ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 9
 dicembre 1977, n. 903 (Parita' di trattamento tra uomini e  donne  in
 materia  di  lavoro), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1986
 dal Pretore di Modena, iscritta al n. 624 del registro ordinanze 1986
 e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima
 serie speciale, dell'anno 1986;
    Visti   gli   atti   di  costituzione  di  Checchia  Alessandro  e
 dell'I.N.P.S.;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Modena,  giudice  del  lavoro, con
 ordinanza del 26 aprile 1986 (r.o.  n.  624/86)  ha  sollevato  -  in
 riferimento  agli  artt. 3, primo comma, 29, secondo comma, 30, primo
 comma,  31,  secondo  comma,  Cost.  -  questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 nella
 parte in cui non estende al  padre  lavoratore  le  previsioni  degli
 artt.  4,  primo  comma,  lett.  c) e 15, primo comma, della legge 30
 dicembre 1971, n. 1204 in tema di astensione obbligatoria dal  lavoro
 post-partum e relativa indennita', qualora, "per qualsiasi causa", la
 madre non fruisca  di  detta  astensione  o,  comunque,  nel  periodo
 corrispondente,  non  presti  al  figlio assistenza, alla quale debba
 pertanto provvedere il padre;
    Considerato:
      che  questa  Corte,  con  la  sentenza  n.  1  del  1987 ha gia'
 dichiarato costituzionalmente illegittimo  l'art.  7  della  legge  9
 dicembre 1977, n. 903 limitatamente alla parte in cui non prevede che
 il diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro  e  il  diritto  al
 godimento  dei  riposi  giornalieri,  riconosciuti  alla  sola  madre
 lavoratrice rispettivamente dagli artt. 4, lett. c) e 10 della  legge
 30  dicembre  1971,  n.  1204,  siano  riconosciuti  anche  al  padre
 lavoratore ove l'assistenza  della  madre  (lavoratrice  o  meno)  al
 minore sia divenuta impossibile per morte o grave infermita';
      che pertanto la questione, in quanto riferita a tali ipotesi, va
 dichiarata manifestamente inammissibile;
      che  questa  Corte,  pur  non  escludendo  che  la necessita' di
 garantire  al  minore  adeguata  cura  e  protezione  nei  tre   mesi
 successivi  al  parto  possa  essere  riconosciuta  anche  in casi di
 carenza  dell'assistenza  materna  diversi  dalla   morte   o   grave
 infermita'  della  madre,  non  puo'  qui  prendere in considerazione
 impedimenti dovuti ad altre circostanze non  rilevanti  nel  giudizio
 principale, avente ad oggetto un'ipotesi di morte della madre;
      che  d'altra  parte,  stante  la  genericita'  delle indicazioni
 contenute nell'ordinanza di rimessione, non  ricorrono  nella  specie
 gli  estremi  per  l'applicazione,  sollecitata  dal  giudice  a quo,
 dell'art. 27, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile anche sotto questo profilo;