ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 10, lett. i) e l), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con ordinanze emesse il 2 aprile 1984 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano e il 14 marzo 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova, iscritte rispettivamente al n. 1121 del registro ordinanze 1984 e al n. 816 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53- bis dell'anno 1985 e n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1986; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Invernizzi Giuseppina ed avente ad oggetto la richiesta di deduzione della contribuzione volontaria versata per l'assistenza sanitaria privata ai fini dell'irpef del 1977, la Commissione tributaria di primo grado di Milano con ordinanza del 2 aprile 1984 (reg. ord. 1121/84) sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art.10, primo comma, lett. l) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui non consente la deducibilita' delle spese suddette; che secondo la Commissione la citata disposizione sembrava ledere i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di tutela della salute (art. 32 Cost.), in quanto non consentiva la deducibilita' dei contributi versati per l'assistenza sanitaria privata, mentre erano integralmente deducibili quelli versati al servizio sanitario nazionale, venendo cosi' irrazionalmente penalizzata, a suo dire, l'assistenza privata suddetta; che per analoghi motivi la Commissione tributaria di primo grado di Genova con ordinanza del 14 marzo 1985 (reg. ord. 816/1985) nel procedimento iniziato da Perroni Aldo sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 10, primo comma, lett. i); che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo che le questioni fossero dichiarate infondate; Considerato che dette questioni sono sostanzialmente analoghe talche' i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente; che con le esposte prospettazioni le Commissioni rimettenti, ponendo in sostanza a raffronto due discipline fondate su presupposti diversi ed ispirate a diverse finalita', quali quella pubblicistica della assistenza sanitaria e quella privatistica dell'assicurazione contro le malattie, pretendono che questa Corte ne parifichi gli aspetti tributari, cio' che la Corte stessa non puo' certo fare senza invadere la sfera di discrezionalita' del legislatore che, com'e' noto, ha voluto privilegiare, per i principi mutualistico e solidaristico, l'assistenza sanitaria pubblica; che pertanto le questioni si rivelano manifestamente inammissibili; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;