ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma primo, n. 7 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1986 dal TAR per la Lombardia sul ricorso proposto da Nahum Andrea contro il Comune di Opera ed altro, iscritta al n. 220 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, il 24 luglio 1986 e' stata sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, n. 7 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale), "nella parte in cui prevede la esclusione o la impossibilita' della nomina ai pubblici impieghi di cui alla legge medesima, per le persone che abbiano subito condanna penale per uno dei reati previsti nel punto 7 del primo comma dell'art. 8 esclusa ogni valutazione al riguardo da parte dell'amministrazione", per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; che e' intervenuta in giudizio, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' secondo quanto gia' affermato da questa Corte per la cosiddetta destituzione di diritto (sentenza n. 270 del 1986); Considerato che la questione odierna concerne la assunta irrazionalita' e ingiustificatezza dei casi di esclusione ex lege all'accesso al pubblico impiego: nella specie aver riportato condanna penale per uno dei reati elencati nella norma impugnata. Consegue l'impossibilita' da parte dell'amministrazione di valutarne, ai propri fini, la gravita', con evidente correlazione, quanto alla ratio, alla menzionata questione relativa alla destituzione di diritto, richiamata, nei profili e argomenti, dallo stesso Collegio a quo; che con la citata sentenza n. 270 del 1986 questa Corte ha dichiarato, appunto, inammissibile (con successive ordd.nn. 187, 248 e 447 del 1987 manifestamente inammissibile) la questione di legittimita' costituzionale delle norme aventi ad oggetto la destituzione di diritto del dipendente pubblico condannato per determinati reati, rivolgendo peraltro al legislatore l'invito a procedere ad una attenta riconsiderazione dei valori in gioco e dei connessi problemi; che tale orientamento va identicamente ribadito con riferimento all'impugnata normativa, ugualmente concernente cause di incompatibilita' ex lege con il pubblico impiego, ancorche', in questo caso, ostative ab origine; talche' anche la presente questione si appalesa manifestamente inammissibile; che peraltro va rinnovato l'invito a che il legislatore provveda a disciplinare l'intera materia in modo adeguato alle emerse esigenze e con coerente uniformita' per l'intera area del pubblico impiego; Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.