ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge
 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni  alla  disciplina  dell'imposta
 sul  reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il
 22 novembre 1986 dal Pretore di Avigliano, iscritta  al  n.  765  del
 registro  ordinanze  1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 53, prima serie speciale dell'anno 1987;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Saja;
    Ritenuto  che  nel  corso  del  procedimento  civile  promosso  da
 Genovese Carmine, ed avente per oggetto la sospensione dell'efficacia
 della  cartella esattoriale con la quale si pretendeva l'assolvimento
 di debito per irpef da reddito della moglie, il Pretore di  Avigliano
 sollevava,  in  riferimento  agli  artt.  3  e 53 Cost., questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 17 l. 13  aprile  1977  n.  114
 nella  parte  in  cui,  prevedendo  la  facolta'  per  i  coniugi non
 legalmente ed effettivamente separati di presentare la  dichiarazione
 dei   redditi   su  un  unico  modello  e  stabilendo  che,  in  tale
 eventualita', i coniugi sono responsabili in solido per il  pagamento
 dell'imposta,  soprattasse,  pene  pecuniarie ed interessi iscritti a
 ruolo a nome del marito, contrasterebbe con i principi di eguaglianza
 e  di  equita'  contributiva, imponendo al marito un debito d'imposta
 per i redditi della moglie;
    Considerato   che   la  questione  sollevata  nella  ordinanza  di
 rimessione e' sostanzialmente analoga a quella, riguardante l'art. 17
 citato, gia' decisa da questa Corte con ordinanza n. 316 del 1987 nel
 senso  della  manifesta  infondatezza,  giacche'  anche   in   quella
 occasione  si  lamentava  il  contrasto  tra  l'art.  53  Cost.  e la
 posizione di oneri contributivi a carico di uno dei  coniugi  dovendo
 questi,  in virtu' del vincolo della solidarieta', rispondere di beni
 e di redditi dell'altro;
      che  la  Corte ha gia' avuto pertanto modo di ritenere infondata
 la questione,  osservando  come  il  collegamento  con  la  capacita'
 contributiva  non  escluda  che  la legge possa stabilire prestazioni
 tributarie a carico, oltreche'  del  debitore  principale,  anche  di
 altri  soggetti, comunque non estranei alla posizione giuridica a cui
 inerisce il rapporto tributario (v. sent. n. 120 del 1972);
      che   tale   solidarieta'   tributaria   si   giustifica,  nella
 fattispecie in esame, con la scelta  dei  contribuenti  di  avvalersi
 della   facolta'   di   presentare  dichiarazione  congiunta,  con  i
 conseguenti vantaggi od oneri;
      che  per  le considerazioni suesposte la normativa impugnata non
 contrasta con i principi della equita' contributiva  e,  a  fortiori,
 con  i  principi  di  eguaglianza  e  ragionevolezza  e, pertanto, la
 questione si appalesa manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt.  26,  secondo  comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   innanzi   alla   Corte
 costituzionale;