ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1983 dal Pretore di Modena, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 dell'anno 1984; Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Modena, con ordinanza emessa il 3 novembre 1983, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 25, primo comma, 24, primo comma, e 3, primo comma, Cost., dell'art. 444 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede, nell'ipotesi in cui non sia applicabile il foro della residenza dell'assicurato per non averla questi in Italia e la causa non sia compresa tra quelle di cui al secondo e terzo comma dello stesso articolo (cause di infortunio e malattie professionali degli addetti alla navigazione marittima; controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione di sanzioni per il relativo inadempimento), che sia competente il Pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del Tribunale nell'ambito della quale si trova la sede dell'ente cui l'assicurato abbia presentato la domanda amministrativa, ovvero, nell'ipotesi di inapplicabilita' di detto criterio, il Pretore in funzione di giudice del lavoro che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del Tribunale al quale la domanda giudiziale e' stata proposta dall'assicurato o il Pretore del capoluogo del circondario nel quale ha sede il giudice adito; che nel presente giudizio si e' costituito l'I.N.P.S. rilevando la infondatezza della questione e chiedendo, comunque, che la Corte decida secondo giustizia; che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata dovendosi interpretare la disposizione impugnata come non esclusiva della possibile applicazione delle norme generali sulla competenza richiamate dall'art. 413 cod. proc. civ., a sua volta applicabili alle controversie previdenziali in virtu' del richiamo operato dall'art. 442 cod. proc. civ.; considerato che il giudice a quo espressamente chiede una sentenza manipolativa di accoglimento che "introduca nell'art. 444 cod. proc. civ. una o piu' disposizioni sussidiarie ora mancanti", indicando, peraltro, tre distinti criteri per la determinazione della competenza territoriale nelle controversie previdenziali nell'ipotesi in cui non sia applicabile quello del foro della residenza dello assicurato; che, nei termini in cui e' stata prospettata, la questione si appalesa manifestamente inammissibile in quanto non rientra nei poteri della Corte la scelta tra l'uno o l'altro dei formulati criteri di determinazione delle competenze territoriali, non avendo, tra l'altro, il giudice a quo indicato quale dei detti criteri sussidiari fosse idoneo a realizzare la soluzione piu' adeguata ai parametri invocati; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;