ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 9 febbraio 1979, n. 49 ("Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni"), promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1981 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12 dell'anno 1982; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, con ordinanza 28 gennaio 1981, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 9 febbraio 1979, n. 49, nella parte in cui non comprende fra i casi in cui spetta, malgrado l'assenza dal servizio, il premio di produzione attribuito per le giornate di presenza in servizio, anche quello dei dipendenti autorizzati a rimanere assenti dal servizio per l'espletamento del mandato amministrativo a seguito di elezione a pubblico ufficio; che secondo il giudice remittente l'esclusione in questione concreterebbe una situazione di disparita' di trattamento, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost., rispetto ai dipendenti che si assentano dal servizio per espletamento del mandato sindacale, ai sensi degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, i quali, invece, beneficiano del premio di produzione durante l'assenza dal servizio; Considerato che le situazioni poste a confronto non sono omogenee, stante la sostanziale diversita' degli istituti che le riguardano, e che, pertanto, la censurata diversita' di disciplina non costituisce irragionevole disparita' di trattamento; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;