ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 10, lett. i) e
 l), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597  (Istituzione  e  disciplina
 dell'imposta   sul  reddito  delle  persone  fisiche),  promossi  con
 ordinanze emesse il 2 aprile 1984  dalla  Commissione  tributaria  di
 primo grado di Milano e il 14 marzo 1985 dalla Commissione tributaria
 di primo grado di Genova, iscritte rispettivamente  al  n.  1121  del
 registro  ordinanze  1984  e  al n. 816 del registro ordinanze 1985 e
 pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  53-  bis
 dell'anno 1985 e n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1986;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che  nel corso di un procedimento iniziato da Invernizzi
 Giuseppina ed avente ad  oggetto  la  richiesta  di  deduzione  della
 contribuzione  volontaria  versata per l'assistenza sanitaria privata
 ai fini dell'irpef del 1977, la Commissione tributaria di primo grado
 di  Milano  con  ordinanza  del  2  aprile  1984  (reg. ord. 1121/84)
 sollevava, in riferimento agli artt.  3  e  32  Cost.,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.10,  primo comma, lett. l) del
 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui non consente  la
 deducibilita' delle spese suddette;
      che  secondo  la  Commissione  la  citata  disposizione sembrava
 ledere i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.)  e  di  tutela  della
 salute (art. 32 Cost.), in quanto non consentiva la deducibilita' dei
 contributi versati per l'assistenza sanitaria privata,  mentre  erano
 integralmente   deducibili   quelli  versati  al  servizio  sanitario
 nazionale, venendo cosi' irrazionalmente  penalizzata,  a  suo  dire,
 l'assistenza privata suddetta;
      che per analoghi motivi la Commissione tributaria di primo grado
 di Genova con ordinanza del 14 marzo 1985 (reg.  ord.  816/1985)  nel
 procedimento  iniziato da Perroni Aldo sollevava, in riferimento agli
 artt. 3 e 32 Cost., questione di  legittimita'  costituzionale  dello
 stesso art. 10, primo comma, lett. i);
      che   la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  interveniva
 chiedendo che le questioni fossero dichiarate infondate;
    Considerato  che  dette  questioni  sono  sostanzialmente analoghe
 talche'  i  relativi  giudizi  possono  essere   riuniti   e   decisi
 congiuntamente;
      che  con  le  esposte  prospettazioni le Commissioni rimettenti,
 ponendo in sostanza a raffronto due discipline fondate su presupposti
 diversi  ed  ispirate a diverse finalita', quali quella pubblicistica
 della assistenza sanitaria e quella  privatistica  dell'assicurazione
 contro  le  malattie,  pretendono  che  questa Corte ne parifichi gli
 aspetti tributari, cio' che la Corte stessa non puo' certo fare senza
 invadere  la  sfera  di  discrezionalita' del legislatore che, com'e'
 noto,  ha  voluto  privilegiare,  per  i  principi   mutualistico   e
 solidaristico, l'assistenza sanitaria pubblica;
      che   pertanto   le   questioni   si   rivelano   manifestamente
 inammissibili;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;