ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  di  legittimita' costituzionale della legge 18 dicembre
 1986, n. 891, intitolata: "Disposizioni per l'acquisto da  parte  dei
 lavoratori  dipendenti  della  prima casa di abitazione nelle aree ad
 alta tensione abitativa", promossi con ricorso dei  Presidenti  delle
 Giunte  provinciali  di  Bolzano  e  Trento, notificati il 22 gennaio
 1987, depositati in cancelleria il 30 gennaio successivo ed  iscritti
 ai nn. 4 e 5 del registro ricorsi 1987;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  15  dicembre  1987  il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Uditi l'Avv. Sergio Panunzio per le Province di Bolzano e Trento e
 l'Avv. dello Stato Stefano Onufrio per il  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La  Provincia  autonoma  di  Bolzano prospetta, con ricorso
 notificato il 22 gennaio 1987, l'illegittimita' costituzionale  della
 legge 18 dicembre 1986, n. 891 ("Disposizioni per l'acquisto da parte
 dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione  nelle  aree
 ad  alta  tensione  abitativa")  e, in particolare, degli artt. 1 e 2
 della stessa legge, per violazione degli artt. 8, n.  10,  e  16  St.
 T.-A.A.  (d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670)  e  relative  norme  di
 attuazione (d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381).
    A  sostegno  della  propria  richiesta  la  Provincia  sottolinea,
 innanzitutto, che la legge impugnata non  soltanto  ha  stabilito  un
 piano  di  erogazione  da  parte  dello  Stato di mutui agevolati per
 l'acquisto (e il recupero) della prima casa di abitazione  in  favore
 dei  lavoratori dipendenti di qualsiasi regione o provincia, e quindi
 anche di quelli residenti nel territorio  bolzanino,  ma  ha  persino
 disciplinato  le  procedure  e le condizioni (soggettive e oggettive)
 per  il  godimento  dei  predetti   benefici   stabilendo   requisiti
 incompatibili con la preesistente disciplina provinciale, la quale e'
 stata adottata nell'esercizio della competenza legislativa  esclusiva
 riconosciuta  alla  Provincia  dall'art.  8,  n.  10,  St. T.-A.A. in
 materia   di   "edilizia   comunque   sovvenzionata,   totalmente   o
 parzialmente,  da  finanziamenti  a  preminente  carattere  pubblico,
 comprese le agevolazioni per  la  costruzione  di  case  popolari  in
 localita'  colpite  da  calamita' e le attivita' che enti a carattere
 extra-provinciale  esercitano  nelle   province   con   finanziamenti
 pubblici".
    In  secondo  luogo,  la Provincia di Bolzano sostiene che la legge
 impugnata, essendo estremamente analitica e incidendo in un ambito in
 cui  non  sono  ravvisabili  interessi infrazionabili, non puo' esser
 considerata legittima  espressione  della  funzione  di  indirizzo  e
 coordinamento, come delineata dalla giurisprudenza costituzionale.
    2. - La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 22
 gennaio 1987, ha sollevato identiche questioni di  costituzionalita',
 allegando le medesime argomentazioni.
    3.  -  Alle  richieste  delle Province ricorrenti si e' opposto il
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  costituendosi  per  mezzo
 dell'Avvocatura Generale dello Stato.
    Secondo  il  Governo,  la  legge  impugnata  non  e'  altro che la
 concretizzazione del diritto-dovere dello Stato di favorire su  scala
 nazionale  l'acquisto di un'abitazione da parte di tutti i cittadini,
 compresi  quelli  residenti  nel  territorio   delle   due   Province
 ricorrenti.   Del   resto,  aggiunge  l'Avvocatura  dello  Stato,  la
 legittimita'  costituzionale  dell'intervento   statale   nel   campo
 dell'acquisto  della  prima  casa di abitazione si puo' dedurre anche
 dal fatto che esso si muove su un piano diverso da  quello  delineato
 dalla materia della "edilizia comunque sovvenzionata" attribuita alla
 competenza legislativa piena delle  ricorrenti:  mentre  quest'ultima
 riguarda esclusivamente la costruzione di case con capitale pubblico,
 la legge impugnata invece disciplina un profilo diverso, vale a  dire
 l'acquisto  di  case  da  parte  di  cittadini  privati, cui lo Stato
 assicura   semplicemente   la   concessione   di   mutui   agevolati.
