
 abitativo, richiamando la razionalita' di una scelta legislativa atta
 a  disciplinare,  attraverso siffatto sistema normativo, il passaggio
 ad un definitivo assetto di tali locazioni sulla base  del  nuovo  ed
 organico   quadro   dalla   stessa  legge  delineato  per  il  regime
 definitivo;
      che,  pertanto, la previsione di due differenti discipline per i
 contratti venuti in essere successivamente alla legge  citata  e  per
 quelli  in  corso  alla  data  d'entrata in vigore della stessa trova
 giustificazione nell'esigenza piu' sopra indicata;
      che  parimenti  e' del tutto logica l'individuazione di scadenze
 differenziate per contratti sorti in tempi diversi;
      che  l'art.  73  della  citata  legge  n.  392  del  1978, unica
 disposizione per la quale il giudice a quo rileva la difformita'  tra
 il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e quello approvato dalla
 Camera dei deputati, concernendo le ipotesi di recesso del  locatore,
 non  appare  applicabile  nel  giudizio  in  corso dinanzi al giudice
 rimettente, avente ad oggetto una domanda di rilascio  fondata  sulla
 prospettata illegittimita' costituzionale degli artt. 67 e 68 citati;
      che,   peraltro,   la   norma   in   argomento,  gia'  all'epoca
 dell'emissione della ordinanza di  rimessione,  risultava  modificata
 dall'art. 1- bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito
 in legge 31 marzo 1979, n. 93;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;