ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 213 del d.P.R.
 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per  l'assicurazione
 obbligatoria   contro   gli   infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
 professionali) e dell'art. 21 della legge  10  maggio  1982,  n.  251
 (Norme  in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
 le malattie professionali), in  relazione  all'art.  4  della  stessa
 legge,  promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1984 dal Pretore di
 Chiavari,  iscritta  al  n.  1077  del  registro  ordinanze  1984   e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  38 bis
 dell'anno 1985;
    Visti  l'atto  di  costituzione  dell'I.N.A.I.L. nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  nel  corso del giudizio promosso da Alberto Canale,
 coltivatore diretto, nei confronti dell'I.N.A.I.L.  per  ottenere  il
 pagamento   dell'indennita'   temporanea   assoluta  relativa  ad  un
 infortunio sul lavoro dallo stesso subito, il  Pretore  di  Chiavari,
 con  ordinanza  emessa  il  5  luglio  1984  (R.O.  n.  1077/84),  ha
 sollevato, in riferimento agli artt.  3  e  38  Cost.,  questione  di
 legittimita'  costituzionale degli artt. 213 d.P.R. 30 giugno 1965 n.
 1124 e 21 della legge 10 maggio  1982  n.  251  nella  parte  in  cui
 escludono   il   diritto  a  percepire  la  detta  indennita'  per  i
 proprietari, i mezzadri, gli affittuari e le loro mogli  e  i  figli,
 riconoscendola, invece, agli altri lavoratori agricoli;
      che  l'I.N.A.I.L., costituitosi nel giudizio, ha concluso per la
 infondatezza della questione perche' le situazioni messe a  confronto
 sono  del  tutto differenti, mentre la scelta operata successivamente
 dal legislatore con la legge n.  251  del  1982  non  e'  sindacabile
 perche'  discrezionale  e  si  pone  come  espressione  della  mutata
 situazione economico-sociale;
    Considerato  che questa Corte, con la sentenza n. 221 del 1985, ha
 gia' ritenuto non fondata la questione di legittimita' costituzionale
 della  stessa  norma  ora  censurata  in riferimento agli art. 3 e 38
 Cost. nella parte  in  cui  non  comprende  tra  gli  aventi  diritto
 all'indennita'  giornaliera  per  inabilita'  temporanea  assoluta  i
 lavoratori autonomi e gli assimilati rispetto ai lavoratori  agricoli
 dipendenti  o  subordinati,  considerando  giustificata la diversita'
 sussistente tra  lavoratori  autonomi  e  lavoratori  subordinati  in
 quanto   per  questi  ultimi  l'infortunio  incide  direttamente  sul
 salario, costituente per  loro  l'unico  mezzo  di  sostentamento  e'
 percio'   sostituito   dalla   indennita',   mentre   per  gli  altri
 l'infortunio  incide  sul  reddito  annuale  al  cui   conseguimento,
 peraltro, concorre il nucleo familiare;
      che  e'  demandata al legislatore la scelta dei tempi e dei modi
 per l'attuazione della completa parificazione  delle  situazioni  che
 fino ad un certo momento (fino, cioe', alla emanazione della legge n.
 251 del 1982) potevano apparire tali da giustificare  ragionevolmente
 la  diversita'  di  trattamento  e che tanto piu' e' insindacabile la
 scelta  discrezionale  del  legislatore  in  quanto  importa  impegni
 finanziari di bilancio;
      che  pertanto  la  questione  in  esame  rientra nella decisione
 richiamata che non si ha  motivo  di  modificare  non  essendo  stati
 apportati  in  contrario  nuovi validi argomenti, per cui essa appare
 manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;