 Trattandosi,   dunque,   di  materia  non  attribuita  alla  potesta'
 legislativa provinciale, a giudizio dell'Avvocatura non sussisterebbe
 alcuna invasione delle competenze proprie delle ricorrenti.
    4.  -  Nell'imminenza dell'udienza pubblica le Province ricorrenti
 hanno presentato due memorie  di  identico  contenuto,  nelle  quali,
 oltre  a  ribadire  quanto gia' prospettato nei ricorsi, sottolineano
 come le  argomentazioni  addotte  dalla  Corte  costituzionale  nella
 sentenza  n.  49  del  1987 rappresentano un ulteriore forte sostegno
 delle ragioni da loro addotte.
    In  particolare,  le  ricorrenti  ricordano che questa Corte nella
 citata sentenza ha ricompreso nella materia della "edilizia  comunque
 sovvenzionata",  attribuita  alle  Province,  interventi pubblici per
 l'edilizia  abitativa  analoghi  a  quelli   previsti   dalla   legge
 impugnata,  quali,  ad  esempio, i finanziamenti per la costruzione e
 l'acquisto  di  case   rientranti   nella   categoria   dell'edilizia
 residenziale  pubblica. Inoltre, nella stessa occasione la Corte, con
 una sentenza interpretativa di rigetto, ha riconosciuto che  spettano
 alle  Province  autonome  "tanto  la individuazione dei comuni a piu'
 alta tensione abitativa, quanto la ripartizione tra  i  medesimi  dei
 fondi  (straordinari)  occorrenti  per l'attuazione di tali programmi
 messi a disposizione dallo  Stato".  Sulla  base  di  tali  principi,
 concludono le ricorrenti, l'illegittimita' costituzionale della legge
 impugnata appare di tutta evidenza, tanto piu' che  in  questa  manca
 una clausola analoga a quella contenuta nell'art. 5, quinquies, della
 legge n. 118 del 1985 (oggetto, appunto, della  sentenza  n.  49  del
 1987  di  questa  Corte),  che  fa salve le competenze provinciali in
 relazione alle materie ivi disciplinate.
    Dalla  stessa  decisione  si  deduce  altresi',  a  giudizio delle
 ricorrenti, l'insostenibilita' della tesi dell'Avvocatura, secondo la
 quale la disciplina dell'acquisto delle case esulerebbe dalla materia
 della "edilizia comunque sovvenzionata", avendo la  Corte  ricompreso
 nella  previsione  dell'art.  8,  n.  10,  St.  T.-A.A.,  non solo la
 costruzione  delle  case  popolari,  ma   anche   altri   interventi,
 riferibili  tra  l'altro  al  finanziamento per l'acquisto di alloggi
 rientranti  nell'edilizia  pubblica  e  privata,  gia'  organicamente
 disciplinati  dalle  leggi  provinciali.  Del  resto,  aggiungono  le
 ricorrenti,  analoga  ampiezza  e'  riscontrabile   nella   parallela
 competenza riconosciuta alla potesta' legislativa (concorrente) delle
 regioni ordinarie, a norma degli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 616  del
 1977.
    In  definitiva,  poiche'  si  tratta  di  materia  attribuita alla
 competenza legislativa esclusiva delle province (come si deduce anche
 dall'art.  1,  secondo  comma,  lett.  b,  della legge impugnata, che
 esclude  dal  beneficio  ivi  previsto   chi   abbia   usufruito   di
 agevolazioni  previste  da  leggi regionali o provinciali) e poiche',
 con la sentenza piu' volte citata,  questa  Corte  ha  affermato  che
 spetta  alle  province  autonome  la  disponibilita' di una quota dei
 fondi straordinari stanziati dallo Stato, onde poterli ripartire  tra
 gli  aventi  diritto  alla  stregua  della  normativa provinciale, le
 ricorrenti concludono che  e'  evidente  l'incostituzionalita'  della
 legge impugnata.
    5. - Nel corso dell'udienza pubblica del 15 dicembre 1987 le parti
 hanno ribadito le proprie posizioni con i medesimi argomenti prodotti
 negli atti scritti.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Per  l'identita'  del  loro oggetto e del loro contenuto, i
 ricorsi introduttivi dei presenti giudizi vanno riuniti e decisi  con
 un'unica sentenza.
    2.  -  La  questione  di costituzionalita' proposta a questa Corte
 presenta un duplice profilo.
