ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 73 della legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), degli artt. 64, comma primo, lett. a) e 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), 57, comma primo, lett. a), 58, 70 e 86, ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), 12 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 l. 23 settembre 1981 n. 533), promossi con ordinanze emesse il 22 febbraio 1983 dalla Corte dei conti, sul ricorso proposto da Maccio' Luigia, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 274 dell'anno 1983 e il 5 maggio 1983 dalla Corte dei conti - Sezione IV giurisdizionale - sul ricorso proposto da Gallo Carlo, iscritta al n. 900 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1984; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 22 febbraio 1983 (ord.n.413/1983) la Corte dei conti, sez. II giurisdizionale per le pensioni di guerra, sul ricorso proposto da Maccio' Luigia, ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale "dell'art. 73 della legge 10 agosto 1950, n. 648; dell'art. 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313; degli artt. 58, 70 e 86 - ultimo comma - del T.U. appovato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e del connesso art. 12 del d.P.R. 18 gennaio (recte 30 dicembre) 1981, n. 834, per violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui, nei riguardi di genitori di militari morti per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o di civili deceduti per fatto di guerra, senza aver lasciato coniuge o figli con diritto a pensione, negano la concessione del trattamento privilegiato di guerra, a causa delle condizioni economiche dei genitori medesimi"; che con ordinanza emessa il 5 maggio 1983 (ord. n. 900/1983) la Corte dei conti, sez. IV giurisdizionale ordinaria, sul ricorso proposto da Gallo Carlo, ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale degli "articoli 64, primo comma, lett. a), e 67, della legge 10 marzo 1968 n. 313; 57, primo comma, lett. a), 58, 70 e 86 del d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915; 12 del d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834 per contrasto con gli articoli 2 e 3, della Costituzione, nelle parti in cui nei riguardi dei genitori dei militari deceduti per causa di servizio senza lasciare coniuge e figli con diritto a pensione, subordinano la concessione del trattamento privilegiato indiretto alla sussistenza dei requisiti di inabilita' a proficuo lavoro e di disagiate condizioni economiche dei genitori medesimi, con riferimento, per quanto in particolare riguarda il contrasto con l'art. 3 Cost., agli articoli 71, primo comma e 73, secondo comma della legge 18 marzo 1968 n. 313, 62, primo comma, e 64, secondo comma del d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915, che tali requisiti condizionanti non prevedono"; che nei relativi giudizi e' intervenuto, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni. Considerato che le ordinanze citate sollevano analoghe o comunque connesse questioni, talche' va disposta la riunione dei relativi giudizi; che i giudici a quibus dubitano, in concreto, della legittimita' costituzionale dei requisiti posti dalla legge (inabilita' a proficuo lavoro, disagiate condizioni economiche) per la concessione della pensione indiretta di guerra o della pensione privilegiata indiretta (la cui normativa rinvia sul punto alla prima, ex art. 92 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092) in favore dei genitori di militari deceduti in guerra o per causa di servizio, senza lasciare coniuge e figli con diritto a pensione; irrazionale disparita' di trattamento si assume, altresi', con riferimento al trattamento riservato ai genitori i quali abbiano perso l'unico figlio o piu' figli per la medesima causa, in favore dei quali la liquidazione della pensione non e' subordinata alla sussistenza di tali requisiti; che la natura sostanzialmente risarcitoria del trattamento pensionistico di guerra, invocata dai rimettenti, non implica per le connaturali peculiarita' proprie di un beneficio posto a carico della collettivita', e pur dovendosi ad esso riconoscere l'estrinsecazione di un principio solidaristico, identita' assoluta nelle caratteristiche e negli effetti giuridici connessi, rispetto alla pura obbligazione civilistica di risarcimento; talche' detta (peculiare) natura risarcitoria non rende di per se' irrazionali condizioni e limiti posti dal legislatore per il conseguimento del beneficio, quando nell'esercizio della sua discrezionalita' abbia esteso la provvidenza in parola al di la' del naturale ambito dei diretti destinatari di essa (coniuge e figli) nel caso in cui questi ultimi manchino, fino a comprendere, cioe', anche altri aventi diritto quali, come in fattispecie, i genitori; che in effetti, alla luce di tale precisazione, l'aver fatto riferimento, per le suddette categorie di soggetti, ad un effettivo stato di bisogno (stato di inabilita', disagiate condizioni economi che) quale condizione di ammissibilita' al beneficio, ovvero l'aver ritenuto di voler concedere il trattamento pensionistico a prescindere da tale condizione a chi abbia perso l'unico figlio o piu' figli per dette cause, appare frutto di scelte sufficientemente razionali, le quali, per la loro discrezionalita', sfuggono al sindacato di questa Corte. Visti gli artt. 26, secondo comma, l.11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;