ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1986 dal Pretore di Modena, iscritta al n. 624 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visti gli atti di costituzione di Checchia Alessandro e dell'I.N.P.S.; Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che il Pretore di Modena, giudice del lavoro, con ordinanza del 26 aprile 1986 (r.o. n. 624/86) ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 29, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, Cost. - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 nella parte in cui non estende al padre lavoratore le previsioni degli artt. 4, primo comma, lett. c) e 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 in tema di astensione obbligatoria dal lavoro post-partum e relativa indennita', qualora, "per qualsiasi causa", la madre non fruisca di detta astensione o, comunque, nel periodo corrispondente, non presti al figlio assistenza, alla quale debba pertanto provvedere il padre; Considerato: che questa Corte, con la sentenza n. 1 del 1987 ha gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 limitatamente alla parte in cui non prevede che il diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice rispettivamente dagli artt. 4, lett. c) e 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove l'assistenza della madre (lavoratrice o meno) al minore sia divenuta impossibile per morte o grave infermita'; che pertanto la questione, in quanto riferita a tali ipotesi, va dichiarata manifestamente inammissibile; che questa Corte, pur non escludendo che la necessita' di garantire al minore adeguata cura e protezione nei tre mesi successivi al parto possa essere riconosciuta anche in casi di carenza dell'assistenza materna diversi dalla morte o grave infermita' della madre, non puo' qui prendere in considerazione impedimenti dovuti ad altre circostanze non rilevanti nel giudizio principale, avente ad oggetto un'ipotesi di morte della madre; che d'altra parte, stante la genericita' delle indicazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, non ricorrono nella specie gli estremi per l'applicazione, sollecitata dal giudice a quo, dell'art. 27, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile anche sotto questo profilo;