ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  18, terzo
 comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema  di
 calcolo   delle   pensioni   a   carico  dell'assicurazione  generale
 obbligatoria), promosso con ordinanza  emessa  il  10  novembre  1983
 dalla  Corte di cassazione, iscritta al n. 861 del registro ordinanze
 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  321
 dell'anno 1984;
    Visti  l'atto  di  costituzione  dell'I.N.P.S.  nonche'  l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  la  Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 10
 novembre 1983 (R.O. n. 861/84) nel procedimento promosso da De Felici
 Angelo  contro  l'I.N.P.S.,  instaurato  per  ottenere la pensione di
 invalidita' negatagli nel presupposto di insussistenza del  requisito
 contributivo,   ha  sollevato,  in  riferimento  all'art.  38  Cost.,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18,  terzo  comma,
 del  d.P.R.  27  aprile  1968,  n.  488 nella parte in cui esclude la
 corresponsione,   da   parte   dell'I.N.P.S.,    delle    prestazioni
 assicurative  a  favore degli esercenti attivita' commerciali che non
 abbiano soddisfatto il requisito contributivo non per  fatto  proprio
 ma a causa dei ritardi o delle omissioni verificatisi nella procedura
 diretta alla formazione degli elenchi nominativi e nelle  conseguenti
 attivita'  amministrative dirette alla esazione ed all'accreditamento
 dei contributi;
      che  l'I.N.P.S.,  costituitosi  nel  giudizio,  ha  eccepito  la
 irrilevanza  della  questione  in  quanto  l'omesso  versamento   dei
 contributi   era   imputabile  solo  ed  esclusivamente  allo  stesso
 assicurato; nel merito la sua infondatezza in quanto,  in  base  alla
 legge  n.  1397  del  1980, il pagamento anche tardivo dei contributi
 sana ab initio la posizione contributiva carente e l'assicurato  puo'
 percepire la prestazione con la normale decorrenza di legge;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   ha
 sostenuto l'infondatezza della questione in quanto il preteso ritardo
 o la disfunzione del procedimento puo' essere  ovviata  solo  con  un
 intervento legislativo;
    Considerato  che,  effettivamente,  nella  specie,  il ritardo del
 versamento dei contributi e'  addebitabile  al  ricorrente,  onde  il
 conseguente  ritardo  nel  loro  accreditamento  non  e' addebitabile
 all'Istituto previdenziale;
      che,  comunque,  non  e'  pregiudicato il diritto del ricorrente
 alle prestazioni assicurative previdenziali,  onde  la  questione  e'
 manifestamente inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;