ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quarto comma,
 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle
 disposizioni  legislative  in  materia  doganale), promossi con n. 56
 ordinanze emesse l'11 e il 13 aprile  1987  dal  Pretore  di  Tirano,
 iscritte  ai  nn.  da 666 a 695 e da 737 a 762 del registro ordinanze
 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 48  e
 52, prima serie speciale dell'anno 1987;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Coppola
 Marco, imputato del reato di cui all'art. 282 del  t.u.  delle  leggi
 doganali  (d.P.R.  23  gennaio  1973  n.  43)  per  avere  tentato di
 introdurre merce dal territorio extradoganale  di  Livigno  a  quello
 dello  Stato  italiano  senza  aver  pagato  i diritti di confine, il
 Pretore di Tirano, con ordinanza del 13 aprile 1987 (reg. ord. n. 666
 del  1987),  sollevava  questione  di legittimita' costituzionale, in
 riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, quarto comma, d.P.R. cit.,
 nella parte in cui pone il territorio del suddetto Comune al di fuori
 del confine doganale dello Stato;
      che  secondo  il  Pretore,  la  detta  franchigia  territoriale,
 stabilita con l. 17 luglio 1910 n.  516,  non  si  giustificava  piu'
 attualmente,   stante   le   mutate  condizioni  della  viabilita'  e
 dell'economia della  zona,  cio'  che  poneva  in  contrasto  con  il
 principio di eguaglianza il trattamento tributario di favore rispetto
 alle altre zone del territorio nazionale;
      che  lo  stesso  Pretore  sollevava  la  medesima  questione  di
 legittimita'  costituzionale  con  le  altre  ordinanze  indicate  in
 epigrafe;
    Considerato  che  i  giudizi,  per  l'identita'  del loro oggetto,
 debbono essere riuniti;
      che   la  questione,  come  gia'  questa  Corte  ha  deciso  con
 l'ordinanza n. 640 del  1987,  risulta  manifestamente  inammissibile
 poiche'  la  valutazione delle condizioni economiche e geografiche al
 fine di attribuire o  di  togliere  la  franchigia  doganale  ad  una
 determinata   zona   del   territorio   statale   e'  riservata  alla
 discrezionalita'  del  legislatore,  il   cui   esercizio,   se   non
 irrazionale, e' insindacabile in questa sede ai sensi dell'art. 28 l.
 11 marzo 1953 n. 87;
    Visti  gli  artt.  26  l.  11  marzo  1953  n.  87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;