ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, sesto comma,
 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (Istituzione dell'imposta  comunale
 sull'incremento  di  valore  degli  immobili), promosso con ordinanza
 emessa il 23 giugno 1983 dalla Commissione tributaria di primo  grado
 di  Modena,  iscritta  al  n.  992  del  registro  ordinanze  1984  e
 pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  34-  bis
 dell'anno 1985;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio del
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Loschi Loris
 ed avente per oggetto un accertamento, ai fini dell'invim, del valore
 di  un  appartamento  restaurato  e  trasferito con atto tra vivi, la
 Commissione tributaria di primo grado di Modena con ordinanza del  23
 giugno  1983  (reg.  ord.  n.  992  del  1984) sollevava questione di
 legittimita' costituzionale  dell'art.  6,  sesto  comma,  d.P.R.  26
 ottobre 1972 n. 643, il quale, disponendo un criterio agevolativo per
 la  liquidazione  della  detta  imposta  in  caso  di   utilizzazione
 edificatoria   dell'area  alienata,  non  lo  estendeva  ai  casi  di
 "ristrutturazione di un vecchio fabbricato": in particolare, riteneva
 la   Commissione   che  la  detta  mancata  estensione  non  rendesse
 documentabili, e quindi non detraibili dall'incremento di valore, una
 serie di costi sopportati dall'alienante-costruttore;
    Considerato    che,    benche'    non    esplicitamente   indicata
 nell'ordinanza di rimessione, la norma costituzionale di  riferimento
 va chiaramente ravvisata nell'art. 3 Cost.;
      che  la  questione,  peraltro  posta in termini non precisamente
 nitidi ed univoci, si presenta manifestamente infondata;
      che   invero  non  sono  comparabili,  per  la  loro  intrinseca
 eterogeneita', la costruzione di nuovi edifici e la  ristrutturazione
 di quelli gia' esistenti;
      che,  rispetto  ai  primi,  non  irrazionalmente  il legislatore
 dimostra un maggior favore, accordando piu' late  agevolazioni,  data
 la  loro  forte  incidenza  sull'incremento del patrimonio edilizio e
 sull'occupazione di lavoratori: elementi che, invece,  si  presentano
 con  minore  intensita'  nel caso di ristrutturazione di edifici gia'
 esistenti;
      che pertanto si rivela palesemente inconsistente ogni censura di
 violazione del principio di eguaglianza;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;