ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 18, ultimo
 comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema  di
 calcolo   delle   pensioni   a   carico  dell'assicurazione  generale
 obbligatoria), promosso con ordinanza emessa il 28  maggio  1984  dal
 Pretore  di  Genova, iscritta al n. 955 del registro ordinanze 1984 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 335 dell'anno
 1984;
    Visti  l'atto  di  costituzione  dell'I.N.P.S.  nonche'  l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  nel  corso del giudizio promosso da Oretta Marsella
 nei confronti dell'I.N.P.S.  che  le  aveva  negato  la  pensione  di
 invalidita'   nel   presupposto   della   inesistenza  del  requisito
 contributivo, il Pretore  di  Genova  ha  sollevato,  in  riferimento
 all'art.  3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 18, ultimo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 nella parte in cui
 prevede  che  il  requisito  contributivo,  ai fini del conseguimento
 della pensione di invalidita' possa perfezionarsi anche nel corso del
 procedimento  amministrativo  o  giudiziario  solo  per i coltivatori
 diretti, gli artigiani e i commercianti e non anche per i  lavoratori
 dipendenti;
      che   l'I.N.P.S.,   costituitosi   nel   giudizio,  ha  eccepito
 l'infondatezza della  questione  in  quanto  la  norma  censurata  e'
 interpretata  nel  senso  che,  anche  per i lavoratori dipendenti il
 requisito contributivo puo' essere perfezionato dopo la presentazione
 della  domanda  con  spostamento  della  decorrenza della prestazione
 richiesta al momento del detto perfezionamento;
    Considerato che la dedotta disparita' di trattamento non sussiste,
 in quanto difetta l'omogeneita' delle situazioni poste a confronto;
      che,  invero,  secondo  anche  l'orientamento  giurisprudenziale
 espresso di recente dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la
 limitazione,  alle  sole categorie di lavoratori indicate nella norma
 censurata,  della  possibilita'  che  il  requisito  contributivo  si
 perfezioni  dopo  la  presentazione  della  domanda di pensione e nel
 corso del relativo procedimento  risulta  determinata  esclusivamente
 dalle  peculiarita'  degli  ordinamenti  previdenziali  propri  delle
 categorie medesime, a loro volta collegate alle specifiche  modalita'
 di  prestazione  del  lavoro,  sicche'  identica  possibilita' appare
 estranea agli aspetti assicurativi propri del lavoro dipendente;
      che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;