ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma primo,
 n. 7 del r.d. 3 marzo 1934, n.  383  (Approvazione  del  testo  unico
 della legge comunale e provinciale), promosso con ordinanza emessa il
 24 luglio 1986 dal TAR per la Lombardia sul ricorso proposto da Nahum
 Andrea  contro  il  Comune  di Opera ed altro, iscritta al n. 220 del
 registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Borzellino;
    Ritenuto  che  con  ordinanza  emessa dal Tribunale amministrativo
 regionale per la Lombardia, sede di Milano,  il  24  luglio  1986  e'
 stata  sollevata questione incidentale di legittimita' costituzionale
 dell'art. 8, primo comma, n. 7 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 (Approvazione
 del  testo unico della legge comunale e provinciale), "nella parte in
 cui prevede  la  esclusione  o  la  impossibilita'  della  nomina  ai
 pubblici  impieghi  di  cui  alla  legge medesima, per le persone che
 abbiano subito condanna penale per uno dei reati previsti nel punto 7
 del  primo  comma dell'art. 8 esclusa ogni valutazione al riguardo da
 parte dell'amministrazione", per contrasto  con  gli  artt.  3  e  97
 Cost.;
      che  e' intervenuta in giudizio, per il Presidente del Consiglio
 dei ministri, l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  concludendo  per
 l'inammissibilita'  secondo quanto gia' affermato da questa Corte per
 la cosiddetta destituzione di diritto (sentenza n. 270 del 1986);
    Considerato   che   la   questione  odierna  concerne  la  assunta
 irrazionalita' e ingiustificatezza dei casi  di  esclusione  ex  lege
 all'accesso al pubblico impiego: nella specie aver riportato condanna
 penale per uno dei reati elencati  nella  norma  impugnata.  Consegue
 l'impossibilita'  da  parte  dell'amministrazione  di  valutarne,  ai
 propri fini, la gravita',  con  evidente  correlazione,  quanto  alla
 ratio,  alla  menzionata  questione  relativa  alla  destituzione  di
 diritto, richiamata, nei profili e argomenti, dallo stesso Collegio a
 quo;
      che  con  la  citata  sentenza  n.  270 del 1986 questa Corte ha
 dichiarato, appunto, inammissibile (con successive ordd.nn. 187,  248
 e   447  del  1987  manifestamente  inammissibile)  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  delle  norme  aventi  ad   oggetto   la
 destituzione  di  diritto  del  dipendente  pubblico  condannato  per
 determinati reati, rivolgendo  peraltro  al  legislatore  l'invito  a
 procedere  ad  una attenta riconsiderazione dei valori in gioco e dei
 connessi problemi;
      che  tale orientamento va identicamente ribadito con riferimento
 all'impugnata   normativa,   ugualmente    concernente    cause    di
 incompatibilita'  ex  lege  con  il  pubblico  impiego, ancorche', in
 questo caso, ostative ab origine; talche' anche la presente questione
 si appalesa manifestamente inammissibile;
      che peraltro va rinnovato l'invito a che il legislatore provveda
 a disciplinare l'intera materia in modo adeguato alle emerse esigenze
 e con coerente uniformita' per l'intera area del pubblico impiego;
    Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale.