ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 73 della legge
 10  agosto  1950  n.  648  (Riordinamento  delle  disposizioni  sulle
 pensioni di guerra), degli artt. 64, comma primo, lett. a) e 67 della
 legge  18  marzo  1968,  n.  313  (Riordinamento  della  legislazione
 pensionistica  di  guerra),  57,  comma primo, lett. a), 58, 70 e 86,
 ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico  delle
 norme  in  materia  di pensioni di guerra), 12 del d.P.R. 30 dicembre
 1981, n. 834 (Definitivo riordinamento delle pensioni di  guerra,  in
 attuazione  della delega prevista dall'art. 1 l. 23 settembre 1981 n.
 533), promossi con ordinanze emesse il 22 febbraio 1983  dalla  Corte
 dei conti, sul ricorso proposto da Maccio' Luigia, iscritta al n. 413
 del registro ordinanze 1983 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 274 dell'anno 1983 e il 5 maggio 1983 dalla Corte
 dei conti - Sezione IV giurisdizionale  -  sul  ricorso  proposto  da
 Gallo  Carlo,  iscritta  al  n.  900  del  registro  ordinanze 1983 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81  dell'anno
 1984;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Borzellino;
    Ritenuto   che   con   ordinanza   emessa   il  22  febbraio  1983
 (ord.n.413/1983) la Corte dei conti, sez. II giurisdizionale  per  le
 pensioni  di  guerra,  sul  ricorso  proposto  da  Maccio' Luigia, ha
 sollevato  questione  incidentale  di   legittimita'   costituzionale
 "dell'art.  73 della legge 10 agosto 1950, n. 648; dell'art. 67 della
 legge 18 marzo 1968, n. 313; degli artt. 58, 70 e 86 - ultimo comma -
 del T.U. appovato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e del connesso
 art. 12 del d.P.R. 18 gennaio (recte 30 dicembre) 1981, n.  834,  per
 violazione  degli  articoli  2 e 3 della Costituzione, nella parte in
 cui, nei riguardi  di  genitori  di  militari  morti  per  causa  del
 servizio  di  guerra o attinente alla guerra o di civili deceduti per
 fatto di guerra, senza aver lasciato coniuge o figli  con  diritto  a
 pensione,  negano  la  concessione  del  trattamento  privilegiato di
 guerra, a causa delle condizioni economiche dei genitori medesimi";
      che  con ordinanza emessa il 5 maggio 1983 (ord. n. 900/1983) la
 Corte dei conti,  sez.  IV  giurisdizionale  ordinaria,  sul  ricorso
 proposto  da  Gallo  Carlo,  ha  sollevato  questione  incidentale di
 legittimita' costituzionale degli "articoli 64,  primo  comma,  lett.
 a),  e  67,  della legge 10 marzo 1968 n. 313; 57, primo comma, lett.
 a), 58, 70 e 86 del d.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915; 12 del d.P.R.  30
 dicembre  1981  n.  834  per  contrasto con gli articoli 2 e 3, della
 Costituzione, nelle parti  in  cui  nei  riguardi  dei  genitori  dei
 militari  deceduti  per  causa  di  servizio senza lasciare coniuge e
 figli  con  diritto  a  pensione,  subordinano  la  concessione   del
 trattamento  privilegiato indiretto alla sussistenza dei requisiti di
 inabilita' a proficuo lavoro e di disagiate condizioni economiche dei
 genitori   medesimi,  con  riferimento,  per  quanto  in  particolare
 riguarda il contrasto con l'art. 3 Cost.,  agli  articoli  71,  primo
 comma e 73, secondo comma della legge 18 marzo 1968 n. 313, 62, primo
 comma, e 64, secondo comma del d.P.R. 23 dicembre 1978  n.  915,  che
 tali requisiti condizionanti non prevedono";
      che  nei  relativi giudizi e' intervenuto, per il Presidente del
 Consiglio  dei   ministri,   l'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo per l'infondatezza delle questioni.
    Considerato  che le ordinanze citate sollevano analoghe o comunque
 connesse questioni, talche' va  disposta  la  riunione  dei  relativi
 giudizi;
      che i giudici a quibus dubitano, in concreto, della legittimita'
 costituzionale dei requisiti posti dalla legge (inabilita' a proficuo
 lavoro,  disagiate  condizioni  economiche)  per la concessione della
 pensione indiretta di guerra o della pensione privilegiata  indiretta
 (la  cui  normativa rinvia sul punto alla prima, ex art. 92 d.P.R. 29
 dicembre 1973 n. 1092) in favore dei genitori di militari deceduti in
 guerra  o  per  causa di servizio, senza lasciare coniuge e figli con
 diritto a pensione; irrazionale disparita' di trattamento si  assume,
 altresi',  con  riferimento  al  trattamento  riservato ai genitori i
 quali abbiano perso l'unico figlio  o  piu'  figli  per  la  medesima
 causa,  in  favore  dei  quali  la liquidazione della pensione non e'
 subordinata alla sussistenza di tali requisiti;
      che  la  natura  sostanzialmente  risarcitoria  del  trattamento
 pensionistico di guerra, invocata dai rimettenti, non implica per  le
 connaturali peculiarita' proprie di un beneficio posto a carico della
 collettivita', e pur dovendosi ad esso riconoscere  l'estrinsecazione
 di    un    principio   solidaristico,   identita'   assoluta   nelle
 caratteristiche e negli effetti  giuridici  connessi,  rispetto  alla
 pura   obbligazione   civilistica   di  risarcimento;  talche'  detta
 (peculiare) natura risarcitoria non  rende  di  per  se'  irrazionali
 condizioni  e  limiti  posti dal legislatore per il conseguimento del
 beneficio, quando nell'esercizio  della  sua  discrezionalita'  abbia
 esteso  la  provvidenza  in  parola al di la' del naturale ambito dei
 diretti destinatari di essa (coniuge e figli) nel caso in cui  questi
 ultimi  manchino,  fino  a  comprendere,  cioe',  anche  altri aventi
 diritto quali, come in fattispecie, i genitori;
      che  in  effetti,  alla  luce di tale precisazione, l'aver fatto
 riferimento, per le suddette categorie di soggetti, ad  un  effettivo
 stato  di  bisogno (stato di inabilita', disagiate condizioni economi
 che) quale condizione di ammissibilita' al beneficio,  ovvero  l'aver
 ritenuto   di   voler   concedere   il  trattamento  pensionistico  a
 prescindere da tale condizione a chi abbia  perso  l'unico  figlio  o
 piu'  figli per dette cause, appare frutto di scelte sufficientemente
 razionali, le  quali,  per  la  loro  discrezionalita',  sfuggono  al
 sindacato di questa Corte.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, l.11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;