ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 92 del d.P.R.
 10 gennaio 1957, n. 3 ("Testo unico delle disposizioni concernenti lo
 statuto  degli impiegati civili dello Stato"), promosso con ordinanza
 emessa il 5 giugno 1980 dal T.A.R. per il Veneto, iscritta al n.  767
 del  registro  ordinanze  1982  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 81 dell'anno 1983;
    Visti   l'atto   di   costituzione  del  Ministro  delle  Poste  e
 Telecomunicazioni nonche' l'atto di  intervento  del  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con
 ordinanza  in  data  5  giugno  1980,  ha  sollevato   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 92 del d.P.R. 10 gennaio 1957
 n. 3, nella parte in cui dispone, mediante rinvio all'art.  82  dello
 stesso  t.u., che all'impiegato sospeso cautelarmente dal servizio e'
 concesso, in luogo  della  retribuzione,  un  assegno  alimentare  in
 misura  non  superiore  alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni
 per carichi di famiglia;
      che  la  questione  e'  stata  sollevata  sotto  il  profilo del
 contrasto con l'art. 3 Cost.,  per  essere  identico  il  trattamento
 riservato all'impiegato sospeso dalla qualifica ai sensi dell'art. 81
 del t.u. n. 3/57 ed all'impiegato sospeso cautelarmente, nonche'  del
 contrasto  con  l'art.  36  Cost., per la possibilita' che i mezzi di
 sussistenza  dell'impiegato  cosi'  ridotti  siano  insufficienti  ad
 assicurare  a  questi  ed  alla  sua  famiglia  un'esistenza libera e
 dignitosa;
    Considerato  che  appare  ragionevole l'attribuzione all'impiegato
 sospeso  cautelarmente  di  un  assegno  alimentare  in  misura   non
 superiore  a  meta'  dello  stipendio, tenuto conto della sospensione
 della prestazione lavorativa  disposta  cautelarmente  nell'interesse
 pubblico;
      che  il  precetto  costituzionale  posto  dall'art.  36 Cost. ha
 riferimento alla tutela del  lavoro  e  non  anche  alle  particolari
 situazioni  nelle  quali venga a mancare l'applicazione del principio
 di corrispettivita' fra le prestazioni delle parti;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  dinanzi
 alla Corte costituzionale;