    Per  un verso, le ricorrenti prospettano il dubbio che la legge 18
 dicembre 1986, n. 891, intitolata  "Disposizioni  per  l'acquisto  da
 parte  dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle
 aree ad alta tensione abitativa", nel dettare  una  disciplina  sulla
 concessione  di  mutui  agevolati  ai fini della predetta legge e, in
 particolare, nel prevedere  all'art.  1  condizioni  per  beneficiare
 degli  stessi  mutui  ritenute  incompatibili  con quelle disposte da
 leggi provinciali  gia'  adottate  ai  medesimi  fini,  si  ponga  in
 contrasto,  ove  ritenuta  applicabile  alle  Province di Trento e di
 Bolzano, con gli artt. 8, n.  10, e 16 St. T.-A.A., in relazione agli
 artt.  1  e  24 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione
 dello Statuto in materia di urbanistica e  di  opere  pubbliche),  in
 quanto  invaderebbe  il  campo  riservato alla competenza legislativa
 esclusiva e a quella amministrativa delle province stesse in  materia
 di "edilizia comunque sovvenzionata".
    Per  altro  verso,  il  medesimo  contrasto  e'  ipotizzato  dalle
 ricorrenti  riguardo  all'art.  2   della   legge   impugnata,   che,
 disciplinando  in  modo  dettagliato  e  minuzioso le varie modalita'
 (durata, importo, ammortamento, etc.) di concessione  dei  mutui  ivi
 previsti,  produrrebbe  una sostanziale espropriazione della predetta
 competenza legislativa delle province ricorrenti.
    3. - Poiche' le Province di Trento e di Bolzano prospettano che la
 c.d. legge sulla prima casa lede le competenze provinciali in materia
 di  "edilizia  comunque  sovvenzionata"  e  poiche',  d'altra  parte,
 l'Avvocatura dello Stato eccepisce che l'acquisto di  abitazioni  con
 mutui  agevolati  posti  a carico delle finanze pubbliche non rientra
 nell'anzidetta materia, in quanto questa dovrebbe intendersi limitata
 alla  costruzione,  occorre  preliminarmente  procedere  al  relativo
 accertamento.
    In proposito questa Corte ha gia' affermato (sent. n. 49 del 1987;
 ma v. anche sent. n. 221  del  1975)  che  nell'ambito  dell'edilizia
 pubblica e, in particolare, nell'ambito della specifica competenza di
 cui godono le province ricorrenti (art. 8, n.  10,  St.T.-A.A.)  deve
 considerarsi compresa anche la sub-materia relativa al reperimento (o
 al recupero) e all'assegnazione degli alloggi e che quest'ultima  non
 puo'   restare  circoscritta  alle  abitazioni  costruite  con  fondi
 pubblici o, comunque, con il concorso degli stessi, ma deve includere
 anche  le abitazioni altrimenti costruite (sempreche' dotate di certe
 caratteristiche tipologiche) e tuttavia acquisibili  da  parte  degli
 interessati  con  l'assistenza  di  mutui agevolati, il cui onere sia
 posto a carico, totale  o  parziale,  delle  finanze  pubbliche.  Del
 resto,  che  questi  siano  i  confini  della materia in questione si
 comprende facilmente, non solo sulla base del dato  storico  relativo
 all'evoluzione  legislativa della materia dell'edilizia sovvenzionata
 - quale si e' avuta dalla legge n. 865 del 1971, che l'ha configurata
 come  servizio  pubblico,  alla  legge  n.  457  del  1978, che ne ha
 ampliato i confini sino a ricomprendervi la c.d. edilizia assistita -
 ma anche sulla base del principio giustificativo dell'intera materia,
 che consiste nella predisposizione di interventi  pubblici  di  varia
 natura  comunque  diretti  al  fine di provvedere al servizio sociale
 della provvista di alloggi  per  i  lavoratori  e  le  famiglie  meno
 abbienti.
    Su  tale  premessa  appare  priva  di fondamento l'eccezione della
 difesa del Presidente del Consiglio, secondo la quale  le  competenze
 in   contestazione,   essendo  estranee  alla  materia  dell'edilizia
 sovvenzionata,  dovrebbero  essere  comprese  tra   le   attribuzioni
 riservate   allo   Stato.   Gli   argomenti  precedentemente  addotti
 dimostrano piuttosto il contrario, e cioe' che qui si  verte  in  una
 materia  attribuita  in  via  generale  alla  competenza  legislativa
 regionale e, nel caso di specie, a quella  esclusiva  delle  Province
 autonome di Trento e di Bolzano.
