ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1986 dal Pretore di Avigliano, iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale dell'anno 1987; Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Francesco Saja; Ritenuto che nel corso del procedimento civile promosso da Genovese Carmine, ed avente per oggetto la sospensione dell'efficacia della cartella esattoriale con la quale si pretendeva l'assolvimento di debito per irpef da reddito della moglie, il Pretore di Avigliano sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 l. 13 aprile 1977 n. 114 nella parte in cui, prevedendo la facolta' per i coniugi non legalmente ed effettivamente separati di presentare la dichiarazione dei redditi su un unico modello e stabilendo che, in tale eventualita', i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie ed interessi iscritti a ruolo a nome del marito, contrasterebbe con i principi di eguaglianza e di equita' contributiva, imponendo al marito un debito d'imposta per i redditi della moglie; Considerato che la questione sollevata nella ordinanza di rimessione e' sostanzialmente analoga a quella, riguardante l'art. 17 citato, gia' decisa da questa Corte con ordinanza n. 316 del 1987 nel senso della manifesta infondatezza, giacche' anche in quella occasione si lamentava il contrasto tra l'art. 53 Cost. e la posizione di oneri contributivi a carico di uno dei coniugi dovendo questi, in virtu' del vincolo della solidarieta', rispondere di beni e di redditi dell'altro; che la Corte ha gia' avuto pertanto modo di ritenere infondata la questione, osservando come il collegamento con la capacita' contributiva non escluda che la legge possa stabilire prestazioni tributarie a carico, oltreche' del debitore principale, anche di altri soggetti, comunque non estranei alla posizione giuridica a cui inerisce il rapporto tributario (v. sent. n. 120 del 1972); che tale solidarieta' tributaria si giustifica, nella fattispecie in esame, con la scelta dei contribuenti di avvalersi della facolta' di presentare dichiarazione congiunta, con i conseguenti vantaggi od oneri; che per le considerazioni suesposte la normativa impugnata non contrasta con i principi della equita' contributiva e, a fortiori, con i principi di eguaglianza e ragionevolezza e, pertanto, la questione si appalesa manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;