ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 102 e 109 del
 codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1987 dalla
 Corte  di Appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Lovo
 Liliano, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1987  e  pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  144,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice
 relatore Giovanni Conso.
    Ritenuto  che  la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 30
 gennaio  1987,  ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.   3   della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' degli artt.  102 e 109 del
 codice penale, perche' "con l'art. 31" della legge 10  ottobre  1986,
 n.  663,  "abolitosi l'art. 204 C.P. e dispostosi che tutte le misure
 di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il
 quale  ha  commesso  il  fatto  e' persona socialmente pericolosa, e'
 stato  introdotto  nell'ordinamento  il  principio  della  necessita'
 dell'accertamento  concreto  della  pericolosita' in ogni caso per il
 quale e' prevista l'applicazione delle misure di sicurezza personali,
 e quindi anche nel caso previsto dagli artt. 102 e 109 C.P.";
      e   che,  secondo  il  giudice  a  quo,  "una  diversa  opinione
 comporterebbe una ingiustificata diversita' di trattamento tra  colui
 che  si  trova  nelle condizioni di cui all'art. 102 C.P. e tutti gli
 altri soggetti sottoponibili alle misure di sicurezza personali";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile e
 comunque non fondata;
    Considerato che il giudice a quo - denunciando gli artt. 102 e 109
 del codice penale solo per  l'eventualita'  che  tali  norme  fossero
 interpretate  nel senso che la dichiarazione di "abitualita' presunta
 dalla legge", anche  dopo  l'intervenuta  abrogazione  dell'art.  204
 dello stesso codice ad opera del primo comma dell'art. 31 della legge
 10 ottobre 1986, n. 663, debba  essere  preceduta  dall'"accertamento
 che colui che ha commesso il fatto e' persona socialmente pericolosa"
 (art. 31, secondo comma, della legge 10 ottobre 1986, n.  663)  -  ha
 omesso  di  scegliere  la norma da applicare nel caso concreto, cosi'
 proponendo  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  in   via
 meramente  astratta ed ipotetica (v. sentenze n. 146 del 1985, n. 182
 del 1984, n. 115 del 1983);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.