ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 29, commi terzo
 e quarto, in relazione al comma primo, legge 3 aprile  1979  n.  103,
 promosso  con  ordinanza  emessa  il 21 gennaio 1986 dal Consiglio di
 Stato sul ricorso  proposto  da  Cocco  Francesco  contro  Avvocatura
 generale  dello  Stato  ed  altri,  iscritta  al  n. 594 del registro
 ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 51, 1a serie speciale, dell'anno 1986;
    Visto l'atto di costituzione di Cocco Francesco;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  26  gennaio  1988  il  Giudice
 relatore Borzellino;
    Udito l'avv. Enrico Vitaliani per Cocco Francesco;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ordinanza emessa il 21 gennaio 1986 il Consiglio di Stato
 - Sezione IV giurisdizionale, ha sollevato questione  incidentale  di
 legittimita' costituzionale "del combinato disposto dei commi terzo e
 quarto dell'art. 29 della legge 3 aprile 1979 n. 103 -  in  relazione
 al  primo  comma  stesso  articolo  -  nella parte in cui, prevedendo
 l'inserimento nel ruolo degli avvocati di personale  proveniente  dal
 ruolo  dei  procuratori  ne  consente l'anteposizione anche a persone
 che, gia' appartenendo al ruolo dei procuratori  con  una  anzianita'
 pari  o  superiore  a quella del suddetto personale, erano transitate
 nel ruolo degli avvocati mediante concorso", per  contrasto  con  gli
 artt. 3 e 97 Cost.
    Il  giudizio nel corso del quale l'ordinanza e' stata emessa verte
 sul ricorso dell'avv. Francesco Cocco avverso il  decreto  11  maggio
 1979  di inquadramento tra gli avvocati dello Stato alla prima classe
 di stipendio (senza riconoscimento  alcuno  dell'anzianita'  maturata
 nella  pregressa carriera di procuratore) di seguito, nel ruolo, agli
 ex Procuratori capo  dello  Stato  inseriti  tra  gli  avvocati  alla
 seconda  classe  di  stipendio,  per effetto della legge di riforma 3
 aprile 1979 n. 103.
    L'ordinanza     di     rimessione    evidenzia    l'ingiustificata
 discriminazione prodotta dalle norme impugnate  ai  danni  di  coloro
 che,  come  il  ricorrente,  da  procuratori  dello Stato siano stati
 nominati  sostituti  avvocati  dello  Stato  a  seguito  di  pubblico
 concorso,  inquadrati  poi,  per  effetto  della  legge  del 1979, in
 posizione  inferiore  rispetto  a  coloro  che,  rimasti  nel   ruolo
 preesistente  per  non aver partecipato al concorso (o per non averlo
 superato), in virtu' di una norma a favore specifico dei  procuratori
 capi,   promossi  nel  frattempo  per  mera  anzianita',  sono  stati
 collocati (tra  gli  avvocati)  nella  seconda  classe  di  stipendio
 scavalcando,  nel  ruolo,  i  primi  e conservando anche l'anzianita'
 maturata nell'ultima qualifica di procuratore.
    Rileva il Collegio rimettente che l'avv. Cocco, in base alle norme
 impugnate, "e' stato inquadrato correttamente tra gli  avvocati  alla
 prima classe di stipendio non avendo maturato alla data del 25 aprile
 1979 l'anzianita' di tre anni nella qualifica di  sostituto  avvocato
 dello  Stato  conseguita  per  superamento  del  concorso".  Inoltre,
 relativamente al computo dell'anzianita', dall'esame della  normativa
 in   questione   si   evincerebbe   il   principio   della   "perdita
 dell'anzianita' precedente al momento del passaggio alla qualifica di
 avvocato"  rimanendo  preclusa  per  l'appellante, secondo l'art. 29,
 quarto comma, l. n. 103 del 1979, la pretesa che vengano  sommate  le
 anzianita'  maturate nelle preesistenti qualifiche di procuratore con
 quella conseguita in qualita' di sostituto avvocato dello Stato, dato
 il  permanere  di  una  separazione  di  qualifiche anche nella nuova
 normativa.
    Per   il  Consiglio  di  Stato,  quindi,  dall'applicazione  delle
 disposizioni formulate  nell'art.  29  citato  consegue  che  gli  ex
 sostituti  avvocati  dello  Stato  nella  posizione  del  Cocco "sono
 rimasti penalizzati per aver abbandonato la carriera dei  procuratori
 vincendo   il   difficile  concorso  per  l'accesso  a  quella  degli
 avvocati". Pur "avendo  dimostrato  di  possedere  una  piu'  elevata
 professionalita'"  essi  sono  stati  infatti posposti "con manifesta
 ingiustizia e senza giustificazione razionale" a chi  con  anzianita'
 pari   o   inferiore  sia  rimasto  nel  ruolo  dei  procuratori.  In
 particolare, a  tale  proposito  viene  dedotta  comparativamente  la
 posizione  di  alcuni  colleghi,  i  quali  nel  precedente ruolo dei
 procuratori e prima del superamento del concorso ad avvocato da parte
 del  Cocco erano in una posizione che seguiva quella di quest'ultimo.
    L'impugnata  disposizione  vanificherebbe la statuizione contenuta
 nel primo comma dello stesso articolo, determinata  ad  assicurare  a
 tutti  gli  appartenenti alle preesistenti qualifiche nel ruolo degli
 avvocati, il mantenimento della posizione di ruolo  conseguita  nella
 qualifica di provenienza.
    Viene   altresi'   dedotto   "contrasto   con   il   principio  di
 organizzazione  -  che   deve   garantire   il   buon   andamento   e
 l'imparzialita'  della  P.A.  -  realizzando  (la norma impugnata) la
 descritta posposizione in contrasto con il criterio  obiettivo  della
 necessita' della salvaguardia del merito e dell'anzianita'".
    2.  -  Avanti  a  questa  Corte  si  e'  costituito  l'avv.  Cocco
 associandosi ai dubbi di incostituzionalita' espressi  nell'ordinanza
 di rimessione.
                         Considerato in diritto
    1.1.  - La legge 3 aprile 1979, n. 103 (Modifiche dell'ordinamento
 dell'Avvocatura dello Stato), premessa la  distinzione  di  qualifica
 (art.   1)   tra  avvocati  e  procuratori  dello  Stato,  istituisce
 conseguentemente quattro classi di  progressione  per  i  procuratori
 (art. 2) e altrettante per gli avvocati (art. 3).
    A  questi  ultimi  la classe iniziale (prima) e' attribuita con la
 nomina; la successiva, previo giudizio favorevole, con una anzianita'
 di tre anni nella precedente.
    1.2.  -  Tuttavia,  derogandosi a tali generali disposti, chi alla
 data di entrata in vigore della legge  risultava  in  servizio  quale
 procuratore  capo  dello  Stato  veniva immesso (art. 29) nel diverso
 ruolo degli avvocati, di seguito a coloro  cui  spettava  la  seconda
 classe.   I   procuratori   cosi'  inquadrati  venivano  a  precedere
 (combinato disposto del 3› e 4›  comma  dell'articolo)  gli  avvocati
 della  prima classe che alla successiva non fossero ancora pervenuti.
    1.3.  -  La norma e' sospettata di illegittimita' dal Consiglio di
 Stato, per contrasto con gli artt. 3  e  97  Cost.,  sull'assunto  di
 mancanza  assoluta  di  una razionale, obiettiva giustificazione allo
 scavalcamento in concreto seguitone, con evidente contraddittorieta',
 nell'ambito  di  uno  stesso  contesto normativo, col primo comma del
 detto art. 29, la' dove si era pure stabilito  -  in  armonia  con  i
 correnti criteri di salvaguardia dell'anzianita' oltreche' del merito
 - il mantenimento della posizione di ruolo per tutti gli appartenenti
 alla categoria degli avvocati dello Stato.
    2. - La questione e' fondata.
    La  Corte,  in passato, nel vagliare la riduzione a omogeneita' ad
 occasione del passaggio  da  un  sistema  di  progressione  ad  altro
 diverso,  ha  osservato  che  le normative all'uopo regolatrici vanno
 verificate sulla base di un confronto fra i rispettivi metodi: ma pur
 potendosi  ammettere  una certa discrezionalita' al riguardo da parte
 del legislatore ai fini di adozione - in termini beninteso generali -
 di  coerenti moduli normativi, ha considerato, poi, doversi rifiutare
 sproporzioni  di  particolare  gravita'  (sent.  n.  296  del  1984):
 elargizione   di  vantaggi,  cioe',  identificati  e  specifici,  per
 appartenenti ad una categoria, con conseguente  svantaggio  di  altri
 soggetti, inseriti ab origine in una diversa.
    Questo  e'  quanto,  invece, in fattispecie concretamente occorso,
 la' dove si e' inteso,  in  definitiva,  rendere  uguale  -  per  ben
 precise   situazioni   -  cio'  che  razionalmente  veniva  mantenuto
 diversificato nel  generale,  secondo  quel  che  si  e'  piu'  sopra
 chiarito (n. 1.1).
    In tal modo, gli avvocati dello Stato immessi per concorso, ma non
 ancora pervenuti alla seconda classe, hanno  visto  mutato  in  pejus
 l'ordine  della  propria progressione, con palese discriminazione che
 incide, negativamente  poiche'  del  tutto  immotivata,  sull'art.  3
 Cost.:  sovvertimento  debordante,  altresi',  dai  limiti  di cui al
 successivo  art.  97,  a  tenor  del  quale   l'uso   validamente   e
 razionalmente  corretto  degli  strumenti  organizzativi e' inteso ad
 assicurare il buon andamento delle strutture.