ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1987 dalla Corte di appello di Catania, iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio del ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 giugno 1987 (reg. ord. n. 705 del 1987) nel procedimento penale a carico di Barbagallo Mario la Corte d'appello di Catania sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in l. 7 agosto 1982 n. 516, il quale accomuna - cosi' violando, ad avviso del collegio rimettente, il principio di eguaglianza - l'omissione ed il ritardo nel versamento delle ritenute operate a titolo d'acconto d'imposta sui redditi da retribuzione; Considerato che l'omesso versamento all'erario di somme ritenute in acconto entro il termine di cui agli artt. 3 e 8 d.P.R. n. 602 del 1973, da parte del datore di lavoro sostituto d'imposta, da' luogo ad un reato omissivo ad effetti permanenti, la cui pena e' stata discrezionalmente prevista dal legislatore, secondo valutazioni di politica criminale a lui spettanti, nell'art. 2 d.l. n. 429 del 1982, attualmente impugnato; che, come gia' questa Corte ha deciso (ord. n. 337 del 1987) seguendo la propria costante giurisprudenza (sent. nn. 103 del 1982, 162 del 1981, 72 del 1980), le scelte discrezionali del legislatore in materia di sanzioni penali non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalita' se non si rivelino irragionevoli: ne', per quanto attiene alla fattispecie considerata, puo' ritenersi irragionevole la non previsione di una sanzione differenziata per l'ipotesi in cui il reo, versando in ritardo quanto dovuto, siasi adoperato efficacemente per attenuare le conseguenze del reato, giacche' di tale comportamento il giudice potra' tener conto in sede di determinazione quantitativa della pena; che pertanto la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;