ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 52 della legge
 23 dicembre  1978,  n.  833,  avente  ad  oggetto:  "Istituzione  del
 Servizio  Sanitario  Nazionale",  promosso con ricorso del Presidente
 della Giunta regionale della Sardegna, notificato il 26 gennaio 1979,
 depositato  in cancelleria il 2 febbraio successivo ed iscritto al n.
 1 del registro ricorsi 1979;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  dicembre  1987  il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Udito  l'avv.  dello  Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
 Consiglio dei Ministri;
                           Ritenuto in fatto
    Con  ricorso  notificato  il  26  gennaio  1979  e depositato il 2
 febbraio 1979 la Regione Sardegna ha impugnato l'art. 52 della  legge
 23  dicembre  1978,  n.  833,  pubblicata  il  28  dicembre 1978, per
 contrasto con gli artt. 4 (lett. h ed i), 6, 7  e  13  dello  Statuto
 speciale,  approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
    La Regione assume che il riferimento, previsto dall'impugnato art.
 52, alle spese effettivamente sostenute dalle Regioni nell'anno  1977
 onde  provvedere,  per  l'esercizio 1979, alla ripartizione del fondo
 sanitario tra le Regioni con decreto  del  Ministero  del  Tesoro  di
 concerto  col  Ministro  della Sanita', comporterebbe l'erogazione di
 una quota  di  finanziamento  inadeguata  per  lo  svolgimento  delle
 funzioni  in materia di assistenza e beneficenza pubblica, nonche' di
 igiene  e  sanita'  pubblica,  le  quali  sono  oggetto  di  potesta'
 legislativa  concorrente ed amministrativa, secondo quanto prevedono,
 rispettivamente, gli artt. 4 e 6 dello Statuto speciale sardo.
    1.  -  Quel  riferimento contrasterebbe altresi' con l'esigenza di
 perequazione,  consoliderebbe  il  divario  esistente  tra  le  varie
 regioni  e,  infine,  violerebbe  sia  il  principio di "solidarieta'
 nazionale" ex art.  7  St.  Sa.,  sia  quello  volto  a  favorire  la
 rinascita dell'Isola, ex art. 13 dello stesso Statuto.
    2.  -  Con  atto di costituzione del 12 febbraio 1979 l'Avvocatura
 dello Stato ha presentato le sue controdeduzioni.
    Rilevato il carattere perequativo del sistema di finanziamento del
 Servizio Sanitario Nazionale ex art. 51 l. n. 833 del 1978, la difesa
 del    Presidente    del   Consiglio   dei   Ministri,   a   sostegno
 dell'infondatezza  della  questione,   osserva   che   il   carattere
 transitorio  della  normativa  impugnata  deriverebbe dall'urgenza di
 allestire sia i piani nazionali previsti dagli artt. 3, 53, 54, della
 legge in parola, sia quelli regionali di cui ai successivi artt. 55 e
 56.
    L'Avvocatura  aggiunge  che la potesta' legislativa di cui dispone
 la Sardegna in materia sanitaria non la  differenzierebbe  da  quella
 spettante  alle  Regioni a statuto ordinario. Cio' sarebbe comprovato
 dall'assenza di norme statutarie che garantiscano  a  quella  Regione
 "meccanismi differenziati di provvista dei mezzi finanziari necessari
 all'esercizio di quelle funzioni".
    Infine,   la   stessa   Avvocatura  esclude  che  il  criterio  di
 ripartizione del fondo sanitario ex art. 52 configuri discriminazioni
 tra  Regioni,  tenuto  anche  conto  del  carattere transitorio della
 norma.
    3.  -  All'udienza  pubblica  del  10 dicembre 1987 le parti hanno
 ribadito le loro conclusioni.
                         Considerato in diritto
    1.  - Oggetto del presente giudizio di legittimita' costituzionale
 e' l'art. 52, terzo comma, della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,
 nella  parte  in  cui prevede che "alla ripartizione del fondo tra le
 regioni si provvede per l'esercizio 1979, anche in deroga al disposto
 dell'art.  8  della  legge  16  maggio  1970, n. 281, con decreto del
 Ministro del tesoro  di  concerto  con  il  Ministro  della  sanita',
 assumendo  come  riferimento la spesa rilevata nelle singole regioni,
 secondo quanto e' previsto dal presente articolo" (cioe' in base alle
 spese  effettivamente  sostenute  dalla regione interessata nell'anno
 1977). Questa disposizione - nell'escludere una determinazione  della
 spesa  sanitaria  che  tenga  conto  tanto  delle specifiche esigenze
 collegate alla tutela delle sfere di  attribuzione  regionali  quanto
 del  riequilibrio del fabbisogno finanziario in materia sanitaria fra
 regione e regione - e'  impugnata  dalla  ricorrente  per  l'asserita
 violazione dei seguenti principi:
       a)   principio  di  corrispondenza  e  di  adeguatezza  tra  le
 attribuzioni devolute alla Regione Sardegna e la  relativa  provvista
 finanziaria (art. 4 e 6 St. Sa.);
       b)  principio  di  perequazione  e  di  superamento del divario
 esistente tra regione e regione;
       c)  principio  della  solidarieta'  nazionale, posto a base del
 coordinamento tra la finanza statale e quella regionale (art.  7  St.
