ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1980 dal T.A.R. per il Veneto, iscritta al n. 767 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1983; Visti l'atto di costituzione del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con ordinanza in data 5 giugno 1980, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, nella parte in cui dispone, mediante rinvio all'art. 82 dello stesso t.u., che all'impiegato sospeso cautelarmente dal servizio e' concesso, in luogo della retribuzione, un assegno alimentare in misura non superiore alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia; che la questione e' stata sollevata sotto il profilo del contrasto con l'art. 3 Cost., per essere identico il trattamento riservato all'impiegato sospeso dalla qualifica ai sensi dell'art. 81 del t.u. n. 3/57 ed all'impiegato sospeso cautelarmente, nonche' del contrasto con l'art. 36 Cost., per la possibilita' che i mezzi di sussistenza dell'impiegato cosi' ridotti siano insufficienti ad assicurare a questi ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa; Considerato che appare ragionevole l'attribuzione all'impiegato sospeso cautelarmente di un assegno alimentare in misura non superiore a meta' dello stipendio, tenuto conto della sospensione della prestazione lavorativa disposta cautelarmente nell'interesse pubblico; che il precetto costituzionale posto dall'art. 36 Cost. ha riferimento alla tutela del lavoro e non anche alle particolari situazioni nelle quali venga a mancare l'applicazione del principio di corrispettivita' fra le prestazioni delle parti; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;