ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 22 novembre 1962 n.1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 5 ottobre 1983 dalla Corte dei conti Sez. III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Silla Gentile, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984; 2) ordinanza emessa il 25 settembre 1985 dalla Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Mazza Alfia e Direzione generale degli Istituti di previdenza, iscritta al n. 606 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale dell'anno 1986; Visto l'atto di costituzione di Silla Gentile; Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Udito l'avv. Vittorio Morrone per Silla Gentile; Ritenuto in fatto Con due ordinanze emesse il 5 ottobre 1983 (R.O. n. 398 del 1984) ed il 25 settembre 1985 (R.O. n. 606 del 1986) la Corte dei conti - Sezione III giurisdizionale, su ricorso proposto rispettivamente da Silla Gentile e Mazza Alfia, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della l. 22 novembre 1962 n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro), nella parte in cui per i figli naturali subordina il diritto al "trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita' a carico delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, alla condizione che essi siano stati riconosciuti dall'iscritto a norma del codice civile anteriormente alla data di cessazione dal servizio". La questione e' stata posta in riferimento all'art. 3 Cost. (ed anche ai successivi 30 e 31), nel primo caso a seguito di dichiarazione giudiziale post mortem dell'iscritto e nel secondo per riconoscimento, da parte del genitore, dopo la cessazione dal servizio. Il principio di eguaglianza appare chiaramente violato - si assume - ove si consideri che in materia di pensioni di guerra i figli naturali riconosciuti hanno diritto alla pensione di riversibilita' anche se il riconoscimento sia avvenuto oltre i limiti di tempo gia' previsti dall'art. 64 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (entro un. anno dalla cessazione dello stato di guerra, ovvero per sentenza purche' concepiti prima della ferita o della malattia da cui derivo' la morte del genitore), posto che ai sensi dell'art. 52 della sopravvenuta legge 18 marzo 1968, n. 313, vanno equiparati ai figli legittimi i figli naturali riconosciuti senza alcuna limitazione relativa al momento del loro riconoscimento. Si eccepisce anche la illegittimita' della norma in relazione all'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, perche' vi e' una diversita' di trattamento, ai fini della riversibilita' delle pensioni, tra figli naturali di dipendenti o pensionati degli Istituti di previdenza e figli naturali di dipendenti o pensionati dell'I.N.P.S.; la illegittimita' ancora della norma medesima in relazione all'art. 82, terzo comma del T.U. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 per violazione dello stesso principio di eguaglianza, in quanto vi e' una diversita' di trattamento tra figli naturali di dipendenti o pensionati dello Stato e figli naturali di iscritti agli Istituti di previdenza. La diversa disciplina normativa, si assume, non appare affatto razionale e a giustificarla non varrebbe addurre la rilevabile diversita' degli ordinamenti pensionistici: non potrebbe, infatti, se non in violazione del principio di eguaglianza e di ogni criterio logico ed obiettivo, ammettersi che il diritto dei figli naturali al trattamento di riversibilita' possa essere - o possa non essere - condizionato dal differente "momento" del loro riconoscimento. Quanto al profilo della violazione degli artt. 30 e 31 Cost. viene richiamato semplicemente l'avviso del ricorrente sul principio di tutela ed assistenza dei minori nati fuori dal matrimonio, dovendo la legge nei casi di incapacita' dei genitori provvedere ad assolvere i compiti relativi. Si e' costituita la Signora Silla (ord. 398/84) rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Carpinella e Vittorio Morrone. Nella memoria si insiste nell'accoglimento delle sollevate questioni di illegittimita'. Non si e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto 1. - I giudizi vertono su identica questione: devono riunirsi, pertanto, per formare oggetto di un'unica pronuncia. 2.1. - La legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro) ai fini del trattamento di quiescenza, indiretto e di riversibilita', a carico delle Casse pensioni facenti parte dei menzionati Istituti, equipara (art. 7) ai figli legittimi i naturali riconosciuti purche' l'atto sia anteriore "alla data di cessazione dal servizio" dell'iscritto, da cui origina la pensione. 2.2. - I giudici a quibus sospettano di illegittimita' la norma per una irrazionale disparita' da altri ordinamenti, nei cui ambiti, invece, un momento limitativo non sussisterebbe: pensioni di guerra; quiescenza dei dipendenti statali; pensionistica I.N.P.S. Si avrebbe violazione, quindi, del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., con riflessi anche inerenti agli artt. 30 e 31 concernenti la tutela familiare. 3. - Invero, non puo' assumersi quale tertium comparationis il lato criterio inerente alla pensionistica per causa di guerra: e' costante giurisprudenza di questa Corte che tale normazione ha un ben diverso fondamento. Neppure, rileva, in punto, la norma sul trattamento agli orfani di dipendente statale, poiche' essa limita pur sempre i benefici - per il caso di dichiarazione giudiziale alla anteriorita' della domanda al decesso del dante causa (art. 82, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). Ne' ancora puo' farsi puntuale riferimento a una prospettata assimilazione tra rapporto di lavoro pubblico e privato che - pur nella attenuazione odierna delle rispettive differenziazioni - manifestano comunque una diversa strutturazione specie nell'area previdenziale. Induce ad una favorevole determinazione il rilevare che - rispetto alla antecedente procreazione - il riconoscimento ovvero la dichiarazione giudiziale, come e' pacifico nella giurisprudenza della Corte di cassazione, hanno contenuto meramente dichiarativo. Restando cosi' assorbita ogni altra questione, va dichiarata, conclusivamente, l'illegittimita' costituzionale della norma censurata, con la conseguente affermazione che ai figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, oggetto di essa, va attribuito, quando dovuto, il trattamento di quiescenza, senza limitazioni temporali di sorta.