 Sa);
       d)  principio di "rinascita economica e sociale dell'Isola", da
 realizzare tramite un  "piano  organico"  disposto  dallo  Stato  col
 concorso della Regione (art. 13 St. Sa.).
    2.  -  La  questione  non  e'  fondata  sotto nessuno dei predetti
 profili.
    Dal  testo complessivo dell'art. 52, legge n. 833 del 1978, emerge
 la diretta finalizzazione della ripartizione fra le regioni del fondo
 sanitario  per  il 1979 allo svolgimento delle funzioni attribuite al
 servizio sanitario nazionale. In  particolare,  viene  stabilito,  al
 primo  comma,  che  "per  l'esercizio finanziario 1979, l'importo del
 fondo sanitario nazionale, parte corrente, da iscrivere nel  bilancio
 dello Stato e' determinato, con riferimento alle spese effettivamente
 sostenute nel 1977 dallo Stato, dalle regioni,  dalle  province,  dai
 comuni  e  loro  consorzi,  dagli  enti,  casse,  servizi  e gestioni
 autonome, estinti e posti in liquidazione ai sensi dell'art. 12- bis,
 d.l. 8 luglio 1974, n. 264 come modificato dalla legge di conversione
 17 agosto 1974, n. 386, e da ogni altro ente pubblico previsto  dalla
 presente legge, per l'esercizio delle funzioni attribuite al servizio
 sanitario nazionale". Ed  anche  il  successivo  secondo  comma,  che
 prevede  talune  maggiorazioni rispetto alle spese impegnate nel 1977
 con riguardo al personale, alla fornitura di beni e servizi  ed  alle
 rate   di  ammortamento  dei  mutui  "contratti  negli  anni  1978  e
 precedenti  e  non  compresi  negli  impegni  dell'anno  1977",   non
 smentisce il criterio base di quella determinazione.
    Questa Corte ha avuto modo piu' volte di pronunciarsi in ordine al
 sistema di finanziamento del fondo introdotto con la legge n. 833 del
 1978  (sentt.  nn.  245  del  1984, 177 e 294 del 1986, 64 del 1987),
 affermando costantemente al riguardo che l'eguale tutela del  diritto
 alla  salute  di  tutti i cittadini sull'intero territorio nazionale,
 garantita dagli artt. 3 e 32 della Costituzione - che, come e'  noto,
 costituisce  lo  scopo  essenziale  della  riforma  -  giustifica  il
 carattere  vincolato  del  fondo  ed   i   conseguenti   criteri   di
 ripartizione  tra  le  regioni,  fondati  sul  principio della "spesa
 storica", in ragione anche della particolare natura  del  sistema  di
 finanziamento vigente in materia sanitaria.
    Questa  Corte  non  ritiene  di  discostarsi, anche per il caso in
 questione, da questo consolidato orientamento di  fondo,  soprattutto
 in  considerazione  della  particolare  circostanza  che i criteri di
 ripartizione dei fondi disposti dalla norma impugnata, i  quali  sono
 stati stabiliti in attesa dell'adozione del Piano sanitario nazionale
 (  ex  art.  53,  della  stessa  legge),  sono  relativi  a  un  anno
 finanziario,  il  1979,  in  cui  la  previsione  di grandi mutamenti
 nell'assetto  organizzativo  e  istituzionale  del  settore   rendeva
 oggettivamente  difficile,  se non impossibile, una predeterminazione
 del  fabbisogno  finanziario   variabile   da   regione   e   regione
 correttamente calibrate sulle reali esigenze.
    Certo,  non  si  puo' ignorare che l'opposta scelta legislativa di
 ricorrere a criteri di spesa relativamente  rigidi  puo'  dar  luogo,
 come  questa  stessa  Corte  non  ha  mancato di osservare in passato
 (sent. n. 245 del 1984), a perplessita' di ordine politico  circa  la
 loro  perfetta  congruenza  con obiettivi costituzionali, come quelli
 che la ricorrente pone a fondamento delle proprie censure. Ma non  si
 deve  ignorare che la scelta di un criterio di ripartizione dei fondi
 o di un altro rientra nel campo riservato alla piena discrezionalita'
 del  legislatore,  che questa Corte puo' sindacare soltanto sul piano
 della arbitrarieta' o irragionevolezza della scelta stessa. E,  sotto
 questo  profilo,  l'adozione  del criterio di ripartizione dei fondi,
 oggetto della presente impugnazione, non puo' considerarsi  privo  di
 giustificazione, dato il carattere peculiare del fondo sanitario ( ex
 art. 51, comma secondo, l. n. 833 del 1978), che, come  questa  Corte
 ha  piu'  volte  affermato  (cfr., ad es., sent. n. 245 del 1984), e'
 stato istituito al fine di garantire livelli  minimi  di  prestazioni
 "in modo uniforme su tutto il territorio nazionale".