ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 31, 34, 35, 38
 e 44 della legge 28  febbraio  1985,  n.  47  (Norme  in  materia  di
 controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
 sanatoria delle opere edilizie), promossi con ordinanze emesse il  31
 ottobre  e  il  14 novembre 1985 dal Tribunale di Lucera, iscritte ai
 nn. 866 e 899 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  23, prima serie speciale, dell'anno
 1986;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il Tribunale di Lucera con le ordinanze in epigrafe
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 31,
 34,  35,  38 e 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in
 cui non ammettono ad oblazione  la  lottizzazione  abusiva  puramente
 negoziale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
    Considerato  che il Tribunale ha omesso ogni esposizione dei fatti
 del giudizio e cio' prescindendo dal  rilevare  che  non  ha  nemmeno
 valutato  se  questi  costituiscono ancora reato ai sensi della nuova
 configurazione della lottizzazione abusiva negoziale recata dall'art.
 18  della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47, che quindi, secondo la
 costante  giurisprudenza   di   questa   Corte,   la   questione   e'
 manifestamente inammissibile;