ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 408 ("Norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli limitati, di cui all'art. 17 della l. 22 dicembre 1960, n. 1600, nonche' del personale del Corpo della Guardia della pubblica sicurezza in talune particolari situazioni"), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 dal T.A.R. per l'Abruzzo Sezione staccata di Pescara, iscritta al n. 334 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 173 dell'anno 1980; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, con ordinanza 6 dicembre 1979, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968 n. 408, a norma del quale i vicebrigadieri, i brigadieri ed i marescialli ordinari o di terza classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato appartenenti ai ruoli separati di cui all'art. 17 della legge n. 1600 del 1960 possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito ed i marescialli capi ed i marescialli di seconda classe degli stessi ruoli possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore; che la questione e' stata sollevata sotto il profilo del contrasto di tale norma con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, in relazione alla situazione dei militari appartenenti al ruolo ordinario, ai quali e' assicurata la completa progressione di carriera; Considerato che l'art. 17 della l. n. 1600 del 1960 ha attribuito, in via eccezionale e prescindendo dalle normali procedure di assunzione e selezione, al personale "dei corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa, della guardia di finanza, della soppressa Divisione prigioni e del corpo forestale di Trieste, assunto dall'amministrazione Anglo-americana della Venezia Giulia" la facolta' di venire assunto in servizio nei corpi delle guardie di p.s., della guardia di finanza e forestale dello Stato, in ruoli separati; che la stessa legge n. 1600 del 1960, ha dato facolta' a detto personale, in presenza di determinati requisiti, di optare per l'ammissione a corsi di qualificazione per l'inquadramento nei ruoli normali della p.s., guardia di finanza, degli agenti di custodia e della guardia forestale dello Stato; che, pertanto, la norma impugnata appare giustificata dalla particolare posizione del personale che ha optato - avvalendosi del beneficio consentito dall'art. 17 della l. n. 1600 del 1960 - per l'inquadramento nei ruoli separati, in deroga alle normali procedure ed anche in mancanza dei requisiti di regola necessari per l'assunzione nei ruoli ordinari; che palesemente non sussiste, pertanto, alcuna violazione delle norme costituzionali assunte a parametro; Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;