    4.  -  L'affermazione ora compiuta e' posta a esclusivo fondamento
 del ricorso proposto dalle anzidette province,  le  quali,  asserendo
 che  nella stessa materia preesiste una disciplina organica posta con
 leggi  provinciali  e  che  queste  ultime  contengono   disposizioni
 ritenute  incompatibili  con  quelle  della  legge  n.  891 del 1986,
 chiedono che sia  dichiarata  l'incostituzionalita',  per  quanto  le
 riguarda,  della  disciplina  statale.  In  senso  contrario  occorre
 osservare che il rilievo appena  indicato  non  puo'  costituire  una
 premessa  sufficiente  per  giungere a una conclusione di fondatezza,
 poiche' non puo' negarsi che l'esercizio delle competenze legislative
 provinciali  (o  regionali)  incontra  in  ogni  caso  precisi limiti
 costituzionali posti a presidio di imprescindibili esigenze unitarie.
    Si  deve  tuttavia  ammettere  che,  trattandosi  di  una  materia
 attribuita alla competenza piena delle province (o regioni)  e  sulla
 quale  queste  ultime  hanno  legittimamente  esercitato  le  proprie
 funzioni, l'eventuale sussistenza di esigenze unitarie  in  grado  di
 giustificare  un  intervento  statale  deve essere sottoposta al piu'
 severo scrutinio, nel senso che, come questa Corte ha gia' avuto modo
 di  dire  (v.  spec.  sentt.  nn. 49 del 1987, 177 del 1988), occorre
 verificare:
       a)  che  sia effettivamente sussistente un interesse nazionale,
 il  quale  appaia  ragionevolmente  correlato  a  esigenze  unitarie,
 insuscettibili di qualsiasi frazionamento;
       b)  che  lo specifico interesse invocato sia cosi' imperativo o
 stringente  (oppure  cosi'  urgente)  da  giustificare   l'intervento
 statale anche in un'area in via di principio sottratta allo stesso;
       c)  che  la disciplina posta in essere dallo Stato, considerata
 nei suoi concreti svolgimenti e nelle sue particolari modalita',  sia
 non   solo   contenuta   nei  precisi  limiti  delle  reali  esigenze
 sottostanti all'interesse invocato,  ma  appaia  anche  essenziale  o
 necessaria per l'attuazione del medesimo interesse.
    Soltanto  in  presenza  dell'insieme  di  tali  condizioni sarebbe
 possibile   considerare   l'intervento   statale,   nella   specifica
 fattispecie    in   contestazione,   immune   da   fondati   sospetti
 d'incostituzionalita'.
    4.1. - Considerando che l'interesse posto a fondamento della legge
 impugnata e' quello di favorire  i  lavoratori  dipendenti  -  e,  in
 particolare,  quelli  fra  loro  meno  anziani  - nell'acquisto di un
 alloggio ubicato  nei  comuni  compresi  in  aree  ad  alta  tensione
 abitativa  tramite  la concessione di mutui a tassi agevolati, non si
 puo' negare che, sulla base di  criteri  di  valutazione  comunemente
 utilizzati  da  questa Corte, si sia in presenza di esigenze unitarie
 che lo Stato deve garantire a tutti i  cittadini,  qualunque  sia  la
 loro collocazione territoriale.
    Piu'  precisamente,  in parallelo con un caso analogo recentemente
 deciso da questa  Corte  (sent.  n.  49  del  1987),  va  recisamente
 affermato  che,  di fronte alla grave e preoccupante situazione degli
 alloggi in tutti i comuni ad alta tensione abitativa, l'esigenza  che
 i  poteri pubblici favoriscano sull'intero territorio nazionale e nel
 modo piu' ampio possibile l'acquisto della prima casa  da  parte  dei
 lavoratori "si ricollega (....) alle fondamentali regole della civile
 convivenza,   essendo   indubbiamente   doveroso   da   parte   della
 collettivita'  intera  impedire  che  delle  persone possano rimanere
 prive di abitazione".
    4.2.  -  Lo specifico interesse posto a base della legge impugnata
 gode, inoltre,  di  una  particolare  protezione  come  interesse  di
 primaria  importanza per la realizzazione della forma di Stato su cui
 si   regge   il   nostro   sistema   costituzionale.   Il    "diritto
 all'abitazione"   rientra,   infatti,   fra  i  requisiti  essenziali
 caratterizzanti la socialita' cui si conforma  lo  Stato  democratico
 voluto   dalla   Costituzione  e  vi  rientra  -  quel  che  e'  piu'
 significativo - nella specifica forma garantita dalla  legge  oggetto
 del presente ricorso.
    L'art.  47,  secondo  comma, Cost., nel disporre che la Repubblica
 "favorisce  l'accesso  del   risparmio   popolare   alla   proprieta'
 dell'abitazione",  individua  nelle  misure  vo'lte  ad  agevolare e,
 quindi, a render effettivo il diritto delle persone piu' bisognose ad
 avere  un  alloggio  in proprieta' una forma di garanzia privilegiata
 dell'interesse  primario  ad   avere   un'abitazione.   E,   inoltre,
 nell'addossare   il   compito   di  predisporre  tale  garanzia  alla
 Repubblica, precisa  che  la  soddisfazione  di  un  interesse  cosi'
 imperativo   come   quello   in   questione  non  puo'  adeguatamente
 realizzarsi senza un concorrente impegno  del  complesso  dei  poteri
 pubblici  (Stato,  regioni  o province autonome, enti locali) facenti
 parte della Repubblica.
    5.  -  Posto  che  l'interesse sottostante alla legge impugnata e'
 strettamente connesso a esigenze  unitarie  e  riveste  un  carattere
 particolarmente    stringente   e   imperativo,   occorre   procedere
 all'ulteriore verifica se la legge, nei suoi concreti svolgimenti, si
 ponga  come  mezzo  necessario  o  essenziale per l'assicurazione del
 predetto interesse.
    5.1.  - Per una precisa valutazione del problema occorre precisare
 i lineamenti fondamentali della legge impugnata.
    Come  risulta anche dallo stanziamento effettuato, la legge n. 891
 del 1986 e' essenzialmente  un  provvedimento  di  primo  intervento,
 diretto  ad  assicurare  un  livello  minimo di garanzia, sull'intero
 territorio nazionale, del "diritto all'abitazione".
    In   secondo   luogo,   contrariamente  a  quanto  supposto  dalle
 ricorrenti,  la  legge  impugnata,  anche   se   prevede   condizioni
 parzialmente  diverse  e piu' ristrette rispetto a quelle previste in
 materia dalle corrispondenti leggi provinciali  (l.  prov.  Trento  6
 giugno  1983,  n.  16;  l.  prov.  Bolzano  2  aprile  1962,  n. 4, e
 successive modifiche), in realta'  persegue  obiettivi  collimanti  o
 concorrenti con quelli che si propongono le norme provinciali: vale a
 dire assicurare finanziamenti di favore per  l'acquisto  della  prima
 casa da parte dei lavoratori meno abbienti.
    Infine,  anche  se  l'art. 5 del d.l. n. 12 del 1985, cui l'art. 1
 della legge impugnata rinvia per le modalita' di  individuazione  dei
 comuni  compresi  nelle  aree  ad  alta  tensione abitativa, e' stato
 interpretato da questa Corte (sent. n. 49  del  1987)  nel  senso  di
 riconoscere  alle  Province  di  Trento e di Bolzano la competenza in
 ordine alla suddetta individuazione, l'ispirazione complessiva  della
 legge n. 891 del 1986 e' quella di predisporre un intervento autonomo
 dello Stato o, anzi, aggiuntivo  rispetto  a  quello  delle  regioni,
 comprese  quelle  (come  le  province ricorrenti) dotate di autonomia
 differenziata. Tanto cio' e' vero che nella legge impugnata, non solo
 i fondi, gli organi e le procedure sono interamente statali, ma manca
 anche una clausola,  esplicita  o  implicita,  che  faccia  salve  le
 competenze  regionali  o  provinciali  (che invece era presente nella
 legge oggetto dei giudizi decisi  con  la  sent.  n.  49  del  1987).
 Inoltre,  sempre  nello stesso senso e' particolarmente significativo
 che all'art. 1, n. 2 lett. b), della legge statale sulla  prima  casa
 e'  stabilita  una  regola  di  alternativita' delle agevolazioni ivi
 previste rispetto a quelle erogate dalle regioni o dalle province  (o
 anche da altri enti locali), la quale, se e' principalmente diretta a
 evitare abusive duplicazioni dei benefici concessi,  nondimeno  funge
 da  manifestazione  obiettiva dell'intento del legislatore statale di
 porre una disciplina parallela,  oltreche'  alternativa,  rispetto  a
 quelle  adottate in sede regionale o provinciale o, comunque, locale.
