ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge
 10 dicembre 1981, n. 741 (Ulteriori norme per  l'accelerazione  delle
 procedure  per  l'esecuzione  delle  opere  pubbliche), e della legge
 della  Regione  Sicilia  15  novembre  1982,  n.   135   (Norme   per
 l'attuazione  dell'art.  20  della  legge  10  dicembre 1981, n. 741.
 "Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione
 delle  opere  pubbliche"), promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio
 1983 dal  Pretore  di  Messina,  iscritta  al  n.  422  del  registro
 ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 281 dell'anno 1983;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Pretore di Messina, con ordinanza del 3 gennaio
 1983, emessa nel corso del procedimento  penale  a  carico  di  Vinci
 Salvatore ed altri, imputati della contravvenzione prevista dall'art.
 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64,  "per  avere  eseguito  lavori
 edilizi  in  parziale  difformita'  della  concessione...senza averne
 ottenuto, per tali difformita', la preventiva autorizzazione  scritta
 dell'Ufficio  del  Genio  Civile",  ha sollevato, in riferimento agli
 artt. 3 e  25  della  Costituzione,  questione  di  legittimita':  a)
 dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, nella parte in cui
 autorizza le regioni a definire con  legge  "modalita'  di  controllo
 successivo,  anche  con metodi a campione", ed a prevedere che in tal
 caso "l'autorizzazione preventiva di cui all'art. 18  della  legge  2
 febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l'inizio dei lavori"; b)
 dell'intero testo della legge della Regione Sicilia 15 novembre 1982,
 n.  135,  emessa  in  attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre
 1981, n. 741, nella parte  in  cui  dispone  che  nei  "comuni  delle
 province  di  Catania,  Siracusa, Messina e Ragusa e nei comuni delle
 province di Enna e Caltanissetta dichiarati sismici con  decreto  del
 ministro  dei  lavori  pubblici  del  23  settembre 1981, ed elencati
 all'art. 1 dello stesso decreto, nelle  more  dell'adeguamento  degli
 organici degli uffici del genio civile, e comunque sino alla data del
 31 dicembre 1984, non e' richiesta  l'autorizzazione  preventiva  per
 l'inizio  dei  lavori di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974,
 n. 64";
      che,  secondo  l'ordinanza  di  rimessione,  "l'art. 20 legge 10
 dicembre 1981  n.  741,  facultando  le  Regioni  a  sancire  la  non
 necessita'  di  tale autorizzazione (e per conseguenza l'art. 1 della
 citata  legge  della  Regione  Sicilia  che  ne  costituisce  appunto
 l'attuazione),  conferisce  alle  regioni  medesime  la  facolta'  di
 abrogare  una  norma  penale  incriminatrice,  violando  il  disposto
 dell'art.  25 cpv. della Costituzione che, tra l'altro, configura una
 riserva  di  legge  statale  per   l'emanazione   di   norme   penali
 incriminatrici";
      e  che,  stando  al giudice a quo, risulterebbe violato anche il
 principio di eguaglianza, "atteso che nelle Regioni che non intendono
 avvalersi della facolta' conferita loro dalla predetta norma di legge
 continua a sussistere una norma  penale  incriminatrice,  inesistente
 viceversa  per  altri  cittadini  abitanti  in  regioni che non danno
 esecuzione alla norma di cui all'art. 20 della citata legge";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  le questioni siano dichiarate inammissibili o
 comunque non fondate;
      considerato  che,  come  risulta  dal  testo  dell'ordinanza  di
 rimessione, il Pretore di Messina doveva giudicare di contravvenzioni
 commesse  fino,  e  non oltre, al 18 dicembre 1981, quando, cioe', le
 due leggi impugnate non erano ancora entrate in vigore;
      e  che,  avendo la legge della Regione Sicilia 15 novembre 1982,
 n. 135, emanata in attuazione dell'art. 20  della  legge  statale  10
 dicembre 1981, n. 741, natura di norma temporanea, il caso di specie,
 dato il disposto dell'art. 2, quarto comma,  del  codice  penale,  va
 risolto  non  in  base  al principio della retroattivita' della legge
 penale piu'  favorevole,  sancito  dal  secondo  comma  dello  stesso
 articolo, bensi' in base al principio dell'ordinaria irretroattivita'
 delle leggi, sancito dall'art. 11, primo  comma,  delle  Disposizioni
 sulla legge in generale;
      che,  quindi,  non  potendo  il  giudice  a  quo  fare  concreta
 applicazione delle norme  censurate,  la  questione  proposta  e'  da
 ritenere manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;