ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  promosso  con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 Ministri notificato l'11 dicembre 1979, depositato in cancelleria  il
 24  successivo  ed iscritto al n. 28 del Registro 1979, per conflitto
 di attribuzione derivante dalla deliberazione  interna  della  Giunta
 della  Regione  Puglia 22 gennaio 1979 e dalla lettera di diffida del
 Presidente della stessa Regione in data  1›  febbraio  1979  relativa
 alla  convocazione  del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale di
 Barletta;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
                           Ritenuto in fatto
    Con  il  ricorso  in  epigrafe  il  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei  confronti  della
 deliberazione  interna  della  Giunta  della  Regione  Puglia  del 22
 gennaio 1979 e della lettera di diffida del Presidente  della  stessa
 Regione  in  data 1› febbraio 1979. Con la deliberazione della Giunta
 si e' stabilito che  i  consiglieri  di  amministrazione  degli  enti
 ospedalieri,  di  cui  all'art.  9  l.  n.  132  del  1968, una volta
 intervenuta  la  nomina,  debbono  essere  convocati  dal  presidente
 uscente  per  l'insediamento;  con  la  lettera  del Presidente della
 Giunta e' stato diffidato  il  presidente  uscente  dell'Ospedale  di
 Barletta a procedere a simile convocazione.
    Il  ricorrente  assume  che  gli atti impugnati impedirebbero alla
 Commissione di cui all'art. 125 Cost. di esercitare il  controllo  di
 legittimita'  sull'atto,  che  la Regione deve emanare nell'esercizio
 delle funzioni di vigilanza e tutela degli enti ospedalieri  ad  essa
 trasferiti  con  gli  artt. 3 d.P.R. n. 4 del 1972 e 29, terzo comma,
 d.P.R. n. 616 del 1977.
    Si   e'  costituita  in  giudizio  la  Regione  Puglia,  eccependo
 l'inammissibilita' e chiedendo comunque il rigetto del ricorso.
                         Considerato in diritto
    La  legge  n.  833  del  1978,  istitutiva  del Servizio Sanitario
 Nazionale, in particolare agli artt. 10, 14 e  15,  ha  integralmente
 innovato  in  ordine  alla  organizzazione  degli  enti preposti alla
 tutela della salute, come contemplata  dalla  l.  n.  132  del  1968.
 Inoltre,  l'art.  15,  9› comma, della medesima legge, prevedendo che
 "L'assemblea generale elegge,  con  voto  limitato,  il  comitato  di
 gestione,  il  quale  nomina  il  proprio  presidente",  ha  con cio'
 innovato specificamente rispetto all'art.  9  l.  n.  132  del  1968,
 dedicato  ai criteri di composizione del consiglio di amministrazione
 degli enti ospedalieri. Infine, i controlli sugli atti  delle  unita'
 sanitarie  locali spettano ora ai Comitati regionali di controllo, in
 base al disposto dell'art. 49, 1› comma, della stessa l. n.  833  del
 1978.
    Va  pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere
 del presente giudizio.