ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1983 dalla Corte d'appello di Palermo - Sezione promiscua - iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno 1984; Visti l'atto di costituzione di Bajardi Amalia, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che il Tribunale di Palermo, adito per il rilascio di un immobile destinato ad uso diverso dall'abitativo, dopo aver accertato la soggezione del contratto al regime transitorio di cui alla legge n. 392 del 1978 aveva respinto la domanda e ritenuto l'infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale prospettate; che la Corte d'appello di Palermo, con ordinanza emessa il 20 maggio 1983 ha invece sollevato questione di legittimita' costituzionale: 1) degli artt. 67 e 68 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), in relazione agli artt. 3 e 42, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui dette norme assoggettano le locazioni per uso non abitativo ad un generale regime vincolistico imponendo un intollerabile sacrificio al locatore; 2) dell'intera legge 27 luglio 1978, n. 392 in riferimento agli artt. 70 e 72 della Costituzione per non essersi regolarmente concluso il procedimento di formazione della legge medesima con la votazione finale di ciascuna Camera sullo stesso testo; che a parere del giudice a quo le disposizioni impugnate realizzerebbero una disparita' di trattamento tra i contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 392 del 1978 in ragione della diversa epoca della loro stipulazione, nonche' tra questa categoria di rapporti e le locazioni soggette al regime definitivo; inoltre il testo dell'art. 73 della legge citata, approvato dalla Camera dei deputati, non corrisponderebbe a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; che nel giudizio dinanzi alla Corte si e' costituita la parte attrice privata, insistendo per la declaratoria di illegittimita' costituzionale (e depositando altresi' memoria nell'imminenza del giudizio); che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la infondatezza della prima questione e per l'inammissibilita' della seconda; Considerato che la Corte, con la sentenza 3 aprile 1984, n. 89, ha chiarito la ratio del regime transitorio previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 per i contratti relativi ad uso diverso da quello abitativo, richiamando la razionalita' di una scelta legislativa atta a disciplinare, attraverso siffatto sistema normativo, il passaggio ad un definitivo assetto di tali locazioni sulla base del nuovo ed organico quadro dalla stessa legge delineato per il regime definitivo; che, pertanto, la previsione di due differenti discipline per i contratti venuti in essere successivamente alla legge citata e per quelli in corso alla data d'entrata in vigore della stessa trova giustificazione nell'esigenza piu' sopra indicata; che parimenti e' del tutto logica l'individuazione di scadenze differenziate per contratti sorti in tempi diversi; che l'art. 73 della citata legge n. 392 del 1978, unica disposizione per la quale il giudice a quo rileva la difformita' tra il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e quello approvato dalla Camera dei deputati, concernendo le ipotesi di recesso del locatore, non appare applicabile nel giudizio in corso dinanzi al giudice rimettente, avente ad oggetto una domanda di rilascio fondata sulla prospettata illegittimita' costituzionale degli artt. 67 e 68 citati; che, peraltro, la norma in argomento, gia' all'epoca dell'emissione della ordinanza di rimessione, risultava modificata dall'art. 1- bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito in legge 31 marzo 1979, n. 93; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;