ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 28, secondo
 comma, della legge della Provincia di Trento 3 settembre 1977, n.  24
 ("Norme  in  materia di edilizia abitativa e agevolata"), integrativo
 dell'art. 3, secondo comma, lettera b,  della  legge  provinciale  20
 agosto 1971, n. 10, promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1983
 dal Consiglio di Stato - Sezione IV giurisdizionale, iscritta  al  n.
 842 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 321 dell'anno 1984;
    Visti  gli  atti di costituzione di Cavada Paolo e della Provincia
 di Trento;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  con ordinanza in data 20 dicembre 1983 il Consiglio
 di Stato ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della  Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma,
 della  legge  provinciale  di  Trento  3  settembre  1977,   n.   24,
 (integrativo  dell'art.  3,  secondo  comma,  lettera  b, della legge
 provinciale 20 agosto 1971, n. 10), nella parte in cui esclude  dalle
 agevolazioni per l'accesso alla abitazione chi disponga di una o piu'
 abitazioni  che  consentano  un  reddito  annuo  superiore   a   lire
 quattrocentomila;
    Considerato  che,  ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata
 comporta una  ingiustificata  discriminazione  tra  i  percettori  di
 reddito,  anche solo potenziale, derivante dalla locazione di alloggi
 non  utilizzabili  direttamente  e  i  percettori   di   reddito   di
 qualsivoglia altra natura;
      che  peraltro,  avuto  riguardo alla materia, risulta di per se'
 non irragionevole l'esclusione dalle agevolazioni di coloro che  gia'
 dispongono di una o piu' abitazioni;
      che se questione puo' porsi in ordine alle specifiche condizioni
 in  presenza  delle  quali  opera   l'esclusione,   si   incorre   in
 apprezzamenti    di    merito   rientranti   nella   discrezionalita'
 legislativa;
      che   la  disciplina  impugnata  e'  stata  per  l'appunto  gia'
 riformata con legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16, con la quale si
 e'  fatto  ricorso (vedasi l'art. 99, comma primo, lettera d) a nuovi
 indici per determinare le condizioni patrimoniali in  presenza  delle
 quali non si puo' accedere alle speciali agevolazioni;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;