ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige
 notificato  il  7  febbraio  1985,  depositato  in  Cancelleria   l'8
 successivo  ed  iscritto al n. 11 del Registro 1985, per conflitto di
 attribuzione sorto a seguito della decisione del Consiglio di  Stato,
 Sez.  V,  n. 15/85, in data 23 novembre 1984, con la quale sono state
 annullate le elezioni svoltesi il 20 novembre 1983  per  la  elezione
 del Consiglio regionale per il Trentino-Alto Adige nella parte in cui
 concernono il collegio elettorale di Trento;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  Camera  di Consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto che la Regione Trentino-Alto Adige ha sollevato conflitto
 di attribuzione nei confronti dello Stato  avverso  la  sentenza  del
 Consiglio  di  Stato,  Sez.  V,  n.  15/1985 del 23 novembre 1984, di
 annullamento delle elezioni regionali  del  20  novembre  1983  nella
 parte concernente il collegio di Trento, in riferimento agli artt. 1,
 2, 4, 25, 26, 27, 30, 33, 36 St. T.-A.A., in  relazione  all'art.  84
 d.P.R.  16  maggio  1960,  n.  570 (come sostituito dall'art. 4 l. 23
 dicembre 1966, n. 1147), all'art. 19 l. 17 febbraio  1968  n.  108  e
 all'art. 70 l. reg. T.-A.A. 8 agosto 1983, n. 7;
      che,   la   ricorrente   lamenta  che  tale  sentenza,  anziche'
 correggere - ai sensi dell'art. 84  d.P.R.  n.  570  del  1960,  come
 modificato dall'art. 4 l. n. 1147 del 1966 - il risultato elettorale,
 invalidando   l'elezione   dei   soli   3   candidati   della   lista
 irregolarmente  ammessa e redistribuendone i seggi tra le altre liste
 in modo proporzionale ai voti rispettivamente  ottenuti,  annulli  in
 toto  l'elezione  regionale  per  il  collegio  di  Trento,  con cio'
 menomando l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alla regione  e
 ai  suoi  organi,  dovendo  considerarsi,  nella specie, sottratto in
 radice al Consiglio di Stato di procedere a tale annullamento;
      che  la  stessa  ricorrente  ha  presentato,  contestualmente al
 ricorso, una istanza di sospensione dell'atto impugnato,  alla  quale
 ha poi rinunciato in data 27 maggio 1985;
      che,  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, costituito in
 giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, chiede che  il  ricorso
 sia  dichiarato inammissibile, in quanto inteso non a prospettare una
 invasione dell'autonomia regionale, ma soltanto  l'erroneo  esercizio
 di  un potere spettante ad un organo giurisdizionale e, in subordine,
 che  esso  sia  riconosciuto,  nel  merito,  infondato,  poiche'   la
 decisione  resa  con  la sentenza impugnata sarebbe, nella specie, la
 meglio rispondente all'esigenza di salvaguardare  la  volonta'  degli
 elettori;
      che,  la Regione, in una memoria depositata in prossimita' della
 trattazione della causa, ulteriormente svolgendo i motivi del ricorso
 e  contestando  che  la  censura  possa  qualificarsi sotto la specie
 dell'error in iudicando, chiede, in via pregiudiziale, la trattazione
 del  ricorso  stesso  in  pubblica  udienza,  per consentire il pieno
 svolgimento delle sue facolta' di  difesa;  in  via  subordinata,  un
 rinvio  della  discussione  in  attesa  della imminente pronunzia del
 Consiglio di Stato sul parallelo e separato ricorso  per  revocazione
 presentato  dinanzi  ad  esso  avverso la medesima sentenza; in linea
 gradatamente subordinata, l'accoglimento della censura;
    Considerato  che non esistono ragioni sufficienti a consigliare la
 rimessione della causa in udienza pubblica o comunque il rinvio della
 discussione;
      che  questa Corte ha ripetutamente dichiarata l'inammissibilita'
 di  conflitti  tra  Stato  e  Regione  -   in   relazione   ad   atti
 giurisdizionali  -  nei  quali quest'ultima non contesti in radice la
 spettanza del potere  all'organo  giurisdizionale,  ma  si  limiti  a
 "censurare   il  modo  come  la  giurisdizione  si  e'  concretamente
 esplicata, denunziando eventuali errori in  iudicando  nei  quali  il
 giudice...  sarebbe  incorso"  (sent.  n.  289  del  1974),  e chieda
 percio', in definitiva, alla stessa Corte di correggere tali  errori,
 cosi'  attribuendole  un  ruolo  di  giudice  dell'impugnazione  che,
 all'evidenza, non le compete (sent. n. 70 del 1985);
      che,  nella fattispecie, l'oggetto della censura regionale e' in
 realta' l'asserita erroneita' dell'iter decisorio  del  Consiglio  di
 Stato,  per  avere  esso,  in  ipotesi,  scorrettamente,  ritenuta la
 sussistenza   dei   presupposti   giustificativi    dell'annullamento
 integrale dell'elezione per il Collegio di Trento;
      che,  pertanto,  atteso  che  tale  fattispecie  si inquadra tra
 quelle contemplate dalla ricordata giurisprudenza di questa Corte, il
 ricorso    della   Regione   Trentino-Alto   Adige   deve   ritenersi
 manifestamente inammissibile;
    Visto l'art. 27 delle norme integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale;