ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il
 20 giugno 1987, depositato in Cancelleria il 6 luglio  successivo  ed
 iscritto  al  n.  17  del  Registro  Ricorsi  1987,  per conflitto di
 attribuzione  sorto  a  seguito  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  19 marzo 1987 trasmesso all'Amministrazione regionale dal
 Provveditorato agli Studi di Siena con nota  5326  di  prot.  del  27
 aprile   1987,  contenente  la  nomina  del  Direttore  dell'Istituto
 "Tommaso Pendola di Siena";
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  26  gennaio  1988  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Uditi   l'avv.  Giuseppe  Morbidelli  per  la  Regione  Toscana  e
 l'Avvocato dello Stato  Antonio  Palatiello  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  - Con ricorso notificato il 20 giugno 1987, la Regione Toscana
 ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello  Stato  in
 relazione  al  d.P.R.  19  marzo  1987 (trasmesso all'Amministrazione
 regionale dal Provveditorato agli Studi di Siena in  data  27  aprile
 1987),  con il quale e' stato nominato il direttore dell'Istituto per
 sordomuti "Tommaso Pendola" di Siena.
    La  ricorrente  premette che l'Istituto, fondato nel 1828 da Padre
 Tommaso Pendola delle Scuole Pie,  e'  una  istituzione  pubblica  di
 assistenza e beneficenza, avendo - ai sensi dell'art. 2 dello statuto
 approvato con R.D. del 14 luglio 1895 -  l'  "iscopo  di  accogliere,
 educare  ed istruire gratuitamente sordomuti poveri di ambo i sessi",
 e che, in forza della  delega  contenuta  nell'art.  13  della  legge
 regionale  7  luglio  1976,  n. 15 (come modificato dall'art. 9 della
 legge regionale 30 maggio 1978, n. 35), il Comune di Siena aveva gia'
 provveduto,  con  delibera  del  23  maggio  1985,  alla nomina di un
 commissario straordinario  in  sostituzione  degli  organi  statutari
 dell'ente,  nomina poi prorogata, con successive delibere, fino al 14
 agosto 1987, al fine di consentire una modifica dello  statuto  nella
 parte relativa alla commissione amministratrice e al direttore.
    Cio'  premesso,  la ricorrente deduce che il decreto presidenziale
 impugnato invade la sfera di competenza regionale in materia di IPAB,
 garantita dagli artt. 117 e 118 Cost. e 13, 17 e 22 del d.P.R. n. 616
 del 1977,  in  forza  dei  quali  tutte  le  funzioni  amministrative
 concernenti dette istituzioni sarebbero attribuite alle regioni.
    In contrario, non potrebbe dedursi, prosegue la ricorrente, che la
 nomina del  direttore  resti  esclusa  dal  novero  delle  competenze
 regionali  perche'  non  corrispondente a una funzione amministrativa
 prevista da una norma generale ed astratta, ma a un potere attribuito
 singolarmente  dallo statuto dell'ente al Capo dello Stato: l'atto di
 nomina del direttore costituisce, infatti, espressione del potere  di
 organizzazione delle IPAB, che non spetta piu' allo Stato.
    Ne',   infine,  conclude  la  Regione  Toscana,  e'  rilevante  la
 circostanza che la competenza del  Presidente  della  Repubblica  sia
 prevista  dallo statuto dell'ente, in quanto l'Istituto Pendola e' un
 ente  pubblico  il  cui  statuto,  approvato   con   regio   decreto,
 costituisce  fonte  del  diritto,  come  tale destinata a cedere alle
 fonti superiori di livello costituzionale e  di  normazione  primaria
 qual e' il d.P.R. 616/77.
    2.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, costituitosi in
 giudizio, conclude  in  via  principale  per  l'inammissibilita'  del
 ricorso,  deducendo  che il potere di nomina del direttore della IPAB
 in questione trova la sua fonte  esclusivamente  nella  volonta'  del
 fondatore e che quindi la competenza rivendicata dalla ricorrente non
 e' garantita dalla  Costituzione:  e'  richiamata  in  tal  senso  la
 sentenza  di questa Corte n. 195 del 1987. In subordine, l'Avvocatura
 conclude per l'infondatezza.
    3. - L'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato,
 proposta  dalla  ricorrente,  e'  stata  respinta  dalla  Corte   con
 ordinanza n. 487 del 1987.
    4.  - Nell'imminenza dell'udienza la Regione Toscana ha depositato
 memoria aggiuntiva, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
    La  ricorrente  deduce,  in  primo luogo, che i principi affermati
 dalla Corte nella sentenza n. 195 del 1987 non sarebbero  applicabili
 alla  fattispecie,  in  quanto l'Istituto Tommaso Pendola, oltre alla
 veste formale, avrebbe assunto anche la natura  sostanziale  di  ente
 pubblico,  perdendo  l'originaria impronta privatistica. Comunque, da
 un punto di  vista  piu'  generale,  anche  ponendo  l'accento  sulla
 volonta' dei fondatori, non potrebbe trascurarsi la necessita' di una
 interpretazione  storico-evolutiva   delle   previsioni   statutarie.
 L'attribuzione   della   competenza   per  la  nomina  del  direttore
 dell'istituto al Re andrebbe cioe' intesa non come attribuzione di un
 potere  a titolo personale, bensi' quale conferimento di un potere al
 capo  dell'esecutivo,  cioe'  come  una  sorta  di  rinvio   dinamico
 all'autorita'   pubblica  che  allora  era  titolare  dei  poteri  di
 vigilanza;  con  la  conseguenza  che,  con  il   nuovo   ordinamento
 costituzionale  e  con  il  trasferimento alle regioni delle funzioni
 amministrative nelle materie indicate nell'art. 117 Cost., si sarebbe
 verificata  una  successione  delle  regioni  stesse nell'universitas
 delle situazioni e relazioni anteriormente facenti capo allo Stato, e
 quindi anche in tutte le funzioni sulle IPAB.
                         Considerato in diritto
    La   Regione  Toscana,  come  detto  in  narrativa,  ha  sollevato
 conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in  relazione  al
 Decreto del Presidente della Repubblica emanato il 19 marzo 1987, con
 il quale, su proposta del  Ministro  della  Pubblica  Istruzione,  e'
 stato  nominato  il  direttore  dell'Istituto  per sordomuti "Tommaso
 Pendola" di Siena, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, dello statuto
 dell'ente, approvato con R.D. del 14 luglio 1895.
    Ad  avviso  della  ricorrente  il  provvedimento impugnato sarebbe
 lesivo della sfera di attribuzioni ad essa riservata dagli artt.  117
 e  118  Cost.,  nonche'  dagli artt. 13, 17 e 22 del d.P.R. 24 luglio
 1977, n. 616, in base  ai  quali  tutte  le  funzioni  amministrative
 concernenti  le  istituzioni  pubbliche  di  assistenza e beneficenza
 sarebbero state trasferite alle regioni.
    Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
 dall'Avvocatura   Generale   dello    Stato,    conclude    per    la
 inammissibilita' del ricorso, richiamando la sentenza di questa Corte
 n. 195 del 1987.
    Risulta  alla  Corte  che,  successivamente  alla proposizione del
 ricorso, come preannunciato dalla difesa della Regione Toscana  nello
 stesso  atto  introduttivo,  il  Consiglio regionale della Toscana ha
 approvato la proposta - formulata dal Consiglio comunale di Siena  di
 modificazione  degli  artt.  4,  7,  8, 10, 32, 33 e 35 dello statuto
 dell'Istituto Pendola di Siena.
    In  particolare,  per  quanto  qui  interessa,  l'art.  4 e' stato
 modificato  nel  senso  di   separare   la   figura   del   direttore
 dell'Istituto    da    quella   di   Presidente   della   Commissione
 amministratrice  (in  precedenza  accomunate),  ed  e'  previsto  che
 quest'ultima  e' composta da un Presidente e da quattro membri eletti
 dal Consiglio comunale di Siena e provvede alla nomina del  direttore
 "da   scegliere   tra   persone   dotate  di  adeguati  requisiti  di
 preparazione  professionale  in  relazione  alle  finalita'   proprie
 dell'Ente".
    Inoltre,   nella   stessa  delibera,  il  Consiglio  regionale  ha
 approvato la seguente norma transitoria: "Fino alla nomina del  nuovo
 direttore  prevista  dall'art.  4 dello statuto cosi' come modificato
 dal  presente  atto,  le  funzioni  di   direttore   saranno   svolte
 dall'attuale  titolare  della  carica  nominato  in  conformita'  del
 soppresso art. 4 dello statuto medesimo".
    La   delibera   e'   stata  resa  esecutiva  con  decisione  della
 Commissione di controllo del 18 dicembre 1987.
    Da  quanto esposto discende che la norma statutaria sulla quale si
 fonda il provvedimento impugnato non e' piu'  in  vigore,  mentre  la
 Regione  ricorrente con l'approvazione della citata norma transitoria
 si e' preoccupata di regolare la posizione del direttore nominato  in
 base  all'originario  testo  dell'art.  4  dello Statuto riconoscendo
 cosi' implicitamente la legittimita' della nomina stessa.
    Deve,  pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere del
 presente giudizio.