ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma,
 della legge 9 febbraio 1979,  n.  49  ("Disposizioni  concernenti  il
 personale  delle  aziende  dipendenti  dal  Ministero  delle  poste e
 telecomunicazioni"), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1981
 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna, iscritta al n. 675
 del registro ordinanze 1981 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 12 dell'anno 1982;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto     che    il    Tribunale    Amministrativo    Regionale
 dell'Emilia-Romagna, con ordinanza  28  gennaio  1981,  ha  sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4, primo comma,
 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, nella parte in cui non  comprende
 fra  i casi in cui spetta, malgrado l'assenza dal servizio, il premio
 di produzione attribuito per le giornate  di  presenza  in  servizio,
 anche  quello  dei  dipendenti  autorizzati  a  rimanere  assenti dal
 servizio per l'espletamento del mandato amministrativo a  seguito  di
 elezione a pubblico ufficio;
      che  secondo  il  giudice  remittente  l'esclusione in questione
 concreterebbe  una  situazione  di  disparita'  di  trattamento,  con
 conseguente  violazione dell'art. 3 Cost., rispetto ai dipendenti che
 si assentano dal servizio per espletamento del mandato sindacale,  ai
 sensi degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, i quali,
 invece, beneficiano del premio di produzione  durante  l'assenza  dal
 servizio;
    Considerato che le situazioni poste a confronto non sono omogenee,
 stante la sostanziale diversita' degli istituti che le riguardano,  e
 che,  pertanto, la censurata diversita' di disciplina non costituisce
 irragionevole disparita' di trattamento;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  dinanzi
 alla Corte costituzionale;