ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 102 e 109 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1987 dalla Corte di Appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Lovo Liliano, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso. Ritenuto che la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 30 gennaio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 102 e 109 del codice penale, perche' "con l'art. 31" della legge 10 ottobre 1986, n. 663, "abolitosi l'art. 204 C.P. e dispostosi che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che colui il quale ha commesso il fatto e' persona socialmente pericolosa, e' stato introdotto nell'ordinamento il principio della necessita' dell'accertamento concreto della pericolosita' in ogni caso per il quale e' prevista l'applicazione delle misure di sicurezza personali, e quindi anche nel caso previsto dagli artt. 102 e 109 C.P."; e che, secondo il giudice a quo, "una diversa opinione comporterebbe una ingiustificata diversita' di trattamento tra colui che si trova nelle condizioni di cui all'art. 102 C.P. e tutti gli altri soggetti sottoponibili alle misure di sicurezza personali"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata; Considerato che il giudice a quo - denunciando gli artt. 102 e 109 del codice penale solo per l'eventualita' che tali norme fossero interpretate nel senso che la dichiarazione di "abitualita' presunta dalla legge", anche dopo l'intervenuta abrogazione dell'art. 204 dello stesso codice ad opera del primo comma dell'art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, debba essere preceduta dall'"accertamento che colui che ha commesso il fatto e' persona socialmente pericolosa" (art. 31, secondo comma, della legge 10 ottobre 1986, n. 663) - ha omesso di scegliere la norma da applicare nel caso concreto, cosi' proponendo la questione di legittimita' costituzionale in via meramente astratta ed ipotetica (v. sentenze n. 146 del 1985, n. 182 del 1984, n. 115 del 1983); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.