ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 35, 36 e 41,
 ultimo  comma,  del  d.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  634  "disciplina
 dell'imposta  di registro" promosso con ordinanza emessa il 14 maggio
 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, iscritta al
 n.  218  del  registro  ordinanze  1987  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 24,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con
 ordinanza del 14 maggio 1987, ha sollevato questione di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 35, 36 e 41, ultimo comma, del d.P.R. 26
 ottobre 1972, n. 634 -  in  riferimento  agli  artt.  3  e  53  della
 Costituzione - nella parte in cui si stabilisce: a)che il tributo del
 registro applicato sul provvedimento  giudiziario,  anche  se  ancora
 impugnabile, permane per tutti i gradi del giudizio, salvo conguaglio
 o rimborso in base  a  sentenza  definitiva  (art.  35);  b)  che  la
 nullita'  o  l'annullabilita'  dell'atto non dispensa dall'obbligo di
 chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta,  salvo  la
 restituzione  dell'imposta  pagata,  nella  parte eccedente la misura
 fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato per  causa  non
 imputabile  alle  parti, con sentenza emessa in contraddittorio anche
 con l'Amministrazione finanziaria e passata in giudicato  (art.  36);
 c)  che,  anche  fra  gli  atti  dell'Autorita'  giudiziaria  la base
 imponibile  e'  correlata  all'applicazione,  in  via  generale,  dei
 criteri di stima diretta dei beni oggetto di contrattazione (art. 41,
 ultimo comma);
      che,  secondo  il  giudice  a  quo,  le disposizioni denunziate,
 assoggettando al pagamento  di  un  tributo  un  reddito  non  ancora
 acquisito  definitivamente  al patrimonio del singolo contribuente si
 pongono in contrasto con l'art. 53 Cost. che considera  la  capacita'
 contributiva come presupposto di ogni imposizione fiscale;
      che,  ad  avviso del giudice remittente le medesime disposizioni
 censurate contrastano altresi'  con  l'art.  3  Cost.  ponendo  sullo
 stesso  piano  contributivo  sia coloro che hanno, per effetto di una
 contrattazione, conseguito immediatamente un reddito, sia coloro che,
 per  conseguire  tale  reddito,  devono  attendere  il  passaggio  in
 giudicato di una sentenza di per se' non ancora produttiva  di  alcun
 reddito;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,  chiedendo  alla
 Corte  di  dichiarare  la  questione  di  legittimita' costituzionale
 inammissibile per quanto concerne gli artt. 36 e 41 ed infondata  per
 quanto riguarda l'art. 35;
    Considerato  che  l'ordinanza,  nella  parte avente ad oggetto gli
 artt. 36 e 41 appare del tutto priva di motivazione e che,  comunque,
 la  questione  non e' oggettivamente influente ai fini del giudizio a
 quo, non essendo in discussione in quel  giudizio  ne'  l'irrilevanza
 della  invalidita'  di  un  atto  negoziale  ne'  i  criteri  per  la
 determinazione  della  base  imponibile  degli  atti   dell'Autorita'
 giudiziaria;
      che  la  questione  concernente  l'art.  35  -  che  nella parte
 censurata e' riprodotto  testualmente  dall'art.  37  del  d.P.R.  26
 aprile  1986,  n.  131  -  e'  stata gia' risolta da questa Corte con
 sentenza del 28 luglio 1976, n. 198 che - richiamandosi  ad  una  sua
 precedente  pronunzia  (sent.  n.  200  del  1972)  -  ha  escluso il
 contrasto con gli artt. 3  e  53  Cost.  dell'art.  11  del  R.D.  30
 dicembre  1923  n.  3269,  il quale gia' imponeva la tassazione di un
 atto  soggetto  a  registrazione  anche  se  costituito  da  sentenze
 suscettibili di gravame;
      che  per  le  suesposte ragioni la prima questione va dichiarata
 manifestamente inammissibile e la seconda manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;