ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma,
 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia
 di  infrazioni  valutarie), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno
 1984 dal Tribunale di Rovereto nel procedimento penale  a  carico  di
 Giovanazzi Enrico ed altri, iscritta al n. 974 del registro ordinanze
 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  19bis
 dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che il Tribunale di Rovereto, con ordinanza del 6 giugno
 1984, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma,  e  24,
 secondo   comma,   della   Costituzione,  questione  di  legittimita'
 dell'art. 4, primo comma, del  decreto-legge  4  marzo  1976,  n.  31
 (Disposizioni  penali in materia di infrazioni valutarie), convertito
 nella legge 30 aprile 1976, n.159, art.1, con  modificazioni,  "nella
 parte  in  cui non prevede la possibilita' di trasformazione del rito
 direttissimo in quello formale nel caso in cui il  P.M.,  nell'ambito
 delle  indagini  preliminari,  abbia svolto una sostanziale attivita'
 istruttoria";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che,  dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
 e' entrata in vigore la legge 26 settembre 1986, n. 599, il cui  art.
 5  ha sostituito il primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 4 marzo
 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile  1976,  disponendo  che
 "Per  i  reati  previsti  dal  presente decreto, sempre che non siano
 necessarie speciali indagini, si procede a giudizio  direttissimo  in
 deroga all'articolo 502 del codice di procedura penale";
      e che, a norma dell'art. 6 della stessa legge 26 settembre 1986,
 n. 599, "Nei procedimenti nei quali alla data di  entrata  in  vigore
 della presente legge e' stato gia' dichiarato aperto il dibattimento,
 continua ad applicarsi il disposto del primo comma  dell'art.  4  del
 decreto-legge   4  marzo  1976,  n.  31,  convertito  in  legge,  con
 modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159";
      che spetta, quindi, al giudice a quo verificare se, alla stregua
 della normativa sopravvenuta,  la  questione  sollevata  sia  tuttora
 rilevante (v., analogamente, ordinanza n. 356 del 1987);