ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 2
 aprile 1968, n. 408 ("Norme integrative sullo stato e
   l'avanzamento  del  personale  dei  Corpi  di polizia, iscritto nei
 ruoli limitati, di cui all'art. 17 della l. 22 dicembre 1960,
   n.  1600,  nonche'  del  personale  del  Corpo  della Guardia della
 pubblica sicurezza in talune particolari situazioni"),  promosso  con
 ordinanza  emessa il 6 dicembre 1979 dal T.A.R. per l'Abruzzo Sezione
 staccata di Pescara, iscritta al n. 334 del registro ordinanze 1980 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 dell'anno
 1980;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo,
 con ordinanza 6 dicembre 1979, ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968 n. 408, a norma
 del quale i vicebrigadieri, i brigadieri ed i marescialli ordinari  o
 di  terza classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della
 guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato appartenenti  ai
 ruoli  separati  di  cui  all'art.  17  della  legge n. 1600 del 1960
 possono  conseguire  l'avanzamento  ai   due   gradi   immediatamente
 superiori  a  quello rivestito ed i marescialli capi ed i marescialli
 di seconda classe degli stessi ruoli possono conseguire l'avanzamento
 al solo grado immediatamente superiore;
      che  la  questione  e'  stata  sollevata  sotto  il  profilo del
 contrasto di tale norma con gli artt. 3, 35 e 97 della  Costituzione,
 in  relazione  alla  situazione  dei  militari  appartenenti al ruolo
 ordinario,  ai  quali  e'  assicurata  la  completa  progressione  di
 carriera;
    Considerato che l'art. 17 della l. n. 1600 del 1960 ha attribuito,
 in  via  eccezionale  e  prescindendo  dalle  normali  procedure   di
 assunzione  e  selezione, al personale "dei corpi della polizia della
 Venezia  Giulia,  della  polizia  amministrativa,  della  guardia  di
 finanza,  della soppressa Divisione prigioni e del corpo forestale di
 Trieste, assunto dall'amministrazione Anglo-americana  della  Venezia
 Giulia"  la  facolta'  di  venire assunto in servizio nei corpi delle
 guardie di p.s., della guardia di finanza e forestale dello Stato, in
 ruoli separati;
      che  la  stessa legge n. 1600 del 1960, ha dato facolta' a detto
 personale, in  presenza  di  determinati  requisiti,  di  optare  per
 l'ammissione  a corsi di qualificazione per l'inquadramento nei ruoli
 normali della p.s., guardia di finanza, degli agenti  di  custodia  e
 della guardia forestale dello Stato;
      che,  pertanto,  la  norma  impugnata  appare giustificata dalla
 particolare posizione del personale che ha optato -  avvalendosi  del
 beneficio  consentito  dall'art.  17  della l. n. 1600 del 1960 - per
 l'inquadramento nei ruoli separati, in deroga alle normali  procedure
 ed   anche   in  mancanza  dei  requisiti  di  regola  necessari  per
 l'assunzione nei ruoli ordinari;
      che  palesemente non sussiste, pertanto, alcuna violazione delle
 norme costituzionali assunte a parametro;
    Visti  gli  artt.  26,  secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;