ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 2 luglio 1982, depositato in Cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 10 del Registro 1982, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto 13 marzo 1982 del Ministro dell'Agricoltura e Foreste di concerto con il Ministro dell'Industria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1982, n. 120, recante: "Disciplina dell'esercizio, da parte dei consorzi volontari di tutela dei vini, delle attivita' connesse all'espletamento dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del d.P.R. 12 luglio 1963, n. 930"; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre; Ritenuto che la Regione Toscana, con ricorso notificato il 2 luglio 1982 ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso il decreto del 13 marzo 1982 del Ministro dell'Agricoltura e Foreste, di concerto con il Ministro dell'Industria, ("Disciplina dell'esercizio, da parte dei consorzi volontari di tutela dei vini, delle attivita' connesse all'espletamento dell'incarico di vigilanza di cui all'art. 21 del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930"), in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.; che nel ricorso si deduce che la disciplina dettagliata e uniforme posta dal decreto impugnato lederebbe la competenza delegata alla regione dagli artt. 7 e 77, primo comma, lett. d), D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, in materia di controllo di qualita' dei prodotti agricoli; che il Presidente del Consiglio dei Ministri, costituito in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, prospetta l'inammissibilita' del ricorso, perche' concernente competenze solo delegate alla regione e, in subordine, chiede, nel merito, il rigetto del ricorso medesimo, assumendo che il decreto impugnato avrebbe ad oggetto non il controllo dei vini, ma la disciplina del funzionamento interno dei consorzi di tutela; che, nel conflitto hanno spiegato intervento ad opponendum i consorzi del Chianti Putto e del Chianti Classico, i quali chiedendo che questa Corte, mutando il proprio precedente orientamento, voglia ritenere ammissibile la loro costituzione in giudizio - contestano l'ammissibilita' del ricorso, perche' concernente funzioni regionali delegate e non "proprie" e, in subordine, ne auspicano il rigetto, perche' il decreto impugnato riguarderebbe il controllo specifico dei vini, non delegato alle regioni, ma mantenuto in capo allo Stato; Considerato che l'intervento in giudizio dei consorzi del Chianti Putto e del Chianti Classico, soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto e a resistervi, deve, secondo la costante giurisprudenza costituzionale (v. sentt. nn. 8 e 18 del 1957; ordd. 3 dicembre 1958, 23 aprile 1975, 3 giugno 1976, 23 febbraio 1977), ritenersi inammissibile, non essendo stati addotti argomenti che persuadano questa Corte ad abbandonare il proprio precedente indirizzo; che l'attribuzione in contestazione concerne il funzionamento dei consorzi volontari di tutela nell'esercizio dei loro particolari compiti di vigilanza contemplati dal D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930; che detta attribuzione non rientra pertanto tra le funzioni delegate alle Regioni dall'art. 77, primo comma, lett. d), D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in tema di controllo di qualita' dei prodotti agricoli; Visto l'art. 27 delle Norme Integrative per i giudizi avanti alla Corte Costituzionale;