    5.2.  -  Pochi  dubbi possono sussistere sulla essenzialita' della
 disciplina legislativa  impugnata  rispetto  all'interesse  nazionale
 invocato,  per  il  semplice  fatto  che  la  legge  sulla prima casa
 costituisce una diretta  e  completa  traduzione,  in  un  articolato
 semplice  ed  essenziale,  dell'imperativo  costituzionale  contenuto
 nell'art. 47, secondo comma, per il  quale  la  Repubblica,  nel  suo
 insieme,  e' tenuta a predisporre agevolazioni affinche' il risparmio
 delle persone meno abbienti acceda alla proprieta' dell'abitazione.
    Su questo rilievo, tuttavia, non si puo' ancora basare un giudizio
 conclusivo sulla questione  di  costituzionalita'  prospettata  dalle
 ricorrenti, poiche' il fatto che lo Stato, sulla base di un legittimo
 interesse nazionale,  sia  intervenuto  nella  materia  dell'edilizia
 sovvenzionata con una disciplina completa e dettagliata che, anziche'
 occupare il campo altrimenti coperto dalle  competenze  regionali  (o
 provinciali),  si  aggiunge  parallelamente  a  quella adottata dalle
 stesse regioni (o  province  autonome),  crea  ulteriori  e  delicati
 problemi.  In  via  generale, un intervento del genere deve ritenersi
 illegittimo  sia  perche'  interferisce   in   forma   indebita   con
 l'indirizzo  politico  regionale,  sia perche' la "concorrenza" delle
 fonti normative statali con quelle  regionali  e'  costituzionalmente
 predeterminata  in  forme  tipizzate,  concretantesi  in  altrettanti
 limiti verso l'esercizio delle competenze  legislative  regionali  (o
 provinciali).
    Tuttavia,  le particolari condizioni del caso di specie inducono a
 una conclusione diversa in base a tre  distinti  ordini  di  ragioni.
 Innanzitutto perche' si tratta di un diritto sociale fondamentale del
 cittadino,  specificamente  garantito  dall'art.  47,  cpv.,   Cost.,
 attraverso  un  impegno concorrente del complesso dei poteri pubblici
 rientranti nel concetto di Repubblica, e quindi  anche  dello  Stato:
 impegno  che  non puo' certo esaurirsi nella mera attribuzione di una
 potesta' legislativa  alle  regioni,  addirittura  preclusiva  di  un
 intervento legislativo statale, ancorche' minimale.
    In secondo luogo, perche' la legge impugnata, come si e' accennato
 al  punto  precedente,  si  limita  ad  assicurare  un   livello   di
 prestazioni  tale  da  rappresentare  la  garanzia  di un minimum nel
 godimento  del  "diritto  all'abitazione"  da  parte  dei  lavoratori
 dipendenti  di  qualsiasi  regione  e,  cosi'  facendo, mentre lascia
 sufficienti spazi all'autonomia regionale nel disporre  dei  relativi
 interessi, nello stesso momento ottempera all'inderogabile imperativo
 costituzionale di ridurre la distanza o la sproporzione nel godimento
 dei  beni  giuridici  primari, contribuendo a conferire il massimo di
 effettivita' a un  diritto  sociale  fondamentale  (art.  3,  secondo
 comma, Cost.).
    Infine, perche' la stessa legge, lungi dal porsi in un rapporto di
 incompatibilita' o di interferenza con gli  indirizzi  attuati  dalle
 corrispondenti  leggi  provinciali  o lungi dal manifestare obiettive
 finalita' espropriative  degli  ambiti  di  competenza  regionale  (o
 provinciale),  mira  semplicemente a rafforzare, con una legislazione
 di "sostegno", la risposta complessiva dei poteri pubblici di  fronte
 alla  acuta  tensione  tra  il  riconoscimento  di un diritto sociale
 fondamentale,  quello  dell'abitazione,  e   la   situazione   reale,
 caratterizzata  da  una  preoccupante  carenza  di effettivita' dello
 stesso diritto.
    In  breve,  creare  le  condizioni  minime  di  uno Stato sociale,
 concorrere a garantire al maggior numero di  cittadini  possibile  un
 fondamentale    diritto   sociale,   quale   quello   all'abitazione,
 contribuire a che la vita di ogni  persona  rifletta  ogni  giorno  e
 sotto  ogni  aspetto l'immagine universale della dignita' umana, sono
 compiti cui lo Stato non puo' abdicare in nessun caso.