ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  2, ultimo
 comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (Norme  per  la  repressione  della
 evasione  in  materia  di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e
 per agevolare la definizione delle pendenze in  materia  tributaria),
 convertito  in l. 7 agosto 1982 n. 516, promosso con ordinanza emessa
 il 17 giugno 1987 dalla Corte di appello di Catania, iscritta  al  n.
 705 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 49, prima serie speciale dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio del
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che con ordinanza emessa il 17 giugno 1987 (reg. ord. n.
 705 del 1987) nel procedimento penale a carico di Barbagallo Mario la
 Corte  d'appello  di  Catania  sollevava  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429,
 convertito  in  l.  7  agosto  1982 n. 516, il quale accomuna - cosi'
 violando,  ad  avviso  del  collegio  rimettente,  il  principio   di
 eguaglianza - l'omissione ed il ritardo nel versamento delle ritenute
 operate a titolo d'acconto d'imposta sui redditi da retribuzione;
    Considerato  che  l'omesso versamento all'erario di somme ritenute
 in acconto entro il termine di cui agli artt. 3 e 8 d.P.R. n. 602 del
 1973, da parte del datore di lavoro sostituto d'imposta, da' luogo ad
 un reato omissivo  ad  effetti  permanenti,  la  cui  pena  e'  stata
 discrezionalmente  prevista  dal  legislatore, secondo valutazioni di
 politica criminale a lui spettanti, nell'art. 2 d.l. n. 429 del 1982,
 attualmente impugnato;
      che,  come  gia'  questa  Corte ha deciso (ord. n. 337 del 1987)
 seguendo la propria costante giurisprudenza (sent. nn. 103 del  1982,
 162  del  1981, 72 del 1980), le scelte discrezionali del legislatore
 in materia di sanzioni penali non sono sindacabili  nel  giudizio  di
 costituzionalita'  se  non si rivelino irragionevoli: ne', per quanto
 attiene alla fattispecie considerata, puo' ritenersi irragionevole la
 non  previsione di una sanzione differenziata per l'ipotesi in cui il
 reo, versando in ritardo quanto dovuto, siasi adoperato efficacemente
 per   attenuare   le   conseguenze   del   reato,  giacche'  di  tale
 comportamento il giudice potra' tener conto in sede di determinazione
 quantitativa della pena;
      che  pertanto  la questione dev'essere dichiarata manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt.  26  l.  11  marzo  1953  n.  87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;