ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 171 e 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"), promossi con due ordinanze emesse il 30 giugno 1984 dal Pretore di Ovada, iscritte ai nn. 1177 e 1178 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 50- bis e 47- bis dell'anno 1985; Visti gli atti di costituzione della S.I.A.E., nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali a carico di titolari di emittenti televisive i quali avevano trasmesso opere facenti parte dei repertori S.I.A.E. senza la prescritta autorizzazione, il Pretore di Ovada, con due ordinanze di analogo contenuto emesse il 30 giugno 1984 ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 23, 41, 43, 53 e 97 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale, degli artt. 180 e 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ("Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"), nella parte in cui: 1) impongono al titolare di emittenza televisiva o radiofonica di munirsi dell'autorizzazione alle trasmissioni della S.I.A.E., concernente tutti gli autori del repertorio di queste e non soltanto coloro le cui opere vengono diffuse; 2) assoggettano la concessione dell'autorizzazione al pagamento di una somma pari al 2,75 per cento dei proventi lordi dichiarati dall'impresa; 3) non predeterminano i criteri sulla base dei quali la S.I.A.E. concede o nega le autorizzazioni; che, a parere del giudice a quo, attraverso l'imposizione del pagamento della suddetta somma, si realizzerebbe un prelievo di natura tributaria che verrebbe a giovare agli autori le cui opere non sono trasmesse, pur prescindendo, nell'ammontare, dal numero e dall'importanza delle opere utilizzate; che nel giudizio dinanzi alla Corte si e' costituita depositando anche memoria nell'imminenza dell'udienza - la Societa' Italiana degli Autori ed Editori la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile od infondata; che le medesime conclusioni sono state precisate dall'Avvocatura dello Stato, intervenuta nei giudizi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che entrambe le ordinanze trattano con i medesimi argomenti le stesse questioni, si' che i due giudizi possono essere riuniti; che l'ipotesi incriminatrice di cui all'art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concerne la diffusione di opere altrui senza che se ne abbia il diritto e non e' diretta a sanzionare il mancato pagamento alla S.I.A.E. del compenso per il rilascio dell'autorizzazione, bensi' il mancato consenso dell'autore alla diffusione dell'opera; che, inoltre, se l'attivita' di intermediario (svolta dalla S.I.A.E. con quel carattere di preminenza reso necessario dalle difficolta' presentate dal controllo dell'utilizzazione economica delle opere protette: Corte cost. sent. 13 aprile 1972, n. 65) rappresenta la forma piu' diffusa di tutela del diritto d'autore, essa d'altronde non esclude tuttavia la possibilita' di un diretto rapporto tra l'utilizzazione dell'opera e l'autore; che, quindi, non ricorre affatto tra la fattispecie di reato de qua e l'art. 180 della legge citata la relazione individuata dal giudice rimettente - risultando ininfluente la prospettata illegittimita' della seconda norma rispetto alla prima - e la questione relativa e' del tutto priva di rilevanza nel giudizio in corso dinanzi a questi, si' che il giudizio di legittimita' costituzionale non puo' essere ammesso; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;