ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 22
 luglio 1977, n.  422  ("Nuova  disciplina  dei  compensi  per  lavoro
 straordinario  ai  dipendenti  dello  Stato"), promosso con ordinanza
 emessa il 19 novembre 1980 dal T.A.R. del
 Lazio,  iscritta  al  n. 222 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982;
    Visto l'atto di costituzione di Verderosa Nicola ed altri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con
 ordinanza 19 novembre 1980, ha sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 22 luglio 1977, n. 422, a norma
 del quale "fino a quando non si  sara'  provveduto  a  riordinare  la
 materia  relativa  ai  servizi  svolti  da  talune  amministrazioni a
 richiesta e a carico di enti o privati, resteranno  ferme  le  misure
 dei  compensi  orari e la disciplina prevista dalla legge 15 novembre
 1973, n. 734";
      che  la  questione  e'  stata  sollevata  sotto il profilo della
 violazione  dell'art.  3  Cost.,  in  quanto  il  vincolo   a   tempo
 indeterminato  alla  misura  dei  compensi  per  lavoro straordinario
 fissata dalla legge n. 734 del 1973, comporterebbe per gli  impiegati
 destinati  alle  particolari  prestazioni  previste  dalla norma, una
 situazione  deteriore  rispetto  a  quella  degli  altri   dipendenti
 statali;
    Considerato che il d.P.R. n. 422 del 1977 e' stato emanato a norma
 dell'art. 9 del d.P.R. 22 luglio 1975, n. 382, il quale ha  stabilito
 che il trattamento economico di attivita' dei dipendenti civili dello
 Stato  e'  determinato,  sulla  base  di  accordi  stipulati  con  le
 organizzazioni   sindacali   maggiormente   rappresentative  su  base
 nazionale,  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  previa
 deliberazione   del   Consiglio   dei  Ministri  "ferma  restando  la
 necessita' di  approvazione  per  legge  delle  spese  incidenti  sul
 bilancio dello Stato";
      che   tale   norma   non  concreta  una  delegazione  di  potere
 legislativo, ma una devoluzione normativa istituzionale con procedure
 particolari,  sul presupposto degli accordi sindacali, che pongono il
 contenuto della regolamentazione rimessa al decreto presidenziale;
      che  questa  Corte  ha  gia'  ritenuto privi di forza di legge i
 decreti presidenziali emanati, in materia e con  modalita'  analoghe,
 in  base  all'art. 28 della l. 20 marzo 1975, n. 70 (cfr. Corte cost.
 27 febbraio 1980, n. 21) e all'art. 6 del D.L. 29 dicembre  1977,  n.
 946 (cfr. Corte cost. 25 giugno 1980, n. 100);
      che,  pertanto, la norma impugnata deve ritenersi priva di forza
 di legge e quindi non suscettibile di sindacato da  parte  di  questa
 Corte;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;