ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, quarto comma, del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), promossi con n. 56 ordinanze emesse l'11 e il 13 aprile 1987 dal Pretore di Tirano, iscritte ai nn. da 666 a 695 e da 737 a 762 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 48 e 52, prima serie speciale dell'anno 1987; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Coppola Marco, imputato del reato di cui all'art. 282 del t.u. delle leggi doganali (d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43) per avere tentato di introdurre merce dal territorio extradoganale di Livigno a quello dello Stato italiano senza aver pagato i diritti di confine, il Pretore di Tirano, con ordinanza del 13 aprile 1987 (reg. ord. n. 666 del 1987), sollevava questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, quarto comma, d.P.R. cit., nella parte in cui pone il territorio del suddetto Comune al di fuori del confine doganale dello Stato; che secondo il Pretore, la detta franchigia territoriale, stabilita con l. 17 luglio 1910 n. 516, non si giustificava piu' attualmente, stante le mutate condizioni della viabilita' e dell'economia della zona, cio' che poneva in contrasto con il principio di eguaglianza il trattamento tributario di favore rispetto alle altre zone del territorio nazionale; che lo stesso Pretore sollevava la medesima questione di legittimita' costituzionale con le altre ordinanze indicate in epigrafe; Considerato che i giudizi, per l'identita' del loro oggetto, debbono essere riuniti; che la questione, come gia' questa Corte ha deciso con l'ordinanza n. 640 del 1987, risulta manifestamente inammissibile poiche' la valutazione delle condizioni economiche e geografiche al fine di attribuire o di togliere la franchigia doganale ad una determinata zona del territorio statale e' riservata alla discrezionalita' del legislatore, il cui esercizio, se non irrazionale, e' insindacabile in questa sede ai sensi dell'art. 28 l. 11 marzo 1953 n. 87; Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;