ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1984 dal Tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di Giovanazzi Enrico ed altri, iscritta al n. 974 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19bis dell'anno 1985; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di Rovereto, con ordinanza del 6 giugno 1984, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 (Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie), convertito nella legge 30 aprile 1976, n.159, art.1, con modificazioni, "nella parte in cui non prevede la possibilita' di trasformazione del rito direttissimo in quello formale nel caso in cui il P.M., nell'ambito delle indagini preliminari, abbia svolto una sostanziale attivita' istruttoria"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' entrata in vigore la legge 26 settembre 1986, n. 599, il cui art. 5 ha sostituito il primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, disponendo che "Per i reati previsti dal presente decreto, sempre che non siano necessarie speciali indagini, si procede a giudizio direttissimo in deroga all'articolo 502 del codice di procedura penale"; e che, a norma dell'art. 6 della stessa legge 26 settembre 1986, n. 599, "Nei procedimenti nei quali alla data di entrata in vigore della presente legge e' stato gia' dichiarato aperto il dibattimento, continua ad applicarsi il disposto del primo comma dell'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159"; che spetta, quindi, al giudice a quo verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante (v., analogamente, ordinanza n. 356 del 1987);