ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 76 del d.P.R.
 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta  del
 reddito  delle  persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 25
 marzo 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bassano del
 Grappa  iscritta  al  n. 349 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale
 dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio del
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che  nel  corso  di un procedimento iniziato dalla ditta
 Poli Giovanni Battista avverso l'accertamento effettuato dall'Ufficio
 imposte  dirette  di  Bassano del Grappa la Commissione tributaria di
 primo grado della stessa citta', sollevava, in riferimento agli artt.
 76,  77,  3  e  53  Cost.,  questione  di legittimita' costituzionale
 dell'art. 76 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597:  precisamente  di  tale
 disposizione   veniva  impugnato  il  primo  comma,  secondo  cui  le
 plusvalenze  conseguite  mediante  operazioni  speculative   (e   non
 rientranti  nei  redditi  di impresa) concorrono a formare il reddito
 complessivo tassabile; e veniva altresi' impugnato  il  terzo  comma,
 secondo cui la lottizzazione o l'esecuzione di opere intese a rendere
 edificabili terreni e la successiva vendita si  considerano  in  ogni
 caso aventi fini speculativi;
      che  secondo  il  giudice  a quo tali disposizioni violavano gli
 artt. 76 e 77  nonche'  3  e  53  Cost.,  in  quanto  il  legislatore
 ordinario,  incorrendo  in  eccesso  di  delega,  aveva  posto  delle
 presunzioni assolute, che invero violavano  altresi'  i  principi  di
 eguaglianza e di capacita' contributiva;
      che  si  costituiva la Presidenza del Consiglio dei ministri, la
 quale eccepiva  l'inammissibilita'  ed  in  subordine  l'infondatezza
 della questione;
    Considerato  che  la  questione  relativa  all'art.  76  Cost.  e'
 palesemente infondata, poiche' il  potere  conferito  al  legislatore
 delegato dalla l. 9 ottobre 1971, n. 825 comprende la possibilita' di
 regolare l'intera materia delle imposte  sul  reddito  secondo  ampia
 discrezionalita'  (  v. ordd. n. 321 e 334 del 1987) (mentre fuori di
 proposito e' stato invocato nell'ordinanza di rimessione anche l'art.
 77 Cost.);
      che  la  qualificazione  del  fine  speculativo delle operazioni
 anzidette  trova  la  sua  non  irragionevole  giustificazione  nella
 realta'  socio-economica  secondo  la  finalita' ordinaria degli atti
 (acquisto   per   rivendere,   lottizzazione,    ecc.)    presi    in
 considerazione, sicche' la qualificazione stessa non merita censura;
      che  anche  la  determinazione  normativa,  che fissa il sorgere
 dell'obbligazione tributaria alla data in cui gli atti suddetti  sono
 posti  in  essere,  non  e'  affatto irrazionale, in quanto spetta al
 legislatore determinare il  momento  in  cui  si  realizza  il  fatto
 genetico, indipendentemente dal concreto prodursi della ricchezza;
      che   in   conclusione   la  questione  deve  essere  dichiarata
 manifestamente  infondata  in  relazione  a  tutti   i   profili   di
 incostituzionalita' denunciati;
    Visti  gli  artt.  26  l.  11  marzo  1953  n.  87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;