ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge Regionale
 Friuli-Venezia Giulia riapprovata  il  15  giugno  1982,  avente  per
 oggetto:  "Modificazioni  alla legge regionale 13 agosto 1981, n. 49,
 riguardante la disciplina per l'autorizzazione e la  vigilanza  sulle
 istituzioni sanitarie di carattere privato", promosso con ricorso del
 Presidente del Consiglio dei ministri notificato il  2  luglio  1982,
 depositato  in cancelleria l'8 luglio successivo ed iscritto al n. 29
 del registro ricorsi 1982;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  dicembre  1987  il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Luigi Sinicolfi, per il ricorrente, e
 l'avv. Gaspare Pacia per la Regione;
                            Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  notificato il 2 luglio 1982, depositato il 10
 successivo ed iscritto  al  n.  29  del  Registro  ricorsi  1982,  il
 Presidente  del Consiglio dei ministri ha sollevato in via principale
 questione di legittimita' costituzionale nei  confronti  della  legge
 della  Regione  Friuli Venezia Giulia, riapprovata il 15 giugno 1982,
 recante "Modificazioni alla legge regionale 13  agosto  1981,  n.  49
 riguardante  la  disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle
 istituzioni sanitarie di carattere privato", per violazione dell'art.
 117  Cost.,  in  riferimento all'art. 6, lett. q) della legge 833 del
 1978.
    L'Avvocatura  assume  che  la legge impugnata, col prevedere che i
 laboratori di analisi delle strutture ambulatoriali  private  di  cui
 all'art.  5  legge  13 agosto 1981, n. 49 devono essere diretti da un
 laureato in scienze biologiche o da un chimico  o  da  un  farmacista
 iscritti  al  relativo  ordine professionale, contrasta con l'art. 6,
 lett. q),  legge  n.  833  del  1978,  che  riserva  allo  Stato  "la
 fissazione   dei   requisiti   per   la  determinazione  dei  profili
 professionali degli operatori sanitari". Tale determinazione  sarebbe
 operata  con normativa (art. 192 t.u. 27 luglio 1934, n. 1265 ed art.
 82 r.d. 6 dicembre 1928 n.  3112)  da  cui  si  desumerebbe  come  il
 direttore  dei  laboratori privati di analisi chimiche deve essere in
 possesso della laurea in medicina. Si soggiunge al  riguardo  che  la
 legge  24  maggio  1967,  n. 396 limita l'attivita' professionale dei
 biologi in materia di analisi chimiche  alle  sole  analisi  indicate
 dall'art.  3 e, dal canto suo, l'art. 16 legge 19 luglio 1957, n. 679
 esclude la competenza dei chimici circa "i  pareri  sia  scritti  che
 verbali   di   carattere  biologico-diagnostico",  sicche'  la  legge
 regionale avrebbe profondamente mutato la normativa statale  vigente,
 ampliando   le   competenze   professionali   di  categorie  da  essa
 legittimate ad operare solo in limiti ristretti e condizionati.
    2.  -  Con  atto  di  costituzione depositato il 26 luglio 1982 la
 Regione Friuli-Venezia Giulia ha  prodotto  le  sue  controdeduzioni.
 Assume  la  difesa regionale cha la statuizione dell'art. 6, lett. d)
 della legge n. 833/1978 non contiene un  divieto  di  ammettere  alla
 direzione  dei laboratori di analisi laureati in scienze biologiche o
 chimici o farmacisti. In secondo luogo, si osserva che il Governo non
 ha  osservato  nulla  in  ordine  a  leggi  regionali che contenevano
 previsioni analoghe a quella del citato art. 1 della legge  impugnata
 (legge  reg. dell'Umbria n. 10/1980; l. r. del Lazio n. 70/1979; l.r.
 della Lombardia n. 79/1980), mentre la Regione Friuli Venezia  Giulia
 e'   titolare   di  competenza  ripartita  non  solo  in  materia  di
 "assistenza sanitaria ed ospedaliera", ma anche di "igiene e sanita'"
 (art. 5 n. 16 dello Statuto). Infine, l'art. 3 della legge impugnata,
 prevedendo che, ove il direttore  del  laboratorio  sia  laureato  in
 scienze  biologiche  o  in  chimica  o in farmacia si dovra' comunque
 assicurare "la presenza giornaliera... di un laureato in  medicina  e
 chirurgia  per  il compimento di tutti gli atti medici", garantirebbe
 comunque il rispetto del supposto  princi'pio  fondamentale  relativo
 alla  prescritta  presenza  di  un  medico chirurgo nei laboratori di
 analisi.
    3.  -  Nella  pubblica udienza del 10 dicembre 1987 le parti hanno
 ribadito le rispettive conclusioni.
                         Considerato in diritto
    1.  - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via
 principale questione di legittimita' costituzionale della legge della
 Regione   Friuli  Venezia  Giulia,  riapprovata  il  15  giugno  1982
 (Modificazioni  alla  legge  regionale  13  agosto   1981,   n.   49,
 riguardante  la  disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle
 istituzioni sanitarie di carattere privato), per  asserito  contrasto
 con  l'art.  6,  lettera q), della legge n. 833 del 1978, che riserva
 allo Stato "la fissazione dei requisiti  per  la  determinazione  dei
 profili  professionali degli operatori sanitari", e quindi con l'art.
 117 Cost.
    Secondo  il  ricorrente  la  norma  impugnata varcherebbe i limiti
 della competenza regionale in  quanto  determinerebbe  essa  i  detti
 requisiti  con  il  prevedere  che  i  laboratori  di  analisi  delle
 strutture ambulatoriali private, di cui all'art. 5  della  precedente
 legge regionale n. 49 del 1981, possono essere diretti da un laureato
 in scienze biologiche, o da un chimico, o da un  farmacista  iscritti
 al  relativo  ordine  professionale,  e per di piu' li determinerebbe
 discostandosi dalla normativa statale gia' adottata in materia, dalla
 quale  si desumerebbe che l'incarico in parola debba essere riservato
 ai laureati in medicina (artt. 192 T.U. 27 luglio 1934, n. 1265 e  82
 r.d. 6 dicembre 1928, n. 3112), essendo ammessi i biologi e i chimici
 allo svolgimento di attivita' specificamente limitate nell'ambito dei
 laboratori  di  analisi  (artt.  3 legge 24 maggio 1967, n. 396, e 16
 legge 19 luglio 1957, n. 679).
    2. - La questione non e' fondata.
   A  prescindere dall'inesatta indicazione del parametro - l'art. 117
 Cost. in luogo dell'art. 5  dello  Statuto  speciale  per  il  Friuli
 Venezia  Giulia,  che attribuisce alla Regione competenza concorrente
 in tema di igiene e sanita' e di assistenza sanitaria e ospedaliera -
 va  osservato  che e' indimostrata la riferibilita' all'art. 6, lett.
 q), legge n. 833 del 1978, di una riserva allo  Stato  non  solo  per
 quel  che  riguarda  i  requisiti  per  la determinazione dei profili
 professionali  degli  operatori  sanitari,  ma  anche  per  quel  che
 concerne  la determinazione, della quale qui si tratta, dei requisiti
 minimi di qualificazione funzionale  del  personale  dei  presidi  di
 laboratorio.  Requisiti  minimi  che,  invece,  al  pari di quelli di
 strutturazione e di dotazione strumentale dei detti presidi (pubblici
 o  privati), sono, a norma del comma dodicesimo, introdotti nell'art.
 25 della stessa legge n.  833  del  1978  (per  effetto  dell'art.  3
 decreto  legge  26  novembre  1981, n. 678, convertito nella legge 26
 gennaio 1982, n. 12), determinati dallo  Stato  soltanto  in  via  di
 indirizzo e di coordinamento.
    3.  - D'altronde le norme statali richiamate, tutte anteriori alla
 concreta istituzione delle Regioni e alcune  addirittura  all'entrata
 in  vigore  della  Costituzione,  non hanno il contenuto indicato dal
 ricorrente. Infatti:
      a)  l'art.  2  r.d. 6 dicembre 1928, n. 3112 non si riferisce ai
 laboratori di analisi, ma solo a quelli di cura medico  chirurgica  o
 di assistenza ostetrica, oltre che alle case e pensioni per gestanti;
      b)  l'art.  192  T.U.  27 luglio 1934, n. 1265, attribuisce alla
 autorita'   sanitaria   centrale   e   provinciale    la    vigilanza
 sull'organizzazione  e  sul  funzionamento  sanitario  degli ospedali
 dipendenti  da  province,  comuni  e  altri  enti,  demandando   alle
 rispettive   amministrazioni   dei   detti   ospedali  la  disciplina
 dell'ordinamento dei servizi e quello del personale sanitario secondo
 norme generali emanate dal potere governativo;
      c)  l'art.  16  l.  19  luglio  1957,  n. 679, riguarda soltanto
 l'ambito di applicabilita' di onorari previsti nella tabella, che  e'
 limitato alle operazioni relative ad analisi chimiche, con esclusione
 dei prelievi  di  carattere  biologico  e  dei  pareri  di  carattere
 biologico-diagnostico;
      d)  l'art.  3  l.  24  maggio 1967, n. 396, elenca quale oggetto
 della professione di biologo alcune attivita', ma, nel comma secondo,
 precisa che l'elencazione non e' tassativa.
    Ne'  e'  priva  di peso la considerazione della Regione resistente
 secondo la  quale,  a  voler  desumere  dalla  normativa  statale  in
 argomento  un  princi'pio  avente per oggetto la garanzia minimale di
 una    competenza    specifica    in    materia     medico-chirurgica
 nell'organizzazione  e  nel  funzionamento dei laboratori di analisi,
 questa sarebbe comunque soddisfatta la' dove  l'art.  3  della  legge
 regionale prescrive che, qualora il direttore sia laureato in scienze
 biologiche, o in chimica o in farmacia, dovra' essere  assicurata  la
 presenza  giornaliera  di  un laureato in medicina e chirurgia per il
 compimento di tutti gli atti medici.