ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge Regionale Friuli-Venezia Giulia riapprovata il 15 giugno 1982, avente per oggetto: "Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1981, n. 49, riguardante la disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 2 luglio 1982, depositato in cancelleria l'8 luglio successivo ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1982; Visto l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia; Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Uditi l'Avvocato dello Stato Luigi Sinicolfi, per il ricorrente, e l'avv. Gaspare Pacia per la Regione; Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso notificato il 2 luglio 1982, depositato il 10 successivo ed iscritto al n. 29 del Registro ricorsi 1982, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via principale questione di legittimita' costituzionale nei confronti della legge della Regione Friuli Venezia Giulia, riapprovata il 15 giugno 1982, recante "Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1981, n. 49 riguardante la disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato", per violazione dell'art. 117 Cost., in riferimento all'art. 6, lett. q) della legge 833 del 1978. L'Avvocatura assume che la legge impugnata, col prevedere che i laboratori di analisi delle strutture ambulatoriali private di cui all'art. 5 legge 13 agosto 1981, n. 49 devono essere diretti da un laureato in scienze biologiche o da un chimico o da un farmacista iscritti al relativo ordine professionale, contrasta con l'art. 6, lett. q), legge n. 833 del 1978, che riserva allo Stato "la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari". Tale determinazione sarebbe operata con normativa (art. 192 t.u. 27 luglio 1934, n. 1265 ed art. 82 r.d. 6 dicembre 1928 n. 3112) da cui si desumerebbe come il direttore dei laboratori privati di analisi chimiche deve essere in possesso della laurea in medicina. Si soggiunge al riguardo che la legge 24 maggio 1967, n. 396 limita l'attivita' professionale dei biologi in materia di analisi chimiche alle sole analisi indicate dall'art. 3 e, dal canto suo, l'art. 16 legge 19 luglio 1957, n. 679 esclude la competenza dei chimici circa "i pareri sia scritti che verbali di carattere biologico-diagnostico", sicche' la legge regionale avrebbe profondamente mutato la normativa statale vigente, ampliando le competenze professionali di categorie da essa legittimate ad operare solo in limiti ristretti e condizionati. 2. - Con atto di costituzione depositato il 26 luglio 1982 la Regione Friuli-Venezia Giulia ha prodotto le sue controdeduzioni. Assume la difesa regionale cha la statuizione dell'art. 6, lett. d) della legge n. 833/1978 non contiene un divieto di ammettere alla direzione dei laboratori di analisi laureati in scienze biologiche o chimici o farmacisti. In secondo luogo, si osserva che il Governo non ha osservato nulla in ordine a leggi regionali che contenevano previsioni analoghe a quella del citato art. 1 della legge impugnata (legge reg. dell'Umbria n. 10/1980; l. r. del Lazio n. 70/1979; l.r. della Lombardia n. 79/1980), mentre la Regione Friuli Venezia Giulia e' titolare di competenza ripartita non solo in materia di "assistenza sanitaria ed ospedaliera", ma anche di "igiene e sanita'" (art. 5 n. 16 dello Statuto). Infine, l'art. 3 della legge impugnata, prevedendo che, ove il direttore del laboratorio sia laureato in scienze biologiche o in chimica o in farmacia si dovra' comunque assicurare "la presenza giornaliera... di un laureato in medicina e chirurgia per il compimento di tutti gli atti medici", garantirebbe comunque il rispetto del supposto princi'pio fondamentale relativo alla prescritta presenza di un medico chirurgo nei laboratori di analisi. 3. - Nella pubblica udienza del 10 dicembre 1987 le parti hanno ribadito le rispettive conclusioni. Considerato in diritto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via principale questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Friuli Venezia Giulia, riapprovata il 15 giugno 1982 (Modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1981, n. 49, riguardante la disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato), per asserito contrasto con l'art. 6, lettera q), della legge n. 833 del 1978, che riserva allo Stato "la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari", e quindi con l'art. 117 Cost. Secondo il ricorrente la norma impugnata varcherebbe i limiti della competenza regionale in quanto determinerebbe essa i detti requisiti con il prevedere che i laboratori di analisi delle strutture ambulatoriali private, di cui all'art. 5 della precedente legge regionale n. 49 del 1981, possono essere diretti da un laureato in scienze biologiche, o da un chimico, o da un farmacista iscritti al relativo ordine professionale, e per di piu' li determinerebbe discostandosi dalla normativa statale gia' adottata in materia, dalla quale si desumerebbe che l'incarico in parola debba essere riservato ai laureati in medicina (artt. 192 T.U. 27 luglio 1934, n. 1265 e 82 r.d. 6 dicembre 1928, n. 3112), essendo ammessi i biologi e i chimici allo svolgimento di attivita' specificamente limitate nell'ambito dei laboratori di analisi (artt. 3 legge 24 maggio 1967, n. 396, e 16 legge 19 luglio 1957, n. 679). 2. - La questione non e' fondata. A prescindere dall'inesatta indicazione del parametro - l'art. 117 Cost. in luogo dell'art. 5 dello Statuto speciale per il Friuli Venezia Giulia, che attribuisce alla Regione competenza concorrente in tema di igiene e sanita' e di assistenza sanitaria e ospedaliera - va osservato che e' indimostrata la riferibilita' all'art. 6, lett. q), legge n. 833 del 1978, di una riserva allo Stato non solo per quel che riguarda i requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari, ma anche per quel che concerne la determinazione, della quale qui si tratta, dei requisiti minimi di qualificazione funzionale del personale dei presidi di laboratorio. Requisiti minimi che, invece, al pari di quelli di strutturazione e di dotazione strumentale dei detti presidi (pubblici o privati), sono, a norma del comma dodicesimo, introdotti nell'art. 25 della stessa legge n. 833 del 1978 (per effetto dell'art. 3 decreto legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 12), determinati dallo Stato soltanto in via di indirizzo e di coordinamento. 3. - D'altronde le norme statali richiamate, tutte anteriori alla concreta istituzione delle Regioni e alcune addirittura all'entrata in vigore della Costituzione, non hanno il contenuto indicato dal ricorrente. Infatti: a) l'art. 2 r.d. 6 dicembre 1928, n. 3112 non si riferisce ai laboratori di analisi, ma solo a quelli di cura medico chirurgica o di assistenza ostetrica, oltre che alle case e pensioni per gestanti; b) l'art. 192 T.U. 27 luglio 1934, n. 1265, attribuisce alla autorita' sanitaria centrale e provinciale la vigilanza sull'organizzazione e sul funzionamento sanitario degli ospedali dipendenti da province, comuni e altri enti, demandando alle rispettive amministrazioni dei detti ospedali la disciplina dell'ordinamento dei servizi e quello del personale sanitario secondo norme generali emanate dal potere governativo; c) l'art. 16 l. 19 luglio 1957, n. 679, riguarda soltanto l'ambito di applicabilita' di onorari previsti nella tabella, che e' limitato alle operazioni relative ad analisi chimiche, con esclusione dei prelievi di carattere biologico e dei pareri di carattere biologico-diagnostico; d) l'art. 3 l. 24 maggio 1967, n. 396, elenca quale oggetto della professione di biologo alcune attivita', ma, nel comma secondo, precisa che l'elencazione non e' tassativa. Ne' e' priva di peso la considerazione della Regione resistente secondo la quale, a voler desumere dalla normativa statale in argomento un princi'pio avente per oggetto la garanzia minimale di una competenza specifica in materia medico-chirurgica nell'organizzazione e nel funzionamento dei laboratori di analisi, questa sarebbe comunque soddisfatta la' dove l'art. 3 della legge regionale prescrive che, qualora il direttore sia laureato in scienze biologiche, o in chimica o in farmacia, dovra' essere assicurata la presenza giornaliera di un laureato in medicina e chirurgia per il compimento di tutti gli